Fondo di garanzia: la circolare MCC 613-2012 allunga i tempi alle imprese in difficolta'
Allungamento dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le imprese in difficoltà. Il Comitato di Gestione del Fondo, infatti, ha approvato criteri e modalità di istruttoria delle richieste di prolungamento della durata della garanzia nei casi di inadempimento, per le operazioni superiori ai 18 mesi, e nei casi di difficoltà temporanea dell’impresa ad onorare, alla scadenza prevista, li impegni assunti, per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi. A renderlo noto, la circolare MedioCredito Centrale n. 613 del 3 aprile 2012.
Secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione, la richiesta di prolungamento può essere inoltrata anche qualora non sia stata inviata, da parte del soggetto finanziatore, un’intimazione di pagamento all’impresa. In ogni caso, non deve essere stata ancora presentata richiesta di attivazione del Fondo da parte del soggetto richiedente.
Inoltre, tali richieste non devono prevedere una modifica della natura dell’operazione garantita, che deve, perciò, mantenere le medesime condizioni dichiarate in sede di richiesta di ammissione alla garanzia. Laddove, invece, comportino una modifica sