Regime fiscale agevolato sostitutivo per nuove iniziative produttive

L'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato (chiamato anche "forfettino") per le nuove iniziative produttive, con il quale l'ordinaria tassazione del reddito ai fini IRPEF e relative addizionali è sostituita da una tassazione ad aliquota agevolata del 10% ed una serie di semplificazioni contabili, a favore delle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. Tale opzione ha una durata massima di tre anni, a meno che non si decada dal regime o non si revochi l'opzione.

Le persone fisiche che iniziano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa dal 1 gennaio 2001 possono avvalersi del regime fiscale agevolato, a condizione che siano in possesso dei requisiti stabiliti.

Possono optare per il regime agevolato in questione i lavoratori autonomi e le imprese individuali che non hanno esercitato nei tre anni precedenti all'inizio della nuova iniziativa attività d'impresa o professionali. La nuova attività non può essere prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata, anche se svolta in qualità di lavoratore dipendente. Inoltre, l'ammontare dei ricavi non deve superare il limite di Euro 30.987 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi o di Euro 61.975 per le imprese esercenti altre attività.

Non sono ammesse deduzioni per carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, a meno che non siano registrati redditi di altra natura. I contributi previdenziali non sono deducibili dal reddito su cui si applica l'imposta sostitutiva.

Coloro che optano per il regime in esame sono soggetti agli studi di settore, ad esclusione del primo periodo d'imposta in cui viene iniziata l'attività. 

I contribuenti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
  • liquidazioni e versamenti periodici dell'IVA;
  • versamento dell'acconto annuale dell'IVA;
  • versamento delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF.

Restano fermi i seguenti obblighi:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali;
  • versamento annuale dell'IVA, sul quale non sono dovuti interessi;
  • versamento dell'acconto e del saldo dell'IRAP;
  • versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, da effettuare entro i termini stabiliti per il versamento a saldo dell'IRAP;
  • tenuta delle scritture contabili e adempimenti dei sostituti d'imposta.

I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse devono inoltre riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto. 

Il regime cessa di avere efficacia:

  • dal periodo d'imposta successivo, qualora i ricavi o i compensi conseguiti siano superiori ai limiti stabiliti dal comma 2, lett. c) in misura non eccedente il cinquanta per cento (quindi non superino Euro 46.481 per l'attività professionale o artistica, Euro 46.481 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, Euro 92.962 per le imprese esercenti altre attività);
  • dallo stesso periodo d'imposta, nell'ipotesi in cui i ricavi o i compensi superino i predetti limiti in misura eccedente il cinquanta per cento.