Spending review: il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 in Gazzetta Ufficiale

Tagli - foto di _Pek_Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini in vigore dal 7 luglio. In seguito all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Decreto-Legge cosiddetto 'Spending review 2' - per differenziarlo dal Dl 7 maggio 2012, n. 52 'Spending review', convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 - approda in Gazzetta Ufficiale.

Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non territoriali, razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria e degli enti territoriali, finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario. Questi i principali provvedimenti contenuti nel testo normativo, suddivisi in 25 articoli.

GURI n. 156 del 6 luglio 2012 - Suppl. Ordinario n.141

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 , n. 95

Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117) 
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'   ed   urgenza   di   emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo  volta  all'analisi
ed alla revisione della  spesa  pubblica,  per  la  razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle  spese  per  acquisti  di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza  dei  servizi  ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire  la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'  dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici; 
Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'   ed   urgenza   di
sospendere  l'incremento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nonche'  di
garantire le necessarie risorse per  la  prosecuzione  di  interventi
indifferibili; 
Vista la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 luglio 2012; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il
Parlamento; 
 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza
                           delle procedure 
 
1. I contratti stipulati in  violazione  dell'articolo  26,  comma  3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i  contratti  stipulati  in
violazione  degli  obblighi  di   approvvigionarsi   attraverso   gli
strumenti di acquisto messi a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa.  Ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel
contratto. Non sono comunque  nulli  i  contratti  stipulati  tramite
altra  centrale  di  committenza   a   condizioni   economiche   piu'
favorevoli. 
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere  tali  da  non
escludere le piccole e medie imprese.  Sono  pertanto  illegittimi  i
criteri the fissano, senza congrua  motivazione,  limiti  di  accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato. 
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate  sulla  base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici  di  acquisto  gestiti  da  altre  centrali  di
committenza di  riferimento,  ivi  comprese  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il  mercato
elettronico della pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  328
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 
5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso. 
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di
Consip S.p.A. possono essere  istituite  specifiche  sezioni  ad  uso
delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine,  stipulino  appositi
accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  Consip
S.p.A.. 
7.   Fermo   restando   quanto   previsto   con   riferimento    alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma  450  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  2,  comma  574  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,   sono   tenute   ad
approvvigionarsi di beni e di servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da  Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite  ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, relativamente alle  seguenti  categorie  merceologiche:  energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 
8. I contratti stipulati in violazione del precedente  comma  7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
10. Le centrali di committenza  danno  comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del  2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni. 
11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui   all'articolo   1   del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a.,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica  i  dati  relativi  ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un
contratto di fornitura o di servizi  hanno  diritto  di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e  le  centrali  di  committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296  possono  stipulare  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488  aventi  durata
fino al 30 giugno 2013  con  gli  operatorie  economici  che  abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle  relative  procedure  e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo   attributo   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 
15. Con riferimento alle convenzioni di  cui  all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  legge,  sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in  cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012,  le  quantita'  ovvero  gli  importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo  originario,  fatta  salva   la   facolta'   di   recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni,  rispettivamente,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 
16. La durata delle convenzioni di cui  al  precedente  comma  15  e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la  maggiore  durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha  facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al  precedente
comma 15 
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il  tramite  della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   eprocurement   realizzato   a   supporto   del   Programma    di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di  apposite  Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di eprocurement di cui al comma  17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni. 
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la trasparenza
dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi  costi,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di  Consip
S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento  delle  procedure
di dismissione di beni mobili ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del Presidente
della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66  e  della  normativa  vigente,  anche  mediante
l'impiego di strumenti telematici. 
20.  Nell'ambito  delle  risorse   derivanti   dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
21. Le amministrazioni centrali dello Stato  assicurano  a  decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle  spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi  per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  del  presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli  stati  di  previsione  della  spesa  di  ciascun   Ministero
relativamente   alle   dotazioni   di   competenza   e   cassa.   Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati. 
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre  una
differente ripartizione della riduzione  loro  assegnata  nell'ambito
degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21. 
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non  si  applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dai
commi 5 e 24. 
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, dopo la lettera l-bis) sono  aggiunte  le  seguenti:  "l-ter)
forniscono le informazioni  richieste  dal  soggetto  competente  per
l'individuazione delle attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla prevenzione del rischio medesimo. 
l-quater) provvedono  al  monitoraggio  delle  attivita'  nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la
rotazione del personale nei casi di avvio di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.". 
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi". 
26.  Il  ministero  della  giustizia   adotta   misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ad 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  ed  euro  40  a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione  sul  territorio  degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni  per  le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi  non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed  euro  70  milioni  a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle  procedure  di  acquisto  dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro  5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli  obiettivi  di
cui al comma 21. 
 

        
      
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
                               Art. 2. 
 
 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 
 
1.  Gli  uffici  dirigenziali  e   le   dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura: 
   a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di  livello  non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,  al  20
per cento di quelli esistenti; 
   b)  le  dotazioni  organiche  del  personale   non   dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente
lettera si riferisce  alle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si  applicano
agli  uffici  e  alle  dotazioni  organiche  risultanti   a   seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni previsti dalla normativa vigente. 
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate
e' ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con  il  predetto
decreto e' rideterminata la ripartizione dei volumi organici  di  cui
all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale
in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11  lettere
da a) a d) del presente articolo;  il  predetto  personale,  ove  non
riassorbibile in base alle predette  disposizioni,  e'  collocato  in
aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita'  di  cui
agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e  5,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le
specifiche discipline di settore. 
5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. 
6. Le  amministrazioni  per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e  le  procedure  per  il  rinnovo  degli
incarichi. 
7. Sono escluse dalla  riduzione  del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni  interessate  dalla   riduzione   disposta   con   il
decreto-legge 27 giugno 2012,  n.  87,  recante  "Misure  urgenti  in
materia  di  efficientamento,  valorizzazione   e   dismissione   del
patrimonio  pubblico,   di   razionalizzazione   dell'amministrazione
economico-finanziaria, nonche' misure di rafforzamento del patrimonio
delle  imprese  del  settore  bancario",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012,  n.  148,  nonche'  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012. 
8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 8. 
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in  materia  di  limitazione
delle assunzioni. 
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma  5
le   amministrazioni   interessate   adottano   i   regolamenti    di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte: 
   a)   alla    concentrazione    dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici
eliminando eventuali duplicazioni; 
   b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e  di
controllo; 
   c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o
interregionale; 
   d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione  del
personale e dei servizi comuni; 
   e) alla conclusione di appositi accordi  tra  amministrazioni  per
l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di  cui  alla   lettera   d),
ricorrendo  anche  a  strumenti  di  innovazione   amministrativa   e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
   f)  alla  tendenziale  eliminazione   degli   incarichi   di   cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
11.  Per  le  unita'  di  personale   eventualmente   risultanti   in
soprannumero all'esito delle  riduzioni  previste  dal  comma  1,  le
amministrazioni, fermo restando per la  durata  del  soprannumero  il
divieto di assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo,  compresi  i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di  cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai  fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita': 
   a) applicazione, ai  lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto  legge  6  dicembre  2011  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera: 
      1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011
il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
      2) che  matura  i  requisiti  indicati  successivamente  al  31
dicembre 2011 in ogni caso il  trattamento  di  fine  rapporto  sara'
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto
alla   corresponsione   dello   stesso   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla
base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148; 
   b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di  una  previsione
delle cessazioni di personale in servizio,  tenuto  conto  di  quanto
previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i  tempi
di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; 
   c) individuazione dei soprannumeri  non  riassorbibili  entro  due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al  netto  dei  collocamenti  a
riposo di cui alla lettera a); 
   d) in base alla verifica della compatibilita' e coerenza  con  gli
obiettivi di finanza pubblica  e  del  regime  delle  assunzioni,  in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di  processi  di
mobilita'   guidata,   anche   intercompartimentale,   intesi    alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale  non  riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da  disporre  secondo  la
lettera a). I processi di cui alla presente  lettera  sono  disposti,
previo esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  i  Ministeri
competenti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze..  Il
personale trasferito mantiene il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; 
   e) definizione, previo esame con le organizzazioni  sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale. 
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con  le  modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'  essere
aumentato  fino  a  48  mesi  laddove  il  personale   collocato   in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico. 
13. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale. 
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in
caso di eccedenza dichiarata per  ragioni  funzionali  o  finanziarie
dell'amministrazione. 
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui  al
presente articolo e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2015  sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al presente  articolo
le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili 
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, le parole "fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove
prevista nei contratti di cui all'articolo 9" sono  sostituite  dalle
seguenti: "fatte salve la  sola  informazione  ai  sindacati  per  le
determinazioni relative all'organizzazione  degli  uffici  ovvero  di
esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di  lavoro,  ove
previste nei contratti di cui all'articolo 9". 
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165: 
   a) le parole "previa consultazione delle organizzazioni  sindacali
rappresentative"   sono   sostituite    dalle    seguenti:    "previa
informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9 ". 
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nei  casi  in
cui   processi   di   riorganizzazione   degli   uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'". 
19. Nelle more della disciplina contrattuale  successiva  all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 
20.  In  attuazione  del  taglio  del  20%  operato  sulle  dotazioni
organiche  dirigenziali  di  I  e  II  fascia  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le  strutture  della
stessa Presidenza sulla base di criteri di  economicita'  e  rigoroso
contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla  data  del  1°
ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi
del  comma  6  del  medesimo  articolo  19  cessano   alla   scadenza
dell'attuale mandato governativo, ovvero  se  antecedente  alla  data
stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico. 
 

        
      
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
                               Art. 3. 
 
Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei  costi  per
                          locazioni passive 
 
1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e
tenuto conto  delle  esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali. 
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre  2005,  n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
   a)  all'articolo  10,  lett.  b)  le  parole  «relativamente  agli
immobili dello  Stato  destinati  esclusivamente  a  servizi  per  la
realizzazione  del  diritto  agli  studi   universitari,   ai   sensi
dell'articolo  21  della  legge  2  dicembre  1991,  n.  390;»   sono
sostituite dalle seguenti «nonche' gli enti locali di cui al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili  agli
stessi in uso per finalita' istituzionali;» 
   b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata 
   c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata 
All'articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  sono
apportate le seguenti modifiche: 
   a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse 
   b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli stessi  enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   concedono   alle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' istituzionali di queste
ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 
3. Per i contratti in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento  ai
contratti di locazione passiva  aventi  ad  oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15  per
cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del  canone  di
locazione si inserisce automaticamente  nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il  diritto  di  recesso
del locatore. Analoga riduzione si applica  anche  agli  utilizzi  in
essere in assenza di titolo alla data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni.  Il  rinnovo  del  rapporto  di  locazione  e'
consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: 
   a) disponibilita' delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
   b) permanenza per le Amministrazioni delle  Stato  delle  esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui ai sensi all'articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove gia'
definiti, nonche' in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti. 
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e  b),  i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo  periodo  del  presente  comma  e  degli  enti  pubblici
vigilati dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per
i quali la proprieta'  ha  esercitato  il  diritto  di  recesso  alla
scadenza come previsto dal secondo periodo del presente  comma,  deve
essere autorizzata con decreto del Ministro competente  d'intesa  con
il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sentita  l'Agenzia  del
demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al
primo periodo del presente comma deve essere autorizzata  dall'organo
di  vertice  dell'Amministrazione  e  l'autorizzazione  e'  trasmessa
all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica  ed
economica. Ove la verifica abbia esito negativo,  l'autorizzazione  e
gli atti relativi sono trasmessi alla  competente  Procura  regionale
della Corte dei conti. 
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad  oggetto  immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via diretta
alle regioni e province autonome e agli enti del  servizio  sanitario
nazionale, per i quali costituiscono  disposizioni  di  principio  ai
fini del coordinamento della finanza pubblica. 
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi  comuni
di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo  4
del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma
222, sono aggiunti i seguenti commi: 
"222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio  e'  perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto piani di  razionalizzazione  degli
spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza  pubblica.  Detti  piani  devono  essere
comunicati  all'Agenzia  del  Demanio.  Le  medesime  Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,  il
rapporto   mq/addetto   scaturente   dagli    indicati    piani    di
razionalizzazione  dalle  stesse  predisposti.  In  caso   di   nuova
costruzione o di ristrutturazione integrale, il  rapporto  mq/addetto
e' determinato dall'Agenzia del demanio entro il  31  dicembre  2012.
Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti
dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione  degli
spazi e' dalle stesse utilizzata,  in  sede  di  predisposizione  del
bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze la sussistenza dei risparmi di  spesa  conseguiti,  per
essere destinati alla  realizzazione  di  progetti  di  miglioramento
della  qualita'  dell'ambiente  di  lavoro  e  di  miglioramento  del
benessere organizzativo purche' inseriti  nell'ambito  dei  piani  di
razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di  ottimizzazione
e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso  essere  tenute
in considerazione  le  vigenti  disposizioni  sulla  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle  recate  dal  presente
decreto. Le presenti disposizioni costituiscono principio  a  cui  le
Regioni e gli Enti locali, negli  ambiti  di  rispettiva  competenza,
adeguano i propri ordinamenti. 
222-ter. Al fine del completamento del processo di  razionalizzazione
e ottimizzazione  dell'utilizzo,  a  qualunque  titolo,  degli  spazi
destinati  all'archiviazione  della   documentazione   cartacea,   le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni  anno,
con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica  8
gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.  In  assenza
di tale attivita' di cui al presente  comma  le  Amministrazioni  non
possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi  di  spesa
previsti dal sesto periodo del precedente comma 222 bis. Le  predette
Amministrazioni devono comunicare annualmente all'Agenzia del demanio
gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura  di
cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un  processo  di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi
di deposito delle Amministrazioni". 
10. Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della  spesa
pubblica, gli Enti pubblici non  territoriali  ricompresi  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
" 4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione  di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione". 
12.  All'articolo  12  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "L'Agenzia del  demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del  decreto-legge  n.  98
del 2011, dotato di idonee professionalita'." b) al  comma  7,  prima
delle parole: "restano esclusi dalla disciplina del presente comma  i
beni immobili riguardanti il Ministero della difesa" sono aggiunte le
parole "Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo  di  avvalersi
degli accordi quadro di cui al comma 5". 
   c) al comma 2, lettera d),  dopo  le  parole  "gli  interventi  di
piccola manutenzione" sono aggiunte le parole: "nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". 
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare quota parte dei propri utili
di  esercizio  all'acquisto  di  immobili  per  soddisfare   esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo  periodo  del  comma  3  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
14. Al fine di consentire agli operatori economici il  piu'  efficace
utilizzo degli strumenti disciplinati dall'articolo 3-bis del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con  modificazioni  dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni,
al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: "per  un  periodo
non superiore a cinquanta anni" 
   b) al comma 2, dopo le parole  "Ministero  dell'economia  e  delle
finanze" sono aggiunte le seguenti "- Agenzia del demanio" 
   c) il comma 3 e' cosi'  sostituito:  "Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio." 
   d) il comma 5 e' cosi' sostituito: "I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
      a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
      b. la possibilita', ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005." 
15. Al comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole "
o  fondi  immobiliari."  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". 
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma  3  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
17. All'articolo 41 del decreto  legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies,  in
fine,  sono  aggiunti  i   seguenti   periodi:   "Nell'ambito   della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, sono regolati i  rapporti  tra  le
parti interessate". 
18. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di  cui
all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa  speciale,
di altri soggetti pubblici. 
19. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite  dalle  seguenti:
"30 settembre 2012" 
 

        
      
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
                               Art. 4. 
 
