Aiuti di Stato - le regole Ue per il sostegno alle PMI

PMIIl Regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) stabilisce le condizioni per la concessione di contributi a favore degli investimenti e dello sviluppo delle piccole e medie imprese nel rispetto delle norme Ue in materia di aiuti di Stato.

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI

Il Regolamento generale di esenzione per categoria stabilisce che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti diretti a sostenere i costi degli investimenti materiali e immateriali e i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

Nello specifico, i regimi di aiuto possono sostenere:

  • investimenti in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione mediante nuovi prodotti o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo;
  • l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, a condizione che:
    - lo stabilimento sia chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
    - gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
    - l'operazione avvenga a condizioni di mercato.

Per quanto riguarda gli attivi immateriali questi devono:

  • essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
  • essere considerati ammortizzabili;
  • essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  • figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Infine, i posti di lavoro connessi al progetto d'investimento devono:

  • essere creati entro tre anni dal suo completamento;
  • produrre un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
  • essere mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità dell'aiuto, infine, non deve superare:

  • il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
  • il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza

Il regolamento esonera dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea anche gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, a condizione che l'intensità del contributo non superi la soglia massima del 50% dei costi ammissibili, che corrispondono alla spesa per i servizi prestati da consulenti esterni.

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere

I contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione alle fiere sono compatibili con il mercato interno nella misura in cui l'intensità dell'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono alle spese sostenute per la locazione, l'installazione e la gestione degli stand.

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea

L'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva per gli aiuti a sostegno delle PMI che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea è prevista per contributi di intensità non superiore al 50% delle spese ammissibili.

Queste comprendono:

  • costi della cooperazione tra le varie organizzazioni, comprese le spese di personale e quelle relative agli uffici nella misura in cui sono connesse al progetto di cooperazione;
  • costi dei servizi di consulenza e di sostegno in materia di cooperazione, prestati da fornitori di servizi e consulenti esterni;
  • spese di viaggio, costi dell'attrezzatura e spese per investimenti direttamente collegati al progetto, ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.

Aiuti al finanziamento del rischio

Il RGEC definisce anche le condizioni di ammissibilità delle misure pubbliche dirette a favorire il finanziamento del rischio. In particolare:

  • le misure devono essere attuate tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli incentivi fiscali a favore degli investitori privati per gli investimenti diretti in imprese;
  • gli intermediari finanziari, gli investitori o i gestori del fondo devono essere selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali, per gli investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi;
  • in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25% dell'importo totale dell'investimento;
  • nel caso di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80% e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25% massimo del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti sono ammessi dal Regolamento generale di esenzione per categoria nelle forme di:

  • investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
  • prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;
  • garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

A livello degli investitori privati indipendenti che sono persone fisiche, invece, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere, oltre a una delle forme già indicate, anche quella di incentivi fiscali.

Relativamente alle imprese, infine, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro per impresa.

Tali imprese devono però rientrare nella categoria di PMI al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio e soddisfare almeno una delle tre condizioni previste dal Regolamento:

  • non aver operato in alcun mercato;
  • operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
  • necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, sia superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli aiuti al finanziamento del rischio possono coprire nuovi investimenti nelle imprese ammissibil, anche dopo il periodo di sette anni di ingresso nel mercato, se il piano aziendale iniziale prevedeva la possibilità di investimenti ulteriori e se l'importo totale di 15 milioni di euro non è stato superato.

Aiuti alle imprese in fase di avviamento

Le agevolazioni alle startup sono compatibili con il mercato interno laddove gli aiuti siano destinati a piccole imprese non quotate, iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

Gli aiuti all'avviamento possono essere concessi sotto forma di:

  • prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo fino a un milione, o a 1,5 milioni o a 2 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite, a seconda delle aree territoriali di riferimento;
  • garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,5 milioni, o di 2,25 milioni o di 3 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite, a seconda delle aree territoriali di riferimento. La garanzia non deve superare l'80% del relativo prestito;
  • sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia, fino ad un massimo di 0,4 milioni, di 0,6 milioni o di 0,8 milioni di euro per le imprese stabilite nelle zone assistite, a seconda delle aree territoriali di riferimento.

Tali importi massimi possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.

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Aiuti di Stato: regole Ue per investimenti in materia di energia e ambiente

Regolamento generale di esenzione per categoria

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