Bonus Investimenti: necessaria la prenotazione telematica
Per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la compilazione e l'inoltro del formulario vale invece come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta per cui l'Agenzia rilascerà il nulla-osta solo se permangono risorse finanziarie dopo la soddisfazione delle prenotazioni degli investimenti già avviati.
L'Agenzia delle entrate rilascia i nulla-osta sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo.
Lo stanziamento nel bilancio dello Stato ammonta a:
- 63,9 milioni di euro per l'anno 2008,
- 449,6 milioni i euro per l'anno 2009,
- 725 milioni di euro per l'anno 2010,
- 690 milioni di euro per l'anno 2011,
- 707 milioni di euro per l'anno 2012,
- 725 milioni di euro per l'anno 2013,
- 742 milioni di euro per l'anno 2014,
- 375 milioni di euro per l'anno 2015.
Il formulario per la trasmissione dei dati sarà adottato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; entro tre giorni dalla data di detta adozione sarà attivata la procedura telematica per la trasmissione del formulario. I tempi per predisporre i programmi di investimento sono quindi molto ristretti vista l'importanza di un tempestivo inoltro della prenotazione telematica .
Il decreto introduce inoltre - per i progetti da avviarsi - che "i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo."
Salvo, infine, il credito d'imposta per la ricerca, dove non è stata prevista la prenotazione telematica in seguito alle pressioni delle associazioni imprenditoriali.