Riduzione di  spese,  messa  in  liquidazione  e  privatizzazione  di
                         societa' pubbliche 
 
1.  Nei  confronti  delle   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione  di  servizi  a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al  90  per  cento,  si
procede, alternativamente: 
   a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013; 
   b) all'alienazione, con  procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
2. Ove l'amministrazione non  proceda  secondo  quanto  stabilito  ai
sensi del comma 1, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  le  predette
societa'  non  possono  comunque  ricevere  affidamenti  diretti   di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti  di  cui  sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle  societa',  ove  non  vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione,  devono  essere  acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma  5,  non  si
applicano alle societa' che erogano servizi in favore dei  cittadini,
alle societa' che svolgono compiti  di  centrale  di  committenza  ai
sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 4, commi da  7  a  10,  del
decreto legge n. 87 del 2012, ed alle societa'  di  cui  al  comma  1
individuate, in relazione alle esigenze di tutela della  riservatezza
e della  sicurezza  dei  dati,  nonche'  all'esigenza  di  assicurare
l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del
settore agricolo,  con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 
4. I consigli di amministrazione delle societa' di  cui  al  comma  1
devono essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui  due
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri  di  indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa   tra   le
amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione  diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta. Il  terzo  membro  svolge  le  funzioni  di
amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione  titolare
della partecipazione ovvero i dipendenti della societa'  controllante
hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi   assembleari
all'amministrazione e alla  societa'  di  appartenenza.  E'  comunque
consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione  del
presente comma si  applica  con  decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto   da   specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel  caso
di  consigli  di  amministrazione  composti  da  cinque  membri,   la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno  tre  dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione  o  di  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti  tra  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione  indiretta.  In  tale  ultimo  caso  le   cariche   di
Presidente  e  di  Amministratore  delegato  sono  disgiunte   e   al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di  amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di  cui  al  comma
precedente.  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  con
decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei  consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 11 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica. 
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del  mercato  e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto
puo' avvenire solo  a  favore  di  societa'  a  capitale  interamente
pubblico, nel rispetto dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e
dalla giurisprudenza  comunitaria  per  la  gestione  in  house  e  a
condizione che il valore economico del servizio o  dei  beni  oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla  scadenza
naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013. 
9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino  al
31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma  1  si  applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1  possono
avvalersi di personale a tempo determinato ovvero  con  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per  cento
della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al  31  dicembre  2014  il
trattamento  economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti   delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei  vincoli
di cui ai commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei  suddetti
vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della
societa' rispondono, a titolo di danno erariale, per le  retribuzioni
ed i compensi erogati in virtu' dei contratti stipulati. 
13. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
societa' quotate ed alle loro controllate. 
14. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali; dalla predetta data perdono comunque  efficacia,  salvo  che
non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole
arbitrali contenute nei contratti e negli atti  anzidetti,  ancorche'
scaduti, intercorrenti tra le medesime parti. 
 

        
      
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
                               Art. 5. 
 
         Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 
 
1. Ferma restando la diminuzione, sui  ruoli  emessi  dall'1  gennaio
2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi
tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione,
fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il
rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio
certificato. 
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti,  ivi  inclusa  la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e  le  societa'  dalle
stesse amministrazioni controllate non possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio  e  l'esercizio  di
autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite
puo' essere derogato, per  il  solo  anno  2013,  esclusivamente  per
effetto  di  contratti  pluriennali  gia'  in  essere.  La   predetta
disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco  o  per  i  servizi  istituzionali  di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero  per  i  servizi
istituzionali svolti  nell'area  tecnico-operativa  della  difesa.  I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  possono  essere  ceduti,  anche  senza
l'assenso del contraente privato,  alle  Forze  di  polizia,  con  il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino  alla  scadenza
del contratto. Sono revocate  le  gare  espletate  da  Consip  s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di  noleggio  a  lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura  in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. 
3. Fermi restando i limiti di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare. 
4. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita'  nella  gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
7. A decorrere  dal  1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto
attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al
personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la
contrattazione integrativa. 
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche  di
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti  ivi  inclusa   la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile. 
9.  E'  fatto  divieto  alle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' le autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, gia' appartenenti ai ruoli  delle  stesse  e  collocati  in
quiescenza,  che  abbiano  svolto,  nel  corso  dell'ultimo  anno  di
servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto  dello
stesso incarico di studio e di consulenza. 
10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
   "Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi   di   pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano
convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti  nel  decreto
di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi  servizi
sul mercato di riferimento. La comparazione avviene  con  riferimento
ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti,  interni  ed
esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  27  dicembre
2006, n. 296  sono  tenute  all'utilizzo  dei  servizi  previsti  nel
decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  senza  il  pagamento  del
contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma
6.";. 
   b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
   " 9-bis:  I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,
convertito con modificazioni nella legge  15  luglio  2011,  n.  111,
aventi a oggetto i servizi di pagamento  degli  stipendi  di  cui  al
decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono rinegoziati,  con  un  abbattimento
del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 
   9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti  per
la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  individua  le  regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e
78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il
commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei
servizi." 
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 6,  comma
1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n.  141,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione per la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche,  sono   individuati   i   criteri   per   la   valutazione
organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo  29  ottobre
2009, n. 150. I criteri stabiliti con  il  predetto  decreto  non  si
applicano alle amministrazioni che sono gia' dotate di strumenti  per
la valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti. 
12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009,  n.  15,
e' inserito il seguente: 
   "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3
sono destinati, nei limiti  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  a
legislazione  vigente,  alla  copertura  degli  oneri   relativi   al
funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi  i
compensi per i componenti della Commissione medesima". 
13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165
e' abrogato 
14. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'. 
 

        
      
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
                               Art. 6. 
 
Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei  conti
                              pubblici 
 
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588  e  589  dall'articolo  1
della Legge n. 296 del 27 dicembre  2006  (Legge  Finanziaria  2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti  dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea  si  applicano  anche  alle
Fondazioni,   Associazioni,   Aziende   speciali,    Agenzie,    Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma  di  societa'  o  consorzio,  controllati  da   amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31  dicembre  2009,  n.196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo  si  deve  intendere  la  capacita'  di
determinare la  politica  generale  o  il  programma  di  una  unita'
istituzionale,  se  necessario  scegliendo  gli  amministratori  o  i
dirigenti. 
2.  Le  modalita'   di   effettuazione   della   trasmissione   delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili  alla  banca
dati della amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con  apposito  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'Istat  con  apposito  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'Istat". 
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni  legislative,
il  potere  ispettivo   attribuito   dalla   vigente   normativa   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale  partecipazione  pubblica,
diretta  o  indiretta,  con  riferimento   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto. 
4. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le
Province allegano al rendiconto della gestione una  nota  informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso  il  Comune  o  la  Provincia
adottano  senza  indugio,   e   comunque   non   oltre   il   termine
dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono  prioritariamente
dirette  a  garantire  la  puntuale  applicazione  dei   criteri   di
contabilita' nazionale relativi alle modalita' di registrazione degli
investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese  di  tale  natura
devono essere registrate nel momento in cui il  bene  capitale  entra
nella disponibilita' dell'acquirente o, per i beni  prodotti  secondo
contratti pluriennali, al momento della consegna dei  vari  stati  di
avanzamento dei lavori. 
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo  40
della legge  31  dicembre  2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la  rilevazione  puntuale  dei  costi,  effettuata   anche   mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le  informazioni  di  cui  al
comma 5, a decorrere dal 1 gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
centrali dello Stato,  incluse  le  articolazioni  periferiche,  sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini  delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto  di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di  ciclo  passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 
7. Le Amministrazioni di cui al  comma  6  potranno  fruire,  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,  196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione. 
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche  diverse  dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire  le
informazioni necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
comma 5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT, sono  definite  le  modalita'  di  contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma. 
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione  nei
documenti contabili degli  enti  fino  all'esercizio  in  corso,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ricognizione e  la  raccolta  di  informazioni  relative  alle  opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  di  cui  al  periodo  precedente  sono  in  particolare
individuati   gli   enti   interessati    alla    ricognizione,    le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni. 
10. Nelle more del  riordino  della  disciplina  della  gestione  del
bilancio dello Stato, in via sperimentale  per  il  triennio  2013  -
2015, il  dirigente  responsabile  della  gestione,  in  relazione  a
ciascun  impegno  assunto  sui  capitoli  di  bilancio   di   propria
pertinenza,  relativo  a  spese  per  somministrazioni,  forniture  e
appalti, a partire dall'esercizio finanziario 2013, ha  l'obbligo  di
predisporre un apposito piano finanziario pluriennale sulla base  del
quale ordina e paga le spese, da aggiornare con  cadenza  mensile.  A
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le
attivita' propedeutiche all'avvio della  sperimentazione  di  cui  al
periodo precedente. 
11.  Il  piano  finanziario  dei  pagamenti  indica,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito  e  l'esatta  individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli  e  dai  documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione. 
12. Quali titoli e documenti comprovanti  il  diritto  acquisito  dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,  ovvero  le  fatture
regolarmente emesse. 
13. Al fine  di  consentire  la  corretta  imputazione  all'esercizio
finanziario di competenza economica delle  spese  dei  Ministeri  che
hanno  dato  luogo  a  debiti   non   ancora   estinti   relativi   a
somministrazioni,   forniture   e    appalti,    mediante    l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori  bilancio,  da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti   il   diritto    acquisito    dal    creditore,    quali
prioritariamente i  provvedimenti  di  approvazione  degli  stati  di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le  disponibilita'  di
cassa  occorrenti  per  disporre  i  pagamenti  previsti  dal   piano
finanziario di cui al comma 10, con decreto del Ministro  competente,
da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato
di previsione della spesa, possono  essere  disposte,  tra  capitoli,
variazioni  compensative  di  sola  cassa,  fatta  eccezione  per   i
pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli  di  spesa  fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
15.  Le  somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,  relative  ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente  non  impegnate  alla
chiusura  dell'esercizio,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Le
stesse, con l'esclusione di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di
spese permanenti ed a fondi da ripartire,  sono  reiscritte,  con  la
legge di  bilancio,  nella  competenza  dell'esercizio  successivo  a
quello terminale dell'autorizzazione medesima.  Qualora  dette  somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi  a  quello  di  prima
iscrizione in bilancio della spesa,  la  relativa  autorizzazione  e'
definanziata per i corrispondenti importi. 
16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni  di  spesa
pluriennale, con legge di bilancio  gli  stanziamenti  di  competenza
possono  essere  rimodulati  negli  anni  ricompresi   nel   bilancio
pluriennale,  nel  rispetto  del  limite  complessivo   della   spesa
autorizzata, per  adeguarli  alle  corrispondenti  autorizzazioni  di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi  del
comma 10. 
17. A decorrere dall'esercizio finanziario  2012,  nelle  more  dell'
entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di  previsione  un  fondo
svalutazione crediti non  inferiore  al  25  per  cento  dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  sono  prorogati
rispettivamente come segue: 
   a) all'articolo 1, comma 4, il termine del  "28  giugno  2012"  e'
prorogato al "27 luglio 2012"; 
   b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine  del  "31
luglio 2012" e' prorogato al "30 agosto 2012" e, all'ultimo  periodo,
il termine del "31 agosto 2012" e' prorogato al "28 settembre 2012"; 
   c) all'articolo 3, comma 5, il termine del "28 settembre 2012"  e'
prorogato al "31 ottobre 2012"; 
   d) all'articolo 3, comma 7, il termine del "31  ottobre  2012"  e'
prorogato al "30 novembre 2012; 
   e) all'articolo 4, il termine del "1° novembre 2012" e'  prorogato
al "1° dicembre 2012" e quello del "1° novembre 2016" e' prorogato al
"1° dicembre 2016". 
19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma  5-bis,  lettera  f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
20. All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  "A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici  sono  limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno  quattro
istituzioni."; 
   b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
   "616-bis. I  revisori  di  cui  al  comma  616  sono  tenuti  allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello  per  i  fondi
europei, nonche'  ogni  altra  verifica  e  controllo  richiesti  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.". 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                               Art. 7. 
 
Riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
                            dei Ministeri 
 
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati
di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede
ad operare i seguenti interventi: 
   a) riduzione delle spese di  funzionamento  sul  proprio  bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente,   l'autorizzazione   di    spesa    di    cui    al
Decreto-Legislativo n.303 del 1999, come rideterminata dalla  tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n.183, e' ridotta  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013; 
   b) contenimento  delle  spese  per  le  strutture  di  missione  e
riduzione degli stanziamenti per le politiche  dei  singoli  Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013. 
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste  dal  comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
3. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  soppresse   le   seguenti
strutture di missione istituite presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri: 
   a) "Segreteria tecnica dell'Unita' per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede  al
riordino della predetta Unita', integrandola  se  necessario  con  un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; 
   b) "Progetto Opportunita' delle  Regioni  in  Europa"  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; 
   c) "Unita' per 1'e-government e l'innovazione per lo sviluppo"  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  dicembre
2011. 
4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati gli uffici cui  attribuire,  ove  necessario,  i  compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al comma 2. 
5. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) all'articolo 2190, comma 1, le parole  da  «euro  6.000.000»  a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «  euro  5.500.000
nell'anno 2012,  euro  3.800.000  nell'anno  2013  e  euro  3.000.000
nell'anno 2014» 
   b)   all'articolo   582,   comma   1,   lettera   d),   la   cifra
«459.330.620,21» e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 
6. Per l'anno 2012, con il  decreto  di  cui  all'articolo  2207  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  rideterminate  le
consistenze del  personale  ufficiali,  sottufficiali,  volontari  in
servizio permanente e volontari  in  ferma  prefissata  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in
servizio. 
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122, riferita all'anno 2012 e'  ridotta
di 5,6 milioni di euro. 
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta  dell'importo  annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 
9. La  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo  613  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di  euro  8.700.000  per  l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 
10.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole "Ministro della
difesa"  aggiungere  le  parole  "di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze 
11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n.  488
del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
12.  Ai  fini  del  concorso  al   raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2013,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi  di  cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al medesimo comma 12. 
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione  del
disegno di  legge  di  stabilita'  per  il  triennio  2013-2015,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al  comma  12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
verifica  gli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica
derivanti  dai  suddetti  interventi,  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi di cui al medesimo comma. 
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14
non risultino adeguate a  conseguire  gli  obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai sensi  del  comma  13,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 
16. Il fondo di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa,  di  500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. 
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e'
ridotto di 94 milioni di euro per l'anno 2012. 
18.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,  comma   1,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'  ridotto  di  39
milioni di euro per l'anno 2012. 
19. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni,  e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 
20. La lettera c), dell'articolo  2,  comma  5  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n.74 e' soppressa. 
21. Il Fondo di cui all'articolo  2,  comma  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n.74 e' alimentato per 1 miliardo di euro  per  ciascuno
degli anni 2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di  spesa
previste dal presente decreto. 
22. In attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione  Dati
del Ministero dell'interno, di cui all'  articolo  8  della  legge  1
aprile 1981,  n.  121,  accede,  in  via  telematica,  con  modalita'
disciplinate con apposita  convenzione,  al  registro  delle  imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti  ed  alle  informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti  dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2012-2014,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per  l'anno  2012,  di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
24. E' annullato l'Accordo di Programma  sottoscritto  il  15  luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria  avente
ad oggetto il  trasferimento  del  Laboratorio  Tipologico  Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle  costruzioni
di Catanzaro. 
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126  della  Cassa  depositi  e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo  di  programma  di
cui al comma 24,  ammontanti  a  5  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
26. Alla  revisione  della  spesa  nell'ambito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate: 
   a) al secondo periodo dell'articolo  2,  comma  172,  del  Decreto
legge  del  3  ottobre  2006  n.  262,  convertito  in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n.
286, dopo le parole "a  titolo  di  contribuzione  degli  utenti  dei
servizi, " sono aggiunte le seguenti "pari a ad  euro  2.500.000  per
l'anno 2012 e"; 
   b)  mediante  la  soppressione  dei  contributi  (agli   enti   ed
istituzioni nazionali ed internazionali e  a  privati  per  attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  un   Piano   per   la
dematerializzazione delle  procedure  amministrative  in  materia  di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie. 
28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013,  le  iscrizioni  alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole  e
delle famiglie. 
29.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le   istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato
elettronico. 
30. La pagella  elettronica  ha  la  medesima  validita'  legale  del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque
fermo  il  diritto  dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta
gratuitamente  copia  cartacea  del  documento  redatto  in   formato
elettronico. 
31.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le   istituzioni
scolastiche e i docenti  adottano  registri  on  line  e  inviano  le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 
32.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
33. Le istituzioni scolastiche ed  educative  statali  sono  inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
34. Alla data del  15  ottobre  2012  i  cassieri  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono a versare il 50 per cento
delle disponibilita' liquide esigibili depositate presso  gli  stessi
alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle  rispettive
contabilita' speciali,  sottoconto  infruttifero,  aperte  presso  la
tesoreria statale. Il versamento della quota  rimanente  deve  essere
effettuato alla data del 15 novembre 2012. Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  35,  comma  9,  del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
35. I cassieri delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
provvedono  ad  adeguare  l'  operativita'  dei  servizi   di   cassa
intrattenuti  con  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative   alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720, e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del
15 ottobre 2012. 
36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma  34,  nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito  delle  medesime  procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma  2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
37. All'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) dopo  le  parole  "integrare  i  fondi  stessi"  sono  aggiunte
"nonche' l'autorizzazione di spesa di  cui  alla  legge  18  dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7  milioni  dei  fondi  destinati
all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo  1,  comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"; 
   b) e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Sono  abrogati
l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.". 
   38. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122,  le  parole  "fatta  eccezione  per"  sono  sostituite  dalla
seguente "compreso" e le parole da ", le cui competenze  fisse"  sino
alla fine del comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   provvede   al
monitoraggio dei  contratti  per  i  supplenti  brevi  stipulati  dai
dirigenti  scolastici  ed  effettua  controlli  nei  confronti  delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura  anormalmente  alta
in  riferimento  al  numero  di  posti  d'organico   dell'istituzione
scolastica. 
   39. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  le  contabilita'  speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, non sono piu'  alimentate.  Le  somme  disponibili  alla
stessa data sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016.  Dallo  stesso  anno  le
contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le  predette   somme   sono
annualmente  riassegnate  ai  capitoli   relativi   alle   spese   di
funzionamento delle scuole iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
40. In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, la somma di  euro  30  milioni  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato  nell'anno  2012  a  valere  sulle  contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 
41. Il contributo dello Stato alle spese, di  competenza  degli  enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.  4,  e'
assegnato agli enti locali in proporzione al  numero  di  classi  che
accedono al servizio di mensa scolastica,  con  riferimento  all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 
42. All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25  luglio  1997,  n.  306,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
   a) dopo le parole "contribuzione  studentesca"  sono  inserite  le
seguenti "degli studenti italiani  e  comunitari  iscritti  entro  la
durata normale dei rispettivi corsi di  studio  di  primo  e  secondo
livello"; 
   b) le parole "del finanziamento ordinario annuale dello  Stato,  a
valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e  comma
3, della legge 24  dicembre  1993,  n.  537"  sono  sostituite  dalle
seguenti "dei trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. E'  fatto  obbligo
agli atenei che superano tale limite di destinare le maggiori entrate
al finanziamento di borse di studio a favore degli studenti.". 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                               Art. 8. 
 
     Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali 
 
1. Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  e  di
riduzione della spesa pubblica, gli enti  pubblici  non  territoriali
adottano ogni iniziativa affinche': 
   a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4  del  decreto
legge  n.  78  del  2010,  siano  utilizzate  le  carte  elettroniche
istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e  nei
rimborsi a cittadini e utenti; 
   b) nel caso di incorporazione di enti,  sia  realizzato  un  unico
sistema  informatico  per  tutte  le  attivita'  anche   degli   enti
soppressi, in  termini  di  infrastruttura  hardware  ed  applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa  e  funzionale  di
un'unica struttura; 
   c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le  comunicazioni
cartacee verso  gli  utenti  legate  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro  l'anno  2013,  delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel  2011,  in  ragione  delle  nuove  modalita'  operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione  della  domanda  e  del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online, 
   d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e  fissa  attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione  del
numero degli apparati telefonici; 
   e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di
collaborazione istituzionale,  in  modo  tale  che  lo  scambio  dati
avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; 
   f)  sia   razionalizzato   il   proprio   patrimonio   immobiliare
strumentale  mediante  l'attivazione  immediata  di   iniziative   di
ottimizzazione  degli  spazi  da   avviare   sull'intero   territorio
nazionale che prevedano l'accorpamento del  personale  in  forza  nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e  la  riduzione
degli  uffici  stessi,  in  relazione  ai   criteri   della   domanda
potenziale, della prossimita' all'utenza e delle  innovate  modalita'
operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi, 
   g) si  proceda  progressivamente  alla  dematerializzazione  degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti  cartacei
al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta  pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011. 
2. L'INPS,  in  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  dovra'
provvedere: 
   a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma  unica  degli
incassi e dei pagamenti che consenta  di  minimizzare  il  costo  dei
servizi finanziari di incasso e pagamento; 
   b) ad una revisione qualitativa  e  quantitativa  dei  livelli  di
servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri  di
Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalita' operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione della  domanda  e  alla
multicanalita' di accesso ai servizi con riduzione di  almeno  il  20
per cento dei costi sostenuti nel 2011; 
   c) dovra' prevedere  il  conferimento  al  fondo  di  investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla  completa  dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. 
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste
dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione  delle
spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato
agli enti e agli organismi  anche  costituiti  in  forma  societaria,
dotati  di  autonomia  finanziaria,  inseriti  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2,  della  legge  30  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'  le
autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa (Consob)  con  esclusione  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  enti  locali,  degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle  universita'  e  degli
enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari
al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno
2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.  Nel
caso in cui per effetto delle  operazioni  di  gestione  la  predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la
disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e  gli  organismi
anche  costituiti  in   forma   societaria,   dotati   di   autonomia
finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello  Stato
adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare  risparmi  corrispondenti
alle misure indicate nel periodo precedente; le  somme  derivanti  da
tale  riduzione  sono  versate  annualmente  ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e  organismi  vigilati  dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti
locali. 
4. Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si  applicano
le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate.
Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la  predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti  interessati  si  applica
quanto previsto dal precedente comma 3. 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                               Art. 9. 
 
Razionalizzazione   amministrativa,   divieto   di   istituzione    e
              soppressione di enti, agenzie e organismi 
 
1. Al fine di assicurare il coordinamento e  il  conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica,  il  contenimento  della  spesa  e  il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative,  le  regioni,  le
province e i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in  tal  caso
gli oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per  cento,  enti,
agenzie  e  organismi  comunque  denominati  e  di  qualsiasi  natura
giuridica che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
esercitano, anche in via strumentale, funzioni  fondamentali  di  cui
all'articolo 117, comma secondo, lettera  p),  della  Costituzione  o
funzioni  amministrative  spettanti  a  comuni,  province,  e  citta'
metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
2. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con  accordo  sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e  degli  organismi,  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 
3. Al fine di dare attuazione al  comma  2,  in  sede  di  Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del  principio  di
leale  collaborazione,  all'individuazione  dei   criteri   e   della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla  definizione
delle modalita' di monitoraggio. 
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione
a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e  gli  organismi
indicati al medesimo comma 1 sono  soppressi.  Sono  nulli  gli  atti
successivamente adottati dai medesimi. 
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,  le  regioni  si
adeguano ai principi di cui  al  comma  1  relativamente  agli  enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura,  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118,  della  Costituzione,  funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni. 
6. E' fatto divieto agli enti locali di  istituire  enti,  agenzie  e
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
7. Resta fermo  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                              Art. 10. 
 
     Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 
 
1. La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  assume  la
denominazione di Prefettura -  Ufficio  territoriale  dello  Stato  e
assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale  e  operativa  degli
altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. 
2. Con regolamento da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo
alle Prefetture  -  Uffici  territoriali  dello  Stato  di  tutte  le
funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede
all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della
Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme  generali
regolatrici della materia: 
   a) contenimento della spesa pubblica; 
   b) mantenimento  della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito
territoriale di competenza delle  Prefetture  -  Uffici  territoriali
dello  Stato  e  degli  altri  uffici  periferici   delle   pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale,
salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti
territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico,
nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; 
   c) in coerenza con la funzione di  rappresentanza  unitaria  dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale,
regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato; 
   d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche  dell'amministrazione
dello  Stato  ed  istituzione  di  servizi  comuni,  con  particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo  di
gestione,  di  economato,  di  gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati, di gestione dei contratti,  nonche'  utilizzazione  in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in  modo  da
assicurare la riduzione  di  almeno  il  10  per  cento  della  spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; 
   e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del  presente
comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario
da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello
Stato: 
      1)   assegnazione,   da   parte   delle   amministrazioni    di
appartenenza,  delle  risorse  umane  ad   altre   funzioni,   ovvero
collocamento in  mobilita'  delle  relative  unita'  ai  sensi  degli
articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
      2) riallocazione delle risorse strumentali ed  assegnazione  di
quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni. 
3. Il regolamento di cui al comma  2  e'  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei
pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle
grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del
presente articolo sono esclusi gli uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera,  i  Posti  di  ispezione  frontaliera  e  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari, 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                              Art. 11. 
 
            Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 
 
1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la
qualita' delle attivita' formative dei  dirigenti  e  dei  funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
uno o piu' regolamenti adottati entro centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli  affari
esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro  dell'interno,
anche  modificando  le   disposizioni   legislative   vigenti,   sono
individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche  di
formazione,  gli  istituti  di  formazione  e  le   altre   strutture
competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e di formazione
dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici  anche  mediante  adeguati
meccanismi   di   collegamento   tra   la   formazione   propedeutica
all'ammissione  ai  concorsi  e  quella  permanente,  attenendosi  ai
seguenti criteri: 
   a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni  delle  funzioni
coincidenti o analoghe; 
   b. precisa  individuazione  e  disciplina  delle  missioni  e  dei
compiti di ciascuna struttura; 
   c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e la
formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello  Stato
e degli enti pubblici non  economici,  previsione  della  tendenziale
concentrazione in una scuola centrale esistente; 
   d. per la formazione specialistica e permanente  dei  dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della  tendenziale  concentrazione
in un'unica struttura gia' esistente per singolo Ministero e per  gli
enti  vigilati  dallo  stesso,  con  unificazione  delle  risorse   e
coordinamento con le strutture formative militari; 
   e. ottimizzazione dei locali adibiti  alla  formazione,  favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche; 
   f. individuazione di forme di razionalizzazione e di coordinamento
della formazione  permanente  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001,  n.165,  prevedendo  che  la  relativa  formazione  possa
svolgersi anche con modalita'  decentrate  e  in  collaborazione  con
istituti universitari italiani o stranieri; 
   g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di  cui
alla lettera c) e gli enti territoriali  per  il  reclutamento  della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; 
   h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza  al  fine
di  garantire  la  stabilita'  del  corpo  docente   e   l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione; 
   i.  previsione  che,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni  e  di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili: 
      1) l'attivita' di formazione  riguardante  ambiti  omogenei  e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo  stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti; 
      2)  la  gestione  delle  risorse  finanziarie   relative   alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti  in
ambiti omogenei avvenga in maniera coordinata. 
2. Con uno o piu' regolamenti adottati su proposta del Ministro della
difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione e la semplificazione,  entro  180  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti  militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1. 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                              Art. 12. 
 
                   Soppressione di enti e societa' 
 
1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
2. Per effetto della detta soppressione sono  attribuiti  al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11 decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all'Ente risi
le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi  elette.
Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia' svolte dall'ex INCA. 
3. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e  finanziarie  trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
4.  Il  nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata  in  vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
6. Al fine di garantire la continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
7. Al fine di ridurre la  spesa  di  funzionamento,  di  incrementare
l'efficienza e di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  resi  alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre  2012,  le  funzioni  di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290  del  2005  del  Consiglio  del  21  giugno  2005  relativo   al
finanziamento  della  politica  agricola  comune  sono   svolte   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti  della
Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,
del 21 giugno 2006. 
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte  le  altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
9. Con uno o piu' decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine,  e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e'  ridotta  del  50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per
cento  per  il  personale   dirigenziale   di   seconda   fascia   e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 
10. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  adegua  la
propria dotazione organica  sulla  base  delle  unita'  di  personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 
11.  Il  personale  trasferito  al   Ministero   politiche   agricole
alimentari forestali mantiene il  trattamento  previdenziale  nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente  alle  voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento.  Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a
quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche  agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad
personam riassorbile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella  titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
12. La consistenza numerica complessiva del personale  di  ruolo  che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia. 
13. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sono: 
   a) il direttore dell'agenzia, scelto in base  a  criteri  di  alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; 
   b) il collegio dei revisori dei conti. 
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata  massima  di
tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e'  incompatibile  con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra  attivita'
professionale privata. 
15. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
16. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di  cui
ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo  n.  165  del
1999 incompatibili con il presente articolo e dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto  l'articolo  9  del  citato  decreto
legislativo. 
18. Dalle disposizione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,  trasformazione
e soppressione di enti ed  organismi  pubblici  statali,  nonche'  di
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i  regolamenti
previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati,  anche   sulla   base   delle   proposte   del   commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,
su proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il  Ministro
vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si applicano i  commi  635  e
638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. 
20. A decorrere dalla data di  scadenza  degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano 
21. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto  l'organismo
di indirizzo, istituito dall'articolo 2, comma 118,  della  legge  23
dicembre 2009,  n.  191  e'  soppresso.  Le  relative  funzioni  sono
esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base
di specifica intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  mese  di
marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le  somme  erogate  a
favore dei comuni  confinanti  ai  soli  fini  dello  svincolo  degli
accantonamenti   effettuati   in   via   temporanea   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze in applicazione dell'articolo 79, comma
1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1972, n. 670. 
23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma  2,
della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'   soggetta   alle
disposizioni di cui agli articoli 68  del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
24. La Societa' per lo sviluppo  dell'arte,  della  cultura  e  dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Societa'»,  costituita
ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997,  n.  352,  come
sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre  2003,  n.  291,  e
successive modificazioni, e' posta in liquidazione. 
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  nominato   un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo  60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  sorti  obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o  sono  gia'  stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari  e
sono gia' stati contratti i relativi mutui. 
26. Il commissario liquidatore dura in carica  fino  al  31  dicembre
2013 e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei propri  compiti  il
Commissario liquidatore si avvale della  struttura  e  del  personale
della Societa' e non puo' procedere a nuove assunzioni,  neanche  per
la sostituzione di personale in  posti  che  si  rendano  vacanti.  I
contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa,
di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,
nonche', in ogni caso, i rapporti di  qualsivoglia  natura  giuridica
aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,  anche  a
tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non confermati  dal
Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo  insediamento.  I
suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati  per  una
durata superiore al termine originariamente previsto e non  sono,  in
ogni caso, rinnovabili  alla  scadenza.  Il  Commissario  liquidatore
provvede,  entro  il  31  dicembre  2013,   all'estinzione   e   alla
conseguente liquidazione dei predetti contratti e  rapporti,  nonche'
dei  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato   del
personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in  servizio
presso la societa'. 
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione  della  Societa'  sono
trasferiti al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia'  facenti
capo alla Societ. Le disponibilita' finanziarie residue sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per la prosecuzione
degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente non conclusi
al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare  secondo
le modalita' di cui al comma 30.  I  contributi  pluriennali  di  cui
Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora
perfezionate le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati  dal
predetto Ministero in erogazione diretta per le finalita' di  cui  al
comma 30 e secondo la procedura ivi prevista. 
28. Alla procedura di liquidazione di cui  al  presente  articolo  si
applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice  civile
in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 
29. All'articolo 32, comma 16, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012"  sono  aggiunte
le seguenti: "fino all'anno 2016". 
30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di  cui  all'articolo  32,
comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  sono  assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di
assoluta rilevanza nazionale ed  internazionale  per  la  tutela,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  culturale,  per  la
promozione  e  la  realizzazione  di  attivita'  culturali  di   pari
rilevanza, nonche' alla  realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla valorizzazione e alla  fruizione  di  detti  beni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Con  decreto  avente
natura non regolamentare del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma. 
31. La Fondazione Centro sperimentale di  cinematografia  di  cui  al
decreto  legislativo  18  novembre  1997,   n.   426   e   successive
modificazioni, di seguito denominata: "Fondazione", e' soppressa.  Al
fine di razionalizzare e  rendere  piu'  efficace  ed  efficiente  lo
svolgimento  delle  funzioni,  di   preminente   interesse   generale
nell'ambito  della  formazione  specialistica  avanzata  del  settore
cinematografico, nonche' della tutela,  salvaguardia,  conservazione,
valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio  cinematografico
e audiovisivo, gia' svolte dalla Fondazione, e' istituito, presso  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Centro sperimentale
di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n.  233  e  successive  modificazioni,  di  seguito
denominato: "Istituto". L'Istituto afferisce alla Direzione  generale
per il cinema ed e' posto sotto la vigilanza della medesima Direzione
generale. Ad esso si applicano i commi 5 e  6  dell'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre  2007,  n.  233,
successive modificazioni. L'incarico di  direzione  dell'Istituto  e'
conferito dal Direttore generale per il cinema, ai sensi del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni.  A
decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
nelle  more  della  costituzione  degli  organi   dell'Istituto,   il
Direttore generale  per  il  cinema  assicura  la  continuita'  della
gestione amministrativa e della didattica ed a  tal  fine  svolge  le
funzioni dei cessati organi amministrativi della Fondazione. 
32. All'articolo 15,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233  e  successive  modificazioni  e'
aggiunta la seguente  lettera:  "g-bis)  il  Centro  sperimentale  di
cinematografia.". 
33.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,
anche a  tempo  indeterminato,  cessano  di  avere  effetto  ove  non
confermati dal Direttore generale per il cinema entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo  restando
quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto  subentra  in  tutti  i
rapporti giuridici attivi e passivi gia' facenti capo alla Fondazione
e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali  della
medesima. I dipendenti a tempo  indeterminato  della  Fondazione,  ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di  lavoro,  sono
inquadrati nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, previo espletamento di  apposita  procedura  selettiva  di
verifica  dell'idoneita',  sulla  base   di   apposite   tabelle   di
corrispondenza approvate con uno o piu' decreti del  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, di  concerto  con  il  Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede ad adeguare  le  proprie  dotazioni  organiche  in
misura  corrispondente  al  personale  effettivamente  trasferito.  I
dipendenti  della  Fondazione  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale e accessorio corrisposto al momento  dell'inquadramento,
limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso  in  cui  tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto  per  il
personale del Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonche' le  inerenti
risorse finanziarie  e  strumentali,  compresi  i  relativi  rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto  previsto
dal  comma  35  alla  s.r.l.  Istituto  Luce   Cinecitta',   di   cui
all'articolo 14, commi da 6 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,
alla quale, a partire dall'entrata in vigore del decreto  di  cui  al
comma 35, si applicano le previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  28,  e  successive  modificazioni.
Presso la medesima Societa' sono, altresi', trasferiti i dipendenti a
tempo  indeterminato  della   Fondazione,   adibiti   alla   Cineteca
nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si  applicano  gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto  di  lavoro
previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 
35. Con decreto non avente natura regolamentare del  Ministro  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  individuate  le
risorse umane, finanziarie e strumentali appartenenti  alla  Cineteca
Nazionale,  nonche'  le  partecipazioni  societarie  detenute   dalla
Fondazione,  da  trasferire  a  titolo  gratuito  a   Istituto   Luce
Cinecitta' s.r.l. Con  convenzione  stipulata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  la  Direzione
generale per il  cinema,  l'Istituto  e  l'Istituto  Luce  Cinecitta'
s.r.l. definiscono le modalita' con le quali e' assicurato  il  pieno
utilizzo, a titolo gratuito, del patrimonio e delle  attivita'  della
Cineteca Nazionale,  da  parte  dell'Istituto  nei  propri  programmi
formativi, didattici e culturali. 
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente  articolo
sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa,  obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato. 
37. A far data dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' abrogato il decreto  legislativo
18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni. 
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Istituto  centrale  per  i  beni  sonori  e  audiovisivi   di   cui
all'articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive  modificazioni,  e'
soppresso. Le funzioni e i compiti, nonche' le risorse di  personale,
finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi sono trasferite alla competente  Direzione  generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali. All'articolo 15, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,  n.
233, e successive modificazioni, la lettera g) e' soppressa. 
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: "L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.". 
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi
ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, qualora alla medesima data il  commissario  sia
in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa  decorso
un anno  dalla  predetta  data  e  l'amministrazione  competente  per
materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella  gestione
delle residue attivita' liquidatorie. 
41. L'Ente nazionale per il microcredito di cui all'articolo 8, comma
4-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge
12 luglio 2011, n. 106, e' soppresso e i  relativi  organi  decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43. 
42. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede
alla liquidazione delle attivita', all'estinzione delle passivita'  e
alla definizione delle pendenze  dell'ente  soppresso.  Il  dirigente
delegato e' individuato tra i dirigenti del Ministero dello  sviluppo
economico   e   il   relativo   incarico   costituisce   integrazione
dell'oggetto dell'incarico  di  funzione  dirigenziale  conferito  ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e non comporta  variazioni  del  trattamento  economico
complessivo. 
43. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  bilancio  da'  evidenza  delle
contabilita'  separate  attivate  per  la  gestione   delle   risorse
comunitarie e  dei  fondi  corrisposti  all'ente  da  altri  soggetti
pubblici  o  privati.  I  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti ai  componenti
degli organi dell'ente soppresso fino agli adempimenti  previsti  dal
presente  comma  e  comunque  non  oltre  30  giorni  dalla  data  di
soppressione. 
44. Le convenzioni in essere tra l'ente e le amministrazioni ed  enti
pubblici e privati sono risolte alla data dell'entrata in vigore  del
presente  decreto.  Le  amministrazioni  e   gli   enti   interessati
definiscono con il dirigente delegato di cui al comma 42 le  relative
pendenze finanziarie.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
decreto di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del  dirigente
delegato, individua i soggetti e le modalita'  di  trasferimento  dei
programmi e progetti comunitari, al fine di  garantire  l'adempimento
degli obblighi assunti in sede comunitaria. 
45. Le risorse umane, nei  limiti  del  personale  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in  servizio  presso  l'ente
alla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
trasferite, con i relativi rapporti giuridici attivi  e  passivi,  al
Ministero dello sviluppo economico che  provvede  corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica. 
46.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente   delegato   puo'   prorogarne   l'efficacia,   non   oltre
l'originaria scadenza, per far fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 42. 
47. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 42 e  le  risorse  finanziarie
disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di  chiusura  dell'ente
soppresso sono versate all' entrata  del  bilancio  dello  Stato;  le
risorse allocate  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico costituiscono economie del bilancio  dello  Stato.
Le risorse strumentali dell'ente sono  acquisite  al  patrimonio  del
Ministero dello sviluppo economico. 
48. E' abrogato l'articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi Luzzatti"  di
cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'
soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi  gli  adempimenti
di cui al comma 51. 
50. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
51. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49  dalla
normativa vigente sono trasferite,  senza  che  sia  esperita  alcuna
procedura di  liquidazione,  anche  giudiziale,  al  Ministero  dello
sviluppo economico  che,  previo  accertamento  della  sussistenza  e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero  dello
sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  le  corrispondenti  somme,  impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
54. Il personale di ruolo in servizio a  tempo  indeterminato  presso
l'ente nazionale per il microcredito alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e' approvata apposita tabella di  corrispondenza  per
l'inquadramento  del  personale  trasferito.   Con   regolamento   da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della  legge  n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di  personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
55. I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
56.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
dell'ente cessano di avere effetto il quindicesimo giorno  successivo
all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale  data,  il
dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dal comma 50. 
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del dirigente delegato di cui al comma 50 e' versato all'entrata  del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali  dell'associazione  sono
acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico. 
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'  abrogato
l'articolo 10, comma 10, della legge 23  luglio  2009,  n.  99  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente norma. 
59.  La  Fondazione  Valore  Italia  di  cui  all'articolo   33   del
decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,  convertito  in  legge  23
febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i  relativi  organi,  oggetto  di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice  civile,  decadono,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi  dell'articolo  25
del codice civile, esercita i poteri del presidente e  del  consiglio
di amministrazione della fondazione e provvede  alla  gestione  delle
operazioni della liquidazione delle  attivita'  ed  estinzione  delle
passivita'  e  alla  definizione  delle  pendenze  della   fondazione
soppressa entro il termine del 31  dicembre  2012.  A  tal  fine,  e'
istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico un apposito Fondo  al  quale  sono  trasferite  per  essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla  gestione
liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore  della
Fondazione, individuate con un apposito decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  compenso  dovuto  al  commissario  e'  determinato  dal
Ministro dello sviluppo economico. 
61. Il commissario entro il termine di  cui  al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso di mancato trasferimento entro la  data  del  31  dicembre  2012
tutti i rapporti di cui  e'  parte  la  Fondazione  si  risolvono  di
diritto  senza  che  sia  dovuta   alcuna   compensazione,   comunque
denominata, per l'estinzione anticipata. 
62. Il Ministero dello  sviluppo  economico  provvede  alla  gestione
diretta del  programma,  oggetto  di  specifica  convenzione  con  la
Fondazione,  concernente   la   "Realizzazione   del   programma   di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie  imprese  italiane
per la valorizzazione economica dei disegni e  modelli  industriali",
utilizzando a tal  fine  le  risorse  trasferite  alla  Fondazione  e
depositate su un conto corrente vincolato allo  scopo.  Tali  risorse
sono versate  all'entrate  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito capitolo di spesa dello stato di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico  e  destinate  all'esecuzione  del  suddetto
programma secondo  criteri  e  modalita'  definite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico. 
63. Le convenzioni  in  essere  tra  il  Ministero  e  la  fondazione
soppressa e  tra  quest'ultima  e  soggetti  terzi,  fatte  salve  le
previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni  caso
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
64. Il collegio dei revisori in carica alla data  della  soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
bilancio di chiusura della fondazione  soppressa  e'  presentato  dal
commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo  economico
e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  ed  e'  corredato
dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio  da'
evidenza della contabilita' separata attivata per la  gestione  della
convenzione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   e   la
fondazione, concernente la realizzazione  del  programma  di  cui  al
comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri  emolumenti  comunque
denominati spettanti al collegio dei revisori sono  corrisposti  fino
agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non  oltre  i
15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
65. Le risorse umane, nei  limiti  del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo  economico  che  provvede
corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica. 
66. Il personale di cui al comma  65  e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
67. I  dipendenti  trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
68.  I  contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data,  il  commissario  puo'   prorogarne   l'efficacia   non   oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dai
commi 60 e 61. 
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione
del commissario e le disponibilita' liquide costituenti il  Fondo  di
dotazione della fondazione, o comunque destinate  alla  realizzazione
dell'Esposizione  permanente  di  cui  al  comma  61,  sono   versate
all'entrate del bilancio dello Stato. Le  risorse  strumentali  della
fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello  sviluppo
economico. 
70. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l'istituzione  di  un
fondo per la realizzazione di  azioni  a  sostegno  di  una  campagna
promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', il comma 68,
69 e 70 dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti  dal  Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti  da  Promuovi
Italia alla  societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,  previo
subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a  tempo
indeterminato  impiegato  nello  svolgimento  delle   attivita';   la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e per prestazioni professionali in essere alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
73. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, Invitalia  stipula  con  Promuovi  Italia  apposito
accordo per l'individuazione  della  societa'  conferitaria  e  delle
attivita', dei beni e del personale  oggetto  di  trasferimento,  nel
quale sono individuate le modalita' e i criteri  per  la  regolazione
dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo  e'
sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello  sviluppo
economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art.  1,
comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, le  parole  "Il  Ministero  delle  attivita'  produttive"  e  "Il
Ministro    delle    attivita'    produttive"    sono     sostituite,
rispettivamente,  dalle  parole  "La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri " e "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". 
75.  L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle   societa'
cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies del codice  civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative sciolte  per  atto
dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545-septiesdecies  del  codice
civile,  commissario  liquidatore  delle  societa'   cooperative   in
liquidazione   coatta   amministrativa   di   cui    agli    articoli
2545-terdecies del codice civile e 198  del  regio-decreto  16  marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
76.   Il   provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto  16
marzo 1942, n. 267,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di  cui  al
comma 71, l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri  del
comitato di sorveglianza, ove previsto,  ed  i  relativi  criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto ." 
78. All'articolo 11 del decreto  legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012" ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5."; 
   b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
79.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio dalla data
in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti:  "in
servizio alla data del 31 maggio 2012"; 
   b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 settembre 2012". 
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa."; 
   b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a  1.000,00
euro."; 
   c) il comma 15, e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando  generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle  entrate  in  occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato  centrale
per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale  centro  di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
82. Sono soppresse le lettere  c),  g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "a)  un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente"; 
   b) al comma 1, lettera b) le parole "dei quali il primo e'  eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle
seguenti:  "dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211"; 
   c) al comma 1, lettera g) le parole "quattro rappresentanti"  sono
sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna". 
84. Le disposizioni di cui al  comma  3  entrano  in  vigore  dal  1°
gennaio 2013. 
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per  l'Albo  degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli  autotrasportatori,  con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
87. Al fine di consentire una sollecita definizione  delle  procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge  n.  201  del
2011, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle  seguenti:  "
31 ottobre 2012". 
89.  Il   Comitato   amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di
proroga fino al perfezionamento  della  procedura  di  ricostituzione
dello stesso, e comunque  non  oltre  il  31  ottobre  2012,  con  le
riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
90. In funzione del processo di razionalizzazione  dell'Istituto  per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                              Art. 13. 
 
Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul
                       risparmio previdenziale 
 
1. Al fine di assicurare  la  piena  integrazione  dell'attivita'  di
vigilanza nei  settori  finanziario,  assicurativo  e  del  risparmio
previdenziale, anche attraverso un piu' stretto collegamento  con  la
vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni e  sul  risparmio  previdenziale
(IVARP). 
2. L'IVARP ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
3.  L'Istituto  opera   sulla   base   di   principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209,  (Codice  delle  assicurazioni  private)  e  quelli  previsti
dall'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come  modificato
dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma 68,  nonche'  il  gettito
assicurato dal versamento del  contributo  di  solidarieta'  previsto
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo  12  aprile  1993,  n.
124, nella misura prevista dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive integrazioni. 
4. L'IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia
e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti
pubblici o privati. L'IVARP  puo'  fornire  dati  al  Ministro  dello
sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in  forma
aggregata. 
5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e  al  Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
6. L'IVARP svolge le  funzioni  gia'  affidate  all'Istituto  per  la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge  12  agosto  1982,  n.  576,
(Riforma della vigilanza  sulle  assicurazioni)  e  dell'art.  5  del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
7. Sono altresi' attribuite  all'IVARP  le  funzioni  spettanti  alla
Commissione di vigilanza sui fondi  pensione  (COVIP)  ai  sensi  del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina  delle  forme
pensionistiche complementari). 
8.  Le  competenze  gia'  affidate  alla  COVIP  dall'art.  14,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
9. L'IVARP e il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare appositi accordi  per  l'esercizio,  da  parte  del
primo, di poteri di verifica e controllo, anche  mediante  ispezione,
sui soggetti sottoposti alla vigilanza del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo. 
10. Sono organi dell'IVARP: 
   a) il Presidente; 
   b) il Consiglio; 
   c) il Direttorio di cui all'art.  21  dello  Statuto  della  Banca
d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17. 
11. Presidente dell'Istituto e' il  Direttore  Generale  della  Banca
d'Italia. 
12.  Il  Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
13. Il Consiglio e' composto dal  Presidente  e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di elevata  qualificazione  professionale  in  campo  assicurativo  o
previdenziale, nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
previa  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del
Presidente del Consiglio, su proposta  del  Governatore  della  Banca
d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilita' di
rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica
sono fissati con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVARP. 
In particolare il Consiglio: 
   - adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP; 
   - delibera in ordine al trattamento  normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
   - adotta i provvedimenti di  nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
   - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
   - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
   - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
   - esamina ed approva il bilancio; 
   - esercita  le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,   il   Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle   funzioni   istituzionali
attribuite all'IVARP in  materia  assicurativa  e  previdenziale,  il
Direttorio della Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di
cui al comma 13. 
18.  Al  Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione  strategica  dell'IVARP  e  la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni  istituzionali  in  materia  di  vigilanza  assicurativa   e
previdenziale. 
19. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato puo'
rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti
dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni  o
Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone  oggetto  e  limiti  nel
rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del  Direttorio
integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al  comma  5,
del presente articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a  carattere
normativo. 
21. Rientra, altresi',  nella  competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVARP di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la
nomina dei delegati presso l'Autorita' europea delle assicurazioni  e
delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). 
22.  Nei  casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVARP
sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto. 
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVARP e' deliberato
dal Direttorio della Banca d'Italia  ed  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
con il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche  allo  Statuto
dell'IVARP, deliberate dal Direttorio integrato, sono  approvate  con
le medesime modalita'. 
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo
dell'IVARP e in particolare: 
   - stabilisce norme di  dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
   - prevede la facolta' del  Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
   - disciplina il funzionamento  degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
   - definisce principi e criteri  ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
   -   definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle   funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
   - stabilisce norme in materia di incompatibilita' e  principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
   - definisce i  criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVARP  o  dall'IVARP
alla Banca d'Italia; 
   - definisce norme relative alla  consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto   delle   funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
27. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVARP puo'  avvalersi
delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
28. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto  gli  organi
dell'ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi
assumono le funzioni di Commissari per  l'ordinaria  e  straordinaria
amministrazione  dei  rispettivi  enti,  mantenendo  il   trattamento
economico connesso all'incarico  precedentemente  ricoperto,  ridotto
del 10 per cento. 
29.  I  Commissari  straordinari  riferiscono  con   cadenza   almeno
quindicinale al Direttore Generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP  e  dalla
COVIP. L'ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria,  continuano
ad avvalersi  del  patrocinio  e  della  rappresentanza  in  giudizio
dell'Avvocatura dello Stato. 
30. Entro 120 giorni dalla data di  cui  al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVARP. 
31. Alla data di  entrata  in  vigore  dello  Statuto,  i  Commissari
straordinari decadono automaticamente dalle funzioni. 
32. Alla medesima data l'ISVAP e la COVIP sono  soppressi  e  l'IVARP
succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e  in  tutti  i
rapporti attivi e  passivi  facenti  capo  ad  essi.  All'IVARP  sono
trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi.
Il personale dei  soppressi  ISVAP  e  COVIP  passa  alle  dipendenze
dell'IVARP conservando di diritto il trattamento giuridico, economico
e previdenziale di provenienza. La dotazione organica  dell'IVARP  e'
determinata entro  il  limite  di  un  numero  pari  alle  unita'  di
personale di ruolo a  tempo  indeterminato  trasferite,  in  servizio
presso gli enti soppressi. 
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni
di ISVAP e di COVIP  il  Consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni sindacali, definisce un unico  trattamento  giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVARP,  fermo  restando
che tale operazione di omogeneizzazione non potra', in  nessun  caso,
comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto  a  quelli  previsti
nei precedenti ordinamenti dei due enti. 
34. Entro il medesimo termine il  Consiglio  definisce  un  piano  di
riassetto organizzativo che tenga conto dei  principi  dettati  dallo
Statuto ai sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il
piano  dovra'  realizzare  risparmi  rispetto  al  costo  totale   di
funzionamento dei due enti soppressi. 
35. Alla data di subentro dell'IVARP nelle  funzioni  precedentemente
attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta  del  ruolo  dei  periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza  spettante  all'ISVAP
in materia. 
36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap Spa la gestione  del
Centro di informazione previsto dagli artt. 154  e  155  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
37. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'IVARP, e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui  al
comma 3 del presente articolo,  da  riconoscere  alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
al presente articolo. 
38. Con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, da  adottarsi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui  saranno  trasferite
le funzioni e competenze in materia  di  tenuta  del  Registro  unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo.  Il  regolamento  potra'
prevedere,  nel  rispetto   dei   principi   di   semplificazione   e
proporzionalita', una revisione delle categorie  di  soggetti  tenuti
all'iscrizione  nel  Registro.  L'organismo   sara'   soggetto   alla
vigilanza dell'IVARP.  Il  regolamento  disciplinera',  altresi',  il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e  il  passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 
39. La contabilita' dell'IVARP viene verificata da  revisori  esterni
cosi' come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli gia' esercitati dalla Corte  dei
Conti su ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell'art.  4  della
Legge 12 agosto1982, n. 576, cosi'  come  modificato  dall'art.  351,
comma 1,  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e
dell'art. 18, comma 4, ultimo  periodo,  del  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252. 
40. A decorrere dalla  data  dell'entrata  in  vigore  dello  Statuto
dell'IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e  17  della
legge 12 agosto 1982 , n. 576, l'art 18 della legge 5 dicembre  2005,
n. 252, fatta eccezione per il  comma  2,  per  il  comma  4,  ultimo
periodo, e per il comma 5, nonche' l'art. 13, comma 2, della legge  8
agosto 1995, n. 335. All'art. 19, comma 2, del decreto legislativo  5
dicembre 2005, n.  52,  le  parole  "In  conformita'  agli  indirizzi
generali del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e"  sono
soppresse. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con le norme di cui ai precedenti articoli. 
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente  articolo,
sono trasferite all'IVARP i poteri normativi attribuiti  al  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 4, comma 3,  lett.  a)
del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.  252,  nonche'  quelli
attribuiti al medesimo Ministro dall'art. 4, comma 3,  lett.  b),  ad
esclusione  di  quelli  relativi  ai  requisiti  di  onorabilita'   e
professionalita'  dei  componenti  degli  organi  collegiali  e   del
responsabile delle forme pensionistiche complementari. 
42. Dalla data di cui ai commi  40  e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP o alla COVIP  contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre
disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVARP. Per  le
norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e
36, del presente articolo,  ogni  riferimento  all'ISVAP  si  intende
effettuato alla Consap Spa. 
43.  Le  disposizioni  adottate  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dall'ISVAP  e  dalla  COVIP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVARP  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVARP medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate. 
 

