Aiuti di Stato: regole Ue su finanziamenti per formazione e occupazione

LavoroIn occasione del primo ciclo di formazione avanzata in materia di aiuti di Stato, il Dipartimento per le Politiche europee, d'intesa con l'Agenzia per la Coesione territoriale e in collaborazione con la Commissione europea, ha fatto il punto sulle regole Ue per i finanziamenti per la formazione e l'occupazione.

A livello generale:

  • gli aiuti alla formazione intervengono, a correzione di fallimenti di mercato, in caso di sottoinvestimenti nella qualificazione dei lavoratori,
  • gli aiuti all'occupazione mirano a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di persone con difficoltà di accesso e in particolare di lavoratori svantaggiati e con disabilità.

Per evitare che il sostegno alla formazione e all’occupazione rappresenti un vantaggio per le imprese, minacciando la concorrenza nel mercato interno, a livello europeo è previsto uno specifico quadro normativo in materia.

In passato si faceva riferimento in particolare alla Disciplina degli aiuti alla formazione (1998) e agli Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione (1995), cui hanno fatto seguito:

  • le comunicazioni sui criteri per l’analisi di compatibilità degli aiuti alla formazione e all’occupazione soggetti a notifica preventiva alla Commissione europea (2009),
  • il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), in particolare il regolamento n. 651-2014, entrato in vigore il 1° luglio 2014.

Aiuti alla formazione

Gli aiuti alla formazione coprono i costi per migliorare le competenze del personale delle imprese e non sono ammissibili laddove l'obiettivo sia l'adeguamento alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (aiuti al funzionamento).

L'intensità di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, ma può essere aumentata:

  • del 10% per la formazione di lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati;
  • del 20% nel caso delle piccole imprese;
  • del 10% per le medie imprese;

e può raggiungere il 100% nel settore dei trasporti marittimi, se;

  • i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
  • la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

In linea generale, superato l'importo di 2 milioni di euro per progetto di formazione, gli aiuti devono essere notificati alla Commissione.

Quanto alle tipologie di costi, sono ammissibili:

  • spese di personale relative ai formatori,
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto di formazione (ad es. spese di viaggio e attrezzatura),
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto,
  • spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (spese amministrative, generali e di locazione).

Nell’ambito di applicazione degli aiuti di Stato per la formazione non rientrano le spese pubbliche per favorire l’educazione in generale.

Aiuti all'occupazione

Gli aiuti all'occupazione riguardano l'ingresso nel mercato del lavoro di:

Lavoratori svantaggiati, cioè che rientrino in una delle categorie individuate a livello Ue:

  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi,
  • età tra i 15 ed i 24 anni, oppure oltre i 50 anni di età,
  • adulto solo con una o più persone a carico,
  • appartenente a una minoranza etnica con bisogni formativi,
  • occupato in professioni/settori con disparità,
  • senza diploma o diplomato alla ricerca di primo impiego.

Lavoratori molto svantaggiati, cioè che rientrino in una delle categorie individuate a livello Ue:

  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure,
  • senza impiego regolarmente retribuito da 12 mesi e rientrante in una delle altre categorie di "lavoratori svantaggiati".

Aiuti all'occupazione di lavoratori svantaggiati

Per quanto riguarda i lavoratori svantaggiati, la soglia di notifica è pari a 5 milioni di euro per impresa e per anno e l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili, che comprendono i costi salariali sostenuti durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato, che sale a 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati.

Inoltre sono previsti aiuti diretti a compensare i costi per l’assistenza ai lavoratori svantaggiati, fino al 50% delle spese, in particolare per:

  • costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore molto svantaggiato;
  • costi di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati.

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità

Relativamente ai lavoratori con disabilità, quindi chiunque sia riconosciuto tale in base all’ordinamento nazionale e presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro, la soglia di notifica sale a 10 milioni di euro per impresa e per anno e l'intensità dell'aiuto al 75% dei costi salariali.

Inoltre, sono ammissibili contributi fino al 100% dei costi connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, quali:

  • adeguamento dei locali,
  • attrezzatura specifica,
  • costi salariali del personale dedicato all’assistenza e per le ore di riabilitazione,
  • costi per il trasporto da e verso il luogo di lavoro,
  • in caso di 'lavoro protetto' (almeno il 30% del personale disabile), tutti i costi per l’unità di produzione, costi amministrativi, di trasporto, ma solo se direttamente derivanti dall’occupazione dei disabili.

Links
Slides aiuti di stato per la formazione e l'occupazione

Regolamento generale di esenzione per categoria - Rgec n. 651/2014

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