Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti - SISTRI

SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiutiIl SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito nel 2009 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con l'obiettivo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, riducendo i costi sostenuti dalle imprese e garantendo maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Con il SISTRI, nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, si passa, da un sistema cartaceo, basato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), a soluzioni informatiche in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente il  processo  di smaltimento dei rifiuti.

I benefici derivanti dall’applicazione del SISTRI, possono misurarsi in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione della normativa, modernizzazione, riduzione del danno ambientale, eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese.

DESTINATARI
Il sistema SISTRI prevede l'iscrizione di specifiche categorie di soggetti individuati dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, pubblicato in GU il 13 gennaio 2010:

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
  • REGIONE CAMPANIA
    - i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
  • COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI
    - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • CONSORZI
    - i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
  • TRASPORTATORI PROFESSIONALI
    - le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
  • OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE
    - il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
    - i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI
    - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
  • RECUPERATORI E SMALTITORI
    - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
  • PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
    - gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
    - le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.
  • TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
    - le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

ISTITUZIONI
Il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

  • l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell’Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
  • l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie

La gestione del Sistema di controllo è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.

ISCRIZIONE
Tre le modalità di iscrizione:

  1. l’utente può comunicarei dati indicati nel modulo di iscrizione collegandosi alla sezione del Portale SISTRI dedicata alla fase di iscrizione e seguire le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online;
  2. l’utente può comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax (servizio di ricezione Fax attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana);
  3. l’utente può comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione per telefono (call center attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, call center attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.);

Successivamente, la consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

  • per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
  • per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:
  • il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
  • la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
  • nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.
La distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l’avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.
(Per i termini di iscrizione al sistema si rimanda all'art. 3, comma 1 del Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009)

MODALITA' DI PAGAMENTO
E' previsto il pagamento di un contributo annuo, da parte degli Operatori,  ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema:
A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un’unica soluzione:
  • per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
  • per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unità locale o della sede legale.

B) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

C) per le  imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

D) per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

E) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.

F) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell’ allegato II del Decreto ministeriale.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27-2-2010 il Decreto ministeriale 15 febbraio 2010, con cui il Ministero dell'Ambiente ha prorogato di trenta giorni i termini di iscrizione al sistema (vedi art. 1), nonchè modificato ed integrato il suddetto decreto del 17 dicembre 2009. Il testo entra in vigore il 1 marzo 2010.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13-7-2010 il Decreto ministeriale 9 luglio 2010, con cui il Ministreo dell'Ambiente ha modificato ed integrato il decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operativita' del SISTRI, sono prorogati al 1° ottobre 2010.

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Pubblicato il Manuale dell'Utente del Sistri - 02 agosto 2010.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1-10-2010 il Decreto ministeriale 28 settembre 2010, con cui il Ministero dell'Ambiente ha prorogato:

  • al 30 novembre 2010 il termine previsto nell'allegato IA, punto 5, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, recante «Procedura di ritiro», come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 2010, per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box;
  • al 31 dicembre 2010 il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni,

ferma restando la data di operatività del SISTRI come individuata agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il Decreto ministeriale 22 dicembre 2010, con cui il Ministero dell'Ambiente ha prorogato al 31 maggio 2011 il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010.

Inoltre, all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

  • le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011";
  • conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri" sono soppresse.

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Pubblicata in data 3 marzo 2011, sul sito del Minstero dell'Ambiente, la Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010.

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Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.52

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

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Presentato ufficialmente l'8 marzo 2011, a Roma, dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, il sistema Sistri.

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011 il Decreto del 26 maggio 2011 con cui il Ministero dell'Ambiente ha prorogato il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti.

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Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 5 della Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011- Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

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È on-line l'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011.
L’art. 28, comma 1 del Decreto 18 febbraio 2011 n. 52, stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70, devono comunicare al SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011 entro il 30 aprile 2012.
GUIDA PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD 2011

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È stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative”. L'art. 13 del decreto-legge fissa il termine di entrata in operatività del SISTRI.
LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012

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In data 20 aprile 2012 il Ministero dell’Ambiente comunica che, in vista di una revisione del sistema SISTRI per semplificare e rendere più efficienti le procedure, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.