        
      
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni statali e degli enti non
territoriali
                              Art. 14. 
 
                 Riduzione delle spese di personale 
 
1. Al fine di  dare  attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia: 
   a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole "Per il  quadriennio  2010-2013"  sono
sostituite dalle seguenti "Per il quinquennio 2010-2014"; 
   b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: "Per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "Per l'anno 2015"; 
   c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"A decorrere dall'anno 2016". 
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "A decorrere dall'anno  2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine e' aggiunto il  seguente
periodo "La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016" 
3. All'articolo  66,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  "Per  il  quadriennio  2009-2012"  sono
sostituite dalle seguenti "Per il  triennio  2009-2011"  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: "13-bis Per il triennio  2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni di cui al periodo precedente e' effettuata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio  delle  assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle  attivita',  sino
al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli
istituti ad ordinamento speciale, di  cui  ai  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  8  luglio  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178  del  2  agosto  2005,  18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  279  del  30
novembre  2005,  e  18  novembre  2005,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005." 
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole "Per il  triennio  2011-2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il  quadriennio  2011-2014"  e  all'ultimo  periodo  le
parole "del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti parole  "del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016". 
5. Ai fini  del  concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole " e 2012". 
6. A decorrere dal  2012  le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui  l'articolo  66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento a quelle cessate  dal  servizio
nel corso dell'anno precedente. 
7. Le cessazioni dal servizio per processi  di  mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over. 
8.  Le  strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 
9. Ferme le vigenti disposizioni  in  materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
10.  Sino  al  31  dicembre  2014  e'  sospesa  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5,  della  legge  266  del
1999. Nei confronti del personale interessato dal presente  comma  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  del
presente decreto. 
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a)  all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  "100  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti "70 unita'"; 
   b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "e' stabilito"  sino  a
"unita'" sono sostituite dalle seguenti "e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'". 
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente  decreto-legge  e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo. 
13. Il personale docente  dichiarato  permanentemente  inidoneo  alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dei competenti  uffici  scolastico
regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o
tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti
e disponibili nella provincia di  appartenenza,  tenuto  conto  delle
sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il  personale
docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20  giorni  dalla
data di notifica del verbale  della  commissione  e'  utilizzato,  su
posti anche di  fatto  disponibili  di  assistente  amministrativo  o
tecnico,  prioritariamente  nella  stessa  scuola  o  comunque  nella
provincia di appartenenza. 
14.  Il  personale  docente  attualmente  titolare  della  classi  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
15. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con  proprio  decreto,alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 
16. Ai fini dell'applicazione dei  parametri  previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera 
17. Al  personale  dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
   a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione  o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
   b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno  scolastico,
nei casi in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un  apposito  corso
di formazione; 
   c) frazioni di posto disponibili presso gli  istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere; 
   d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili  durante   l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere; 
   e) il personale in esubero che non trovi  utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione; 
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono  effettuate
dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto
dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente  assegnato  ad  un
posto ai sensi del comma precedente percepisce lo  stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza  e'
erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato  il  servizio,  a
valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata  all'istituto
stesso. Negli altri casi, la differenza a favore  del  dipendente  e'
erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 
20. Gli uffici scolastici regionali  predispongono  e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici. 
21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei  commi  da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto  legge  25  giugno  2008,  n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
22. Il comma 5 dell'articolo 25  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico. 
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico  e
amministrativo e del contingente degli esperti  di  cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di  cui  agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato. 
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese  di  cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000. 
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 2 della legge  3  agosto  1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000. 
27  All'articolo  17  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
"5-bis. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  la  quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo. 
 

        
      
Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria
                              Art. 15. 
 
Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure
                 di governo della spesa farmaceutica 
 
1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti  in  materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari  di  cui  all'articolo  2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di  finanza  pubblica,  l'efficienza  nell'uso  delle
risorse  destinante   al   settore   sanitario   e   l'appropriatezza
nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,   si   applicano   le
disposizioni di cui al presente articolo. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
l'ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai  sensi  del
secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11  del  decreto  legge  31
maggio 2010 n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010 n. 122, e' rideterminato al valore del  3,65  per  cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto fino al  31  dicembre  2012,  l'importo  che  le
aziende farmaceutiche devono  corrispondere  alle  Regioni  ai  sensi
dell' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del  decreto  legge
31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010  n.  122,
e' rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l'anno 2012 l'onere
a  carico  del  Servizio   sanitario   nazionale   per   l'assistenza
farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,  e'  rideterminato
nella misura del 13,1 per cento. 
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale  per  l'assistenza  farmaceutica   territoriale,   di   cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dell' 11,5 per cento  al
netto degli importi  corrisposti  dal  cittadino  per  l'acquisto  di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito
dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11,  comma  9,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso  di  sforamento  di  tale
tetto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia  di
ripiano di cui all'articolo 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222. A decorrere dall'anno  2013,  gli  eventuali  importi  derivanti
dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per  il  25%,
in proporzione allo sforamento del  tetto  registrato  nelle  singole
regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota  di  accesso  delle
singole   regioni   al   riparto   della   quota   indistinta   delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. 
4. A decorrere dall'anno  2013  il  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato  nella  misura  del  3,2  per
cento e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per i
farmaci di classe A in  distribuzione  diretta  e  distribuzione  per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per  i  medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis)  dell'articolo  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni,  per  le
preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate  nelle   farmacie
ospedaliere, per i  medicinali  esteri  e  per  i  plasmaderivati  di
produzione regionale. 
6. La spesa farmaceutica ospedaliera  e'  calcolata  al  netto  delle
seguenti somme: 
   a) somme versate dalle aziende farmaceutiche,  per  i  consumi  in
ambito ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796,  lettera  g)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  successive  disposizioni  di
proroga, a  fronte  della  sospensione,  nei  loro  confronti,  della
riduzione del 5  per  cento  dei  prezzi  dei  farmaci  di  cui  alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 29 settembre 2006, n.227; 
   b) somme restituite dalle aziende  farmaceutiche  alle  regioni  e
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  a  seguito  del
superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in
sede di contrattazione del prezzo ai sensi  dell'articolo  48,  comma
33, del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni; 
   c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma
di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata
(payment by results, risk sharing e  cost  sharing)  sottoscritte  in
sede  di  contrattazione  del  prezzo   del   medicinale   ai   sensi
dell'articolo 48, comma 33,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,
n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,
n.326, e successive modificazioni. 
7. A decorrere dall'anno  2013,  e'  posta  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per   cento   dell'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale  e'  a  carico  delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale,  in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non  e'  tenuta  al  ripiano  la
regione  che  abbia  fatto   registrare   un   equilibrio   economico
complessivo. 
8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo  periodo  del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
   a)   l'AIFA    attribuisce    a    ciascuna    azienda    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  farmaci,  in  via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale  calcolato  sulla  base
degli acquisti di medicinali  da  parte  delle  strutture  pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i  farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le  somme  di  cui  al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario nazionale e  di
quelle restituite in applicazione delle lettere  g),  h)  e  i);  dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei  dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; 
   b)  le  risorse  rese  disponibili  dalla   riduzione   di   spesa
complessiva prevista per effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che
avvengono nell'anno per il quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del
budget, nonche'  le  risorse  incrementali  derivanti  dall'eventuale
aumento  del  tetto  di  spesa  rispetto  all'anno  precedente   sono
utilizzate dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per  cento,  ai
fini della definizione del budget di ciascuna azienda; l'80 per cento
delle stesse risorse costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi  o
nel caso in cui la spesa  per  farmaci  innovativi  assorba  soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;  il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo  di  garanzia
per  ulteriori  esigenze  connesse  all'   evoluzione   del   mercato
farmaceutico; 
   c) la somma dei  budget  di  ciascuna  azienda  titolare  di  AIC,
incrementata delle somme utilizzate per  i  due  fondi  di  cui  alla
lettera b), deve risultare uguale all'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale  per  l'assistenza  farmaceutica  ospedaliera  a
livello nazionale previsto dalla normativa vigente; 
   d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta  per
l'assistenza farmaceutica  ospedaliera  si  fa  riferimento  ai  dati
rilevati dai modelli CE, al netto della spesa  per  la  distribuzione
diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma  10,  lettera  a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;  ai
fini del monitoraggio della  spesa  per  singolo  medicinale,  si  fa
riferimento  ai  dati  trasmessi  nell'ambito   del   nuovo   sistema
informativo  sanitario  dalle  regioni,  relativi  ai   consumi   dei
medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi  dalla  regioni
relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate  in  distribuzione
diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget  aziendali,
nelle more della completa  attivazione  del  flusso  informativo  dei
consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle  regioni  che  non
hanno  fornito  i  dati,  o  li  hanno  forniti  parzialmente,  viene
attribuita  la  spesa  per  l'assistenza   farmaceutica   ospedaliera
rilevata nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario ai sensi
del decreto del Ministro della  salute  15  luglio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  5  gennaio
2005, n. 2 ; 
   e)  l'AIFA  procede  mensilmente  al  monitoraggio   della   spesa
farmaceutica in rapporto al  tetto,  in  ogni  regione  e  a  livello
nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della  salute  ed  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
   f) in  caso  di  mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,  l'AIFA
predispone le procedure di recupero  del  disavanzo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche secondo le  modalita'  stabilite  alle  lettere
seguenti del presente comma; 
   g) il ripiano e' effettuato  tramite  versamenti  a  favore  delle
regioni e delle  province  autonome  in  proporzione  alla  quota  di
riparto  delle  complessive  disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale,   al   netto   delle   quote   relative   alla   mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole  aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
comma; 
   h) la quota del superamento del tetto imputabile allo  sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo  di  cui  alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del  ripiano,  al  lordo  IVA,  tra
tutte le aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
   i) in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito  all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali  orfani
ai sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  141/2000  che  non  abbiano  la
caratteristica di farmaci innovativi, il 50 per cento della quota  di
superamento riconducibile a tali medicinali e' ripartito, ai fini del
ripiano, al lordo IVA, tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto; 
   j)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte  le   regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di  quanto  dovuto
nei termini  previsti  comporta  l'adozione  da  parte  dell'AIFA  di
provvedimenti di riduzione  del  prezzo  di  uno  o  piu'  medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali  da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte  delle  pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti; 
   k) in sede di  prima  applicazione  della  disciplina  recata  dal
presente comma, ai fini della definizione dei  budget  delle  aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto  previsto  dalle
lettere a) b) e c), dai  fatturati  aziendali  relativi  al  2012  e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le  aziende
farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo  fatturato   relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 
9. L'AIFA segnala al Ministro della salute l'imminente  ingresso  sul
mercato di medicinali innovativi ad  alto  costo  che,  tenuto  conto
della rilevanza delle  patologie  in  cui  sono  utilizzati  e  della
numerosita' dei pazienti  trattabili,  potrebbero  determinare  forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
10.  Al  fine  di  incrementare  l'appropriatezza  amministrativa   e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il comitato  ed  il  tavolo  degli
adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del
23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte  delle  Regioni  si
sia provveduto a garantire  l'attivazione  ed  il  funzionamento  dei
registri dei farmaci sottoposti  a  registro  e  l'attivazione  delle
procedure per ottenere l'eventuale rimborso da  parte  delle  aziende
farmaceutiche interessate. 
11.  La  disciplina  del  presente  articolo  in  materia  di   spesa
farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla  lettera
b) del comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111; conseguentemente i riferimenti alla lettera b)  contenuti  nello
stesso articolo 17 del citato decreto legge  devono  intendersi  come
riferimenti al presente articolo". 
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate  misure
di razionalizzazione della spesa per acquisti di  beni  e  servizi  e
ulteriori misure in campo sanitario per l'anno  2012.  Per  gli  anni
2013  e  seguenti  le  predette  misure  sono  applicate,  salvo   la
stipulazione, entro il 31  luglio  2012,  del  Patto  per  la  salute
2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
nella quale possono  essere  convenute  rimodulazioni  delle  misure,
fermo  restando  l'importo  complessivo  degli  obiettivi  finanziari
annuali.  Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
dell'attuazione  delle  misure  finalizzate   all'accelerazione   del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale. 
13.Al fine di razionalizzare le risorse  in  ambito  sanitario  e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: 
   a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con  modificazioni
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  gli  importi  e  le  connesse
prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di
fornitura di beni  e  servizi,  con  esclusione  degli  acquisti  dei
farmaci,  stipulati  da  aziende  ed  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto  per  tutta  la  durata  dei
contratti medesimi; tale riduzione per la  fornitura  di  dispositivi
medici opera fino al 31 dicembre 2012 ; 
   b) all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base  dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma,  nonche'  sulla  base  delle
analisi effettuate dalle Centrali regionali per  gli  acquisti  anche
grazie a strumenti di  rilevazione  dei  prezzi  unitari  corrisposti
dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi,  emergano
differenze significative dei prezzi  unitari,  le  Aziende  Sanitarie
sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei  contratti
che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari  di  fornitura  ai
prezzi di riferimento  come  sopra  individuati,  e  senza  che  cio'
comporti modifica della durata del  contratto.  In  caso  di  mancato
accordo, entro il termine  di  30  giorni  dalla  trasmissione  della
proposta, in  ordine  ai  prezzi  come  sopra  proposti,  le  Aziende
sanitarie hanno il diritto di  recedere  dal  contratto  senza  alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo  1671  del
codice  civile.  Ai  fini  della  presente  lettera  per   differenze
significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20  per
cento rispetto al prezzo di riferimento.»; 
   c) le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello
standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente  a
carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non  superiore
a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti  letto
per  mille  abitanti  per  la  riabilitazione   e   la   lungodegenza
post-acuzie,  adeguando  coerentemente  le  dotazioni  organiche  dei
presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento  un  tasso
di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui  il  25  per
cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto  e'  a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota  non  inferiore
al 40 per  cento  del  totale  dei  posti  letto  da  ridurre  ed  e'
conseguita  esclusivamente  attraverso  la  soppressione  di   unita'
operative  complesse.  Nelle  singole  regioni,  fino   ad   avvenuta
realizzazione del processo di  riduzione  dei  posti  letto  e  delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il conferimento
o il rinnovo di  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  15-septies  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,   n.   502   e   successive
modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica,  sotto
il profilo assistenziale  e  gestionale,  della  funzionalita'  delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche  se  funzionalmente  e
amministrativamente facenti parte di presidi  ospedalieri  articolati
in  piu'  sedi,  e  promuovono  l'ulteriore  passaggio  dal  ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza  in
regime   ambulatoriale,   favorendo   l'assistenza   residenziale   e
domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
fissati  gli  standard  qualitativi,   strutturali,   tecnologici   e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera; 
   d) fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione
telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; 
   e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso  al  finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro  incidenza  percentuale  relativamente  all'importo  complessivo
dell'appalto. Alla verifica  del  predetto  adempimento  provvede  il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui  all'articolo  12
dell'Intesa   Stato-Regioni   del   23   marzo   2005,   sulla   base
dell'istruttoria  effettuata  dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
lavori pubblici; 
   f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore  del  4,9  per  cento  e,  a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento; 
   g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
   "1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.". 
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli  accordi  vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica  una  riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva  annua
, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per
cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
cento a decorrere dall'anno 2014. La  misura  di  contenimento  della
spesa di cui al presente comma e'  aggiuntiva  rispetto  alle  misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche  in  caso  di  mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli  atti  di  programmazione  regionale  o  delle
province autonome di Trento  e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
livello   di   spesa   determinatosi   per   il   2012   a    seguito
dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al  presente
comma costituisce il livello su cui si applicano  le  misure  che  le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ultimo periodo del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo  8-sexies,  comma
5,  del  decreto  legislativo   30   dicembre   1992   e   successive
modificazioni,  in  materia  di  remunerazione  delle  strutture  che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, il Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
determina le tariffe massime che le regioni e  le  province  autonome
possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all'articolo
8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni, sulla base  dei  dati  di  costo  disponibili  e,  ove
ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali,  tenuto  conto
dell'esigenza  di  recuperare,  anche   tramite   le   determinazione
tariffaria, margini di inappropriatezza ancora  esistenti  a  livello
locale e nazionale. 
16. Le tariffe massime di cui  al  comma  15,  valide  per  gli  anni
2012-2014,  costituiscono  riferimento  per  la   valutazione   della
congruita' delle risorse a carico del Servizio  Sanitario  Nazionale,
quali principi di coordinamento della finanza pubblica. 
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole  regioni,  superiori
alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende  comunque  rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il  rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto  specificatamente  previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di  cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modificazioni su  un  programma  operativo  di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile. 
18. Sono abrogate  le  disposizioni  contenute  nel  primo,  secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1,  comma  170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311. 
19. Al quinto periodo dell'articolo 1,  comma  170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311, le parole: "Con la medesima cadenza di  cui  al
quarto  periodo"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "Con  cadenza
triennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto". 
20. Si applicano, a  decorrere  dal  2013,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
qualora al termine del periodo di riferimento del  Piano  di  rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli  obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione. 
21. Il comma 3 dell' articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011,  n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111
e' sostituito dai seguenti: 
   3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e  72,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015. 
   3  -  bis  .  Alla  verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli
obiettivi di cui al comma 3 si provvede  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n.  191  del  2009.  La
regione  e'  giudicata  adempiente  ove  sia  accertato   l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi.  In  caso  contrario,  limitatamente
agli anni 2013 e 2014, la regione e' considerata adempiente ove abbia
conseguito l'equilibrio economico ed  abbia  altresi'  assicurato  il
contenimento delle spese complessive di personale per un importo  non
inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale  di
cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di  un  terzo
della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014. 
   3 - ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit
sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione  di  detti  Piani
restano comunque  fermi  gli  specifici  obiettivi  ivi  previsti  in
materia di personale. 
22. In funzione delle disposizioni recate dal  presente  articolo  il
livello  del  fabbisogno  del  servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento,  previsto  dalla  vigente  legislazione,  e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014. Le predette riduzioni  sono  ripartite  fra  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e  modalita'
proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e  province
autonome di Trento e di Bolzano medesime, da  recepire,  in  sede  di
espressione dell'Intesa sancita dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano  per  la  ripartizione  del  fabbisogno  sanitario  e   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,
entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il
30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e  seguenti.  Qualora
non  intervenga  la  predetta  proposta  entro  i  termini  predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla  ripartizione  del  fabbisogno   e   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario  nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le
Regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ad  esclusione  della  regione  Siciliana,  assicurano   il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
23. A decorrere dall'anno 2013, la  quota  premiale  a  valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente  legislazione   per   il
finanziamento   del   Servizio    sanitario    nazionale,    disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, e' annualmente  pari  allo  0,25  per  cento  delle  predette
risorse. 
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  si
interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni   ivi   richiamate   di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche  accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con  il   servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. 
 

