Fondo 394 PNRR, SIMEST: ok al cumulo degli incentivi

Foto di Karolina Grabowska da PexelsDopo lo smarrimento dei mesi scorsi sul possibile divieto di cumulo dei fondi PNRR con altre agevolazioni e le successive rassicurazioni del MEF, adesso è la volta di SIMEST che, nelle FAQ sul Fondo 394, conferma la cumulabilità degli aiuti.

Dal MEF ok al cumulo degli incentivi coperti dal PNRR

Nella sezione del sito dedicata alle FAQ relative al Fondo 394 che - lo ricordiamo - ha ricevuto 1,2 miliardi di risorse PNRR e che pertanto sottostà alle regole del Piano, SIMEST conferma infatti quanto già chiarito nella circolare del MEF del 31 dicembre 2021.

Per approfondire: Qual'era il problema sul cumulo degli aiuti di stato nel PNRR?

La FAQ in questione è la n. 8 che risponde alla domanda “Le agevolazioni concesse dal Fondo 394/81 (risorse PNRR) sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?”. 

Ebbene, nella FAQ SIMEST scrive: “La Delibera Quadro e le Circolari operative PNRR escludono la finanziabilità di spese/costi oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi/spese) e impongono il rispetto dell'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento" (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese), lasciando invece aperta la possibilità, per costi diversi o diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto che non sono oggetto di sostegno da parte della misura PNRR SIMEST, di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie pubbliche, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e dal relativo allegato tecnico, e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 - Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33.pdf (mef.gov.it), e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato”.

Testo alla mano, quindi, SIMEST conferma che “costi diversi” oppure “diverse quote parti del costo di uno stesso bene/progetto” possono cumulare il sostegno del PNRR con quello proveniente da altre agevolazioni, purché complessivamente non si superi il 100% del relativo costo.

Per chiarire ulteriormente il quadro, SIMEST si rifà a quanto riportato nella circolare del MEF. “Se la misura del PNRR SIMEST finanzia il 40% del valore di un bene/progetto (i.e. le spese ammissibili), la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo”.

Per fare del tutto chiarezza, la FAQ fa anche un esempio concreto. “Se ho acquistato un bene/macchinario del valore di 1 milione di euro potrò coprire i 300mila euro con il finanziamento PNRR SIMEST e i restanti 700mila euro (ossia la parte del costo non finanziata da SIMEST) con altre agevolazioni pubbliche, cumulando il sostegno da diverse fonti finanziarie nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato".

"Non potrò invece duplicare - sottolinea SIMEST - il sostegno finanziario da fonti di finanziamento pubblico sui 300mila euro finanziati con il finanziamento PNRR SIMEST”.

Per approfondire: il divieto di doppio finanziamento e di cumulo

Le altre FAQ sul Fondo 394

Oltre a dirimere la questione forse più spinosa sulle agevolazioni concesse dal Fondo 394 rifinanziato dal PNRR, le FAQ di SIMEST chiariscono molti altri aspetti della misura e si confermano un’utile bussola per chi ha intenzione di fare domanda di agevolazione.

Per quanto riguarda ad esempio la “Transizione Digitale”, la FAQ chiarisce che ad essere finanziabili sono le “spese relative a beni o servizi, inclusi hardware, software, macchinari e impianti, purché risulti una chiara finalità legata alla transizione digitale dell’Impresa Richiedente, mediante l’interconnessione ai sistemi aziendali o attraverso la digitalizzazione dei processi. Sono altresì finanziabili - specifica la FAQ - macchinari usati e in leasing. Il legame con la finalità della transizione digitale dovrà risultare dal contratto di fornitura, dalle dichiarazioni rese dai fornitori, dalle fatture e dalla Relazione finale (di cui al par. 5.4 della Circolare) sull’utilizzo del finanziamento e del cofinanziamento, da presentare in sede di rendicontazione”.

In relazione invece alle spese finanziabili per investimenti in sostenibilità, la FAQ specifica che “sono finanziabili spese relative a beni o servizi, inclusi macchinari e impianti, ed eventuali valutazioni di impatto ambientali strumentali/funzionali alla realizzazione dell’investimento stesso.  Tali spese sono altresì finanziabili purché risultino – sulla base della documentazione da presentare in sede di rendicontazione, tra cui i contratti di fornitura, le dichiarazioni rese dai fornitori, le fatture e la Relazione finale di cui al par. 5.4 della Circolare –  direttamente connesse alla sostenibilità e alla transizione ecologica dell’Impresa Richiedente, in termini, ad esempio, di efficientamento energetico, gestione dei rifiuti, mitigazione dell’impatto climatico”.

Per le altre FAQ si rimanda direttamente al sito di SIMEST.

Foto di Karolina Grabowska da Pexels