Milleproroghe 2022: i fondi e le nuove scadenze per Comuni e Enti territoriali
Oltre a prorogare alcuni bandi per i Comuni, la legge di conversione del dl Milleproroghe 2022, approvata la scorsa settimana in via definitiva al Senato, ha previsto anche una serie di misure per gli enti locali che riguardano gli equilibri di cassa, il sociale e i contributi per la messa in sicurezza del territorio.
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Anche nel 2022, quindi, il decreto che ogni anno proroga tutta una serie di misure e scadenze si conferma di interesse anche per gli enti locali.
Da una parte, il decreto legge 228-2021 mette mano a due bandi per la sicurezza del territorio: il bando “Piani integrati urbani” finanziato dal PNRR per la rigenerazione urbana delle Città metropolitane e il bando da 450 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio.
Dall'altra, il Milleproroghe 2022 contiene una serie di altre misure che attengono sempre la messa in sicurezza degli edifici.
Più tempo ai Comuni per le opere di messa in sicurezza del territorio
In tema di sicurezza degli edifici, infatti, il dl 228-2021 prevede due proroghe che interessano le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2019.
Oltre a prorogare infatti l’edizione 2022 del bando, il dl 228-2021 ha posticipato anche i termini dell’affidamento dei lavori da parte dei Comuni dei contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021. La norma però precisa che restano fermi in ogni caso i termini di conclusione dei lavori e le condizioni previsti dal comma 139-ter in relazione alle risorse confluite nell’ambito del PNRR.
Le novità sul Fondo di solidarietà comunale
Durante l'iter di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2022, il Parlamento è intervenuto poi sul riparto del Fondo di solidarietà comunale. Il provvedimento infatti estende a regime l’applicazione della disposizione - ora limitata agli anni 2018-2021 - che prevede l’assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo, a favore dei Comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all’applicazione del meccanismo correttivo già previsto attualmente.
Di conseguenza, spiega l’ufficio studi della Camera, “è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all’anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei Comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione”.
Le misure per la stabilità delle casse degli enti locali
Infine la legge di conversione del decreto 228-2021 mette mano anche ad alcune norme per l’equilibrio finanziario delle amministrazioni locali.
In particolare il comma 5-ter dell’articolo 3 modifica il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, introdotto dalla manovra 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021) (lett. a)).
In secondo luogo il provvedimento proroga di trenta giorni il termine entro il quale i Comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima del Covid-19, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano.
In ultimo, il testo (questa volta all’articolo 3, comma 5-octies) estende fino al 2024 l’applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
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