        
      
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
                              Art. 16. 
 
            Riduzione della spesa degli enti territoriali 
 
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica,  gli
enti territoriali concorrono, anche mediante  riduzione  delle  spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato  alle  regioni  a
statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente
del Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro
per l'anno 2012 e di 1.000 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna regione  sono  determinate,
tenendo  conto  anche  delle  analisi  della  spesa  effettuate   dal
commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge  n.
52 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  recepite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  30
settembre 2012. In caso di  mancata  deliberazione  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Gli  obiettivi
del  patto  di  stabilita'  interno  delle  predette   Regioni   sono
rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente comma. 
3 Con le procedure previste dall'articolo 27  della  legge  5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2014. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di  cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' annualmente accantonato, a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla  base  di
apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali  in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30  settembre  2012.
In caso di mancato accordo in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, l'accantonamento e' effettuato, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure. 
4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n
183 , e' aggiunto il seguente comma:  "12-bis.  In  caso  di  mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il  31  luglio,  gli  obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi   definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
   a) al comma 10 del presente articolo; 
   b) all'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo  1,  comma
1, della legge 22 dicembre 2011, n.214; 
   c) all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,
della legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall'articolo 4, comma
11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile  2012,
n. 44; 
   d) agli ulteriori contributi disposti  a  carico  delle  autonomie
speciali. 
5. L'ultimo periodo del comma 11 e  l'ultimo  periodo  del  comma  12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati. 
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013.  Le  riduzioni  da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012,  degli  elementi  di
costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard  e  dei
conseguenti risparmi potenziali di  ciascun  ente,  dalla  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla   base   dell'istruttoria
condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
entro il 30 settembre 2012. In caso di  mancata  deliberazione  della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto del Ministero
dell'interno e' comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo
la  riduzione  in  proporzione  alle  spese  sostenute  per   consumi
intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza,
sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti
dei comuni interessati all'atto  del  pagamento  agli  stessi  comuni
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  Le  somme  recuperate  sono
versate allo Stato  contestualmente  all'imposta  municipale  propria
riservata allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
titolo  di  imposta  municipale  propria  risultino  incapienti   per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del  presente
comma,  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato  della  parte  non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio" che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
municipale propria spettante ai comuni. 
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato  ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n.  68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno  2013.  Le  riduzioni  da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo  conto  anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero
dell'interno  entro  il  30  settembre  2012.  In  caso  di   mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato  entro  il  15
ottobre 2012, ripartendo  le  riduzioni  in  proporzione  alle  spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
dell' interno, l'Agenzia delle entrate  provvede  al  recupero  delle
predette somme nei confronti delle province interessate a valere  sui
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i
ciclomotori, di  cui  all'articolo  60  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite  modello  F24,  all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora  le
somme  da  riversare  alle  province  a  titolo  di   imposta   sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
risultino incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
quarto periodo del presente comma, il versamento  al  bilancio  dello
Stato della  parte  non  recuperata  e'  effettuato  a  valere  sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778  "Agenzia
delle  entrate  -  Fondi  di  Bilancio"  che  e'  reintegrata  con  i
successivi versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori. 
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76,  del
decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e
successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare  entro  il  31  dicembre  2012
d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono
stabiliti i parametri di  virtuosita'  per  la  determinazione  delle
dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto
del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A  tal  fine  e'
determinata la media nazionale del personale in servizio  presso  gli
enti, considerando anche le unita' di personale in servizio presso le
societa' di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo,  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla  data  di  efficacia
del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello  superiore
del  20  per  cento  rispetto  alla  media  non  possono   effettuare
assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un
livello superiore del 40 per cento rispetto alla media  applicano  le
misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di  cui
all'articolo 2, comma 11, e seguenti. 
9. Nelle more  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  riduzione  e
razionalizzazione delle  Province  e'  fatto  comunque  divieto  alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
10. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo e' sostituito
dal seguente:  «Qualora  la  regione,  l'ente  locale  o  l'ente  del
Servizio sanitario nazionale non versi all'agente  della  riscossione
l'importo oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
termine nella stessa indicato,  l'agente  della  riscossione  ne  da'
comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze  e  l'importo  oggetto  della  certificazione  e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto.». 
11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento 
12. All'articolo 4-ter, del  decreto  legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
   a) ai commi 1 e 2 le parole: "30  giugno"  sono  sostituite  dalle
parole: "10 settembre"; 
   b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole  "Entro  lo
stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le  comunicazioni  gia'
trasmesse" 
   c) al comma 5, le parole "entro  il  30  luglio"  sono  sostituite
dalle parole "entro il 30 settembre". 
 

        
      
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
                              Art. 17. 
 
   Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni 
 
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari  al  raggiungimento
del pareggio di bilancio, le  province  sono  soppresse  o  accorpate
sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  i  criteri  per  la  riduzione   e
l'accorpamento  delle  province,  da  individuarsi  nella  dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1. 
3. Il testo della deliberazione di cui al comma  2  e'  trasmesso  al
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto  ordinario
o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed  enti
locali, i quali, entro quaranta giorni dalla  data  di  trasmissione,
deliberano  un  piano  di  riduzioni  e  accorpamenti  relativo  alle
province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani  di
cui al primo periodo del presente comma,  costituenti  iniziative  di
riordino delle  province,  sono  trasmessi  entro  cinque  giorni  al
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere  di
ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4. 
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con atto legislativo di  iniziativa
governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base  delle
iniziative deliberate ai sensi del comma  3.  Se  a  tale  data  tali
deliberazioni in  una  o  piu'  regioni  non  risultano  assunte,  il
provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente  comma
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine alla  riduzione  ed  all'accorpamento  delle
province ubicate nei territori delle regioni medesime. 
5. Le Regioni a statuto  speciale,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano. 
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo,
e fatte salve le funzioni di indirizzo  e  di  coordinamento  di  cui
all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.  214,  nel  rispetto  del
principio di sussidiarieta' di cui  all'articolo  118,  comma  primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali. 
8. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sulla  base   della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni  trasferite  ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 
10. All'esito della procedura di accorpamento,  sono  funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
   a)  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento
nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di
competenza; 
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente. 
11. Restano ferme le funzioni di programmazione  e  di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
12. Resta fermo che  gli  organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra  gli  enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo. 
 

        
      
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
                              Art. 18. 
 
Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 
 
1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle  funzioni
amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,  secondo
comma, lettera p), della Costituzione, le Province di  Roma,  Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e  Reggio
Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione  delle  relative
citta' metropolitane, il 1°  gennaio  2014,  ovvero  precedentemente,
alla  data  della  cessazione  o  dello  scioglimento  del  consiglio
provinciale, ovvero  della  scadenza  dell'incarico  del  commissario
eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui  al
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  qualora  abbiano  luogo
entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui  agli
articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000, nonche' agli articoli 23 e 24, commi 9 e  10,  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. 
2. Il territorio della citta' metropolitana coincide con quello della
provincia contestualmente soppressa  ai  sensi  del  comma  1,  fermo
restando il potere di iniziativa dei comuni  ai  sensi  dell'articolo
133,  primo  comma,  della  Costituzione.  Le  citta'   metropolitane
conseguono gli obiettivi del patto di stabilita'  interno  attribuiti
alle province soppresse. 
3. Sono organi della citta' metropolitana il consiglio  metropolitano
ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare un vicesindaco ed
attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al  primo
periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina  di
cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Se  il  sindaco  del  comune
capoluogo  e'  di  diritto  il  sindaco  metropolitano,  non  trovano
applicazione agli organi della citta' metropolitana i citati articoli
52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco  del  comune
capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano  sono  svolte,  sino
all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal  vicesindaco
nominato ai sensi del primo periodo del presente  comma,  ovvero,  in
mancanza, dal consigliere metropolitano piu' anziano. 
4. Fermo restando che trova comunque applicazione  la  disciplina  di
cui all'articolo 51, commi 2 e 3,  nonche'  che,  in  sede  di  prima
applicazione, e' di diritto  sindaco  metropolitano  il  sindaco  del
comune  capoluogo,  lo  Statuto  della  citta'   metropolitana   puo'
stabilire che il sindaco metropolitano: 
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
   b) sia eletto secondo le modalita' stabilite  per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
   c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema
previsto dagli articoli 74 e 75 del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1
del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla  legge  8  marzo
1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. 
5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
   a) sedici consiglieri nelle citta' metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
   b) dodici consiglieri nelle citta' metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
   c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
6. I componenti  del  consiglio  metropolitano  sono  eletti,  tra  i
sindaci  dei  comuni   ricompresi   nel   territorio   della   citta'
metropolitana,  da  un  collegio  formato  da  questi  ultimi  e  dai
consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalita'  stabilite  per
l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto  del
principio di rappresentanza delle minoranze. L'elezione del consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento. 
7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
   a) le funzioni fondamentali delle province; 
   b) le seguenti funzioni fondamentali: 
      1)  pianificazione   territoriale   generale   e   delle   reti
infrastrutturali; 
      2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
      3) mobilita' e viabilita'; 
      4)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e
sociale. 
8. Alla citta' metropolitana spettano: 
   a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della  provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
   b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.  68;  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme  restando
le risorse finanziarie e i beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio statale. 
9. Lo statuto metropolitano, da  adottarsi  da  parte  del  consiglio
metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi  dalla  prima
convocazione: 
   a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni; 
   b) regola le forme di indirizzo  e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
   c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte  della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' delegare poteri e funzioni  ai  comuni,  in
forma singola o associata, ricompresi nel proprio territorio  con  il
contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
   d) puo' prevedere le modalita' con le quali i comuni facenti parti
della citta' metropolitana possono delegare compiti e  funzioni  alla
medesima; 
   e) puo' regolare le modalita' in base  alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
10.  La  titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di  cui  al
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  e
successive modificazioni, ed all'articolo  4  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le  Regioni  a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di  cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica. 
 

        
      
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
                              Art. 19. 
 
Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di  esercizio  associato
                   di funzioni e servizi comunali 
 
1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: "27. Ferme restando  le
funzioni di programmazione e di  coordinamento  delle  regioni,  loro
spettanti nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della  Costituzione,  e  le  funzioni  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali  dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
Costituzione: 
      a)  organizzazione  generale   dell'amministrazione,   gestione
finanziaria e contabile e controllo; 
      b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale; 
      c) catasto, ad eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato
dalla normativa vigente; 
      d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale; 
      e)  attivita',  in  ambito  comunale,  di   pianificazione   di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
      f) l'organizzazione e la  gestione  dei  servizi  di  raccolta,
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  e  la  riscossione
dei relativi tributi; 
      g) progettazione e gestione  del  sistema  locale  dei  servizi
sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  118,  quarto  comma,  della
Costituzione; 
      h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione  dei  servizi
scolastici; 
      i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
      l) tenuta dei registri di  stato  civile  e  di  popolazione  e
compiti in materia  di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di
servizi elettorali e statistici,  nell'esercizio  delle  funzioni  di
competenza statale." 
   b) il comma 28 e' sostituito  dal  seguente:  "28.  I  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti  se
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni
il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di  piu'
isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano  obbligatoriamente
in forma associata, mediante  unione  di  comuni  o  convenzione,  le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma  27,  ad  esclusione
della lettera l). Se l'esercizio di  tali  funzioni  e'  legato  alle
tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  i  comuni  le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le  modalita'
stabilite dal presente articolo, fermo  restando  che  tali  funzioni
comprendono  la  realizzazione  e  la  gestione   di   infrastrutture
tecnologiche,  rete  dati,  fonia,  apparati,  di  banche  dati,   di
applicativi  software,  l'approvvigionamento  di   licenze   per   il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica."; 
   c) dopo il comma 28 e'  aggiunto  il  seguente:  "28-bis.  Per  le
unioni di cui al comma  28  si  applica  l'articolo  32  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  Ai
comuni con popolazione  fino  a  1.000  abitanti  si  applica  quanto
previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148."; 
   d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. La regione,  nelle
materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e  quarto,  della
Costituzione,  individua,   previa   concertazione   con   i   comuni
interessati nell'ambito del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  la
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area  geografica  per
lo svolgimento, in forma obbligatoriamente  associata  da  parte  dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa."; 
   e) il  comma  31  e'  sostituito  dai  seguenti:  "31.  Il  limite
demografico minimo delle  unioni  di  cui  al  presente  articolo  e'
fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite   demografico
individuato dalla regione entro  i  tre  mesi  antecedenti  il  primo
termine  di   esercizio   associato   obbligatorio   delle   funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 
31-bis. Le convenzioni  di  cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni. 
31-ter.  I   comuni   interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo: 
   a) entro il 1° gennaio 2013  con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
   b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo  alle  restanti  funzioni
fondamentali di cui al comma 28.". 
2. I commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica,  l'ottimale  coordinamento  della  finanza   pubblica,   il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  e  a  condizione  di  non   pregiudicarne
l'applicazione, possono  esercitare  in  forma  associata,  tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,  in
deroga all'articolo 32, commi 3  e  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo. 
2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto  dei  comuni
associati, la  programmazione  economico-finanziaria  e  la  gestione
contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n.  267
del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva sui tributi locali
dei comuni associati nonche'  quella  patrimoniale,  con  riferimento
alle funzioni da essi esercitate  per  mezzo  dell'unione.  I  comuni
componenti l'unione concorrono alla predisposizione del  bilancio  di
previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e
di variazione del documento  programmatico,  i  poteri  di  vigilanza
sulla   sua   attuazione    e    la    successione    nei    rapporti
amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione. 
3. L'unione succede a tutti gli effetti  nei  rapporti  giuridici  in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle  funzioni  e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura  civile.
Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse  umane
e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi  loro  affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari  risultanti  dal  bilancio.  A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1  sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
4. Le unioni sono istituite in modo che  la  complessiva  popolazione
residente   nei   rispettivi   territori,   determinata   ai    sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti  se  i  comuni  che  intendono  comporre  una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 
5. I comuni di cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza  dei  componenti,  conformemente
alle disposizioni di cui  al  comma  4,  avanzano  alla  regione  una
proposta di aggregazione, di identico  contenuto,  per  l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione  provvede,  secondo  il  proprio  ordinamento,  a  sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte  di  cui  al  primo  periodo.  La  regione
provvede anche in caso di proposta di  aggregazione  mancante  o  non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1  sono  il  consiglio,  il
presidente e la giunta. 
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei  comuni  che  sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo
sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione
dell'unione in  tutti  i  comuni  che  sono  membri  dell'unione  dai
rispettivi consigli  comunali,  con  la  garanzia  che  uno  dei  due
appartenga  alle  opposizioni.  Fino  all'elezione   del   presidente
dell'unione ai sensi del comma  8,  primo  periodo,  il  sindaco  del
comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono
membri  dell'unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze  attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo. 
8. Entro trenta giorni dalla  data  di  istituzione  dell'unione,  il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in  capo  ai  sindaci  di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione  le  attribuzioni  di
cui  all'articolo  54  del  medesimo  testo   unico,   e   successive
modificazioni. 
9. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede,
e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti  il
consiglio in numero non superiore a  quello  previsto  per  i  comuni
aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze
di cui all'articolo 48 del citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267  del  2000;  essa  decade  contestualmente  alla
cessazione del rispettivo presidente. 
10. Lo statuto dell'unione individua le  modalita'  di  funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo
statuto dell'unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei
propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione
dell'unione. 
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli  assessori  dell'unione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed  86  del  citato
testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e
successive modificazioni, ed  ai  relativi  atti  di  attuazione,  in
riferimento   al   trattamento   spettante,    rispettivamente,    ai
consiglieri,  al  sindaco  ed  agli  assessori  dei   comuni   aventi
corrispondente popolazione.  Gli  amministratori  dell'unione,  dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare  a  percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  di  ogni  genere  ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
12. L'esercizio in forma associata di cui  al  comma  1  puo'  essere
assicurato  anche  mediante  una  o   piu'   convenzioni   ai   sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno  triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da  parte
dei comuni aderenti, il conseguimento  di  significativi  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. 
13. A decorrere dal giorno della  proclamazione  degli  eletti  negli
organi di governo dell'unione,  nei  comuni  che  siano  parti  della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed  il  consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.". 
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L'unione di comuni  e'  l'ente  locale
costituito da due o piu' comuni,  di  norma  contermini,  finalizzato
all'esercizio associato di funzioni  e  servizi.  Ove  costituita  in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di  unione
di comuni montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e  di  promozione  della  montagna  attribuite  in  attuazione
dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi  in
favore dei territori montani. 
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni
di comuni possono stipulare  apposite  convenzioni  tra  loro  o  con
singoli comuni. 
3. Gli organi  dell'unione,  presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati  tra  i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i  comuni  con
popolazione  pari  a  quella  complessiva  dell'ente,  garantendo  la
rappresentanza delle  minoranze  e  assicurando,  ove  possibile,  la
rappresentanza di ogni comune. 
4. L'unione ha autonomia statutaria e  potesta'  regolamentare  e  ad
essa si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. 
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane
e  strumentali   necessarie   all'esercizio   delle   funzioni   loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. 
6. L'atto costitutivo e lo statuto  dell'unione  sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti  dalle  tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
8. Gli statuti delle unioni sono inviati  al  Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6". 
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte  di
un'unione di comuni gia' costituita alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,  per  la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e  successive  modificazioni,  come  modificato  dal   presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 
5. Entro due mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ciascuna  regione  ha  facolta'   di   individuare   limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo  16,  comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto. 
6. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato  decreto-legge
n.  138  del  2011,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, come modificato  dal  presente  decreto,  nel
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con
deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza  dei
componenti, conformemente alle disposizioni di cui  al  comma  4  del
medesimo  articolo  16,  avanzano  alla  regione  una   proposta   di
aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
rispettiva unione. 
7.  Sono  abrogati  i  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies,  3-septies  e  3-octies   dell'articolo   15   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
 

        
      
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti territoriali
                              Art. 20. 
 
Disposizioni per favorire la fusione di  comuni  e  razionalizzazione
               dell'esercizio delle funzioni comunali 
 
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni
che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15,  comma  3,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le  fusioni  di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non  regolamentare
sono  disciplinate  modalita'  e  termini  per   l'attribuzione   dei
contributi alla fusione dei comuni. 
4. A decorrere dall'anno  2013  sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  1°  settembre   2000,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del
presente articolo. 
 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                              Art. 21. 
 
                         Riduzione dell'iva 
 
1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del  2011  convertito  con
legge n. 111 del 2011, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1-ter: 
      1) nel primo periodo, le parole: "1° ottobre 2012  fino  al  31
dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013  fino
al 31 dicembre 2013"; 
      2) il secondo periodo e' abrogato; 
      3) nel terzo periodo le parole "sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali",  sono  sostituite  dalla  seguenti:  "sono
rispettivamente rideterminate nella  misura  dell'11  e  del  22  per
cento";. 
   b) al comma 1-quater: 
      1) sono soppresse le parole ", secondo e terzo periodo"; 
      2) le parole "30 settembre 2012", sono sostituite dalle parole:
"30 giugno 2013"; 
      3) le parole da "a 13.119 milioni di euro" sino alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti "a 6.560 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013". 
2. Con la legge di stabilita' per l'anno 2013 sono indicate le misure
di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica
previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge  n.  52  del
2012, e le disposizioni aventi ad oggetto l'eliminazione o  riduzione
di  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore  fiscale   previste
dall'articolo 40, comma 1-quater, del decreto legge n.  98  del  2011
convertito con legge n. 111 del  2011.  I  risparmi  di  spesa  e  le
maggiori entrate derivanti dal primo periodo  concorrono,  unitamente
ai  risparmi  di  spesa  derivanti  dai  regolamenti   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,  di
cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,  al  fine  di  evitare
l'aumento,  dal  1°  luglio  2013,  delle   aliquote   iva   previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato decreto  legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal  comma
1. 
 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                              Art. 22. 
 
Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di  accesso
                      al sistema pensionistico 
 
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi
14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e
dai commi 2-ter e  2-quater  dell'articolo  6  del  decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le  disposizioni,  i  presupposi  e  le
condizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in  sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui  alle  predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi, nel limite di  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
   a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in  sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista,  della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera
continua  ad  applicarsi  la  disciplina  in  materia  indennita'  di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011,  con  particolare
riguardo al regime della durata; 
   b) nei limiti  di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'articolo 6  del  citato  decreto  ministeriale  del  1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non
erano titolari di prestazione straordinaria a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d)  del
decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°  giugno  2012  che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge  6  dicembre
2011, n. 20l, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
   d)  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  6,  comma  2-ter,   del
decreto-legge  n.  216  del  2011,  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi  che,  in  base  alla  disciplina
pensionistica vigente prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
citato  decreto-legge  n.  201  del  2011,  avrebbero  comportato  la
decorrenza del trattamento  medesimo  nel  periodo  compreso  fra  il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del  presente  decreto  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,  sulla  base
della data di cessazione del rapporto di  lavoro,  delle  domande  di
pensionamento presentate  dai  lavoratori  di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  citato
decreto legge n. 201 del  2011.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del  comma  1,  il  predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 
 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                              Art. 23. 
 
Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 
 
1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro  da
destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto  merci.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  le  risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012,  da  2012  a
2013 e  da  2013  a  2014.  Le  risorse  complessive  destinate  alla
liquidazione  della  quota  del  5  per  mille  nell'anno  2013  sono
quantificate  nell'importo  di  euro  400  milioni.  Le   somme   non
utilizzate entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  possono  esserlo
nell'esercizio successivo. 
3. Per le finalita' di cui alla legge 29  luglio  1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo   per   la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 
5. Al fine di assicurare la prosecuzione  degli  interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
6. Ai  fini  della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
7. Al fine di assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,  comma  1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tra  le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  nonche'  per  interventi  in  tema  di  sclerosi  laterale
amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca  e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi  dell'articolo  1,  comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per
gli interventi connessi alle eccezionali avversita' atmosferiche  che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012; 
10. Agli oneri derivanti dal comma 9  si  provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e  successivamente  prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  500
milioni di euro, per l'anno 2012,  da  iscrivere  su  apposito  fondo
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della  scadenza
del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, commi  4-ter
e  4-quater,  della  citata  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  si
provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza  ed  il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e  delle   altre   amministrazioni   competenti,   degli   interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. 
 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                              Art. 24. 
 
                        Copertura finanziaria 
 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma  16,  5,
comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione  del  comma
9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di  euro  per
l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013,  a  11.157,150
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  che  aumentano   a
10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014 ai  fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si  provvede
mediante utilizzo di parte delle  maggiori  entrate  e  delle  minori
spese recate dal presente provvedimento. 
2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle  misure  del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello  stesso  sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                              Art. 25. 
 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
 
      Dato a Roma, addi' 6 luglio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con
                                il Parlamento 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

        
      
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico