Imprese in difficoltà: le modalità di fruizione degli Aiuti di stato per il salvataggio
Di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo della Delibera CIPE n. 110 del 18/12/2008, recante criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Il Fondo sarà operativo 10 giorni dopo la suddetta pubblicazione.
Possono accedere agli interventi del Fondo le imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
- si trovino in difficoltà;
- abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa secondo i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- non siano operanti nei settori del carbone, dell’acciaio, della pesca, dell’acquacoltura e del settore agricolo.
Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione.
Nel primo caso, l'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio deve trovarsi in grave difficoltà conformemente agli orientamenti, purché non sia stata presentata istanza giudiziale per l’accertamento dello stato di insolvenza.
Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l’impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite.
Nel secondo, l'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve trovarsi in stato di insolvenza.
Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.
Il piano di ristrutturazione deve avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione), e deve permettere di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future e può riguardare le seguenti tipologie d’intervento:
- la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;
- la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
- la diversificazione verso nuove attività redditizie.
In entrambi i casi gli aiuti saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese.
L'imprese che intenderà accedere agli interventi previsti dovrà presentare domanda all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA). Delibera CIPE n. 110 del 18/12/2008 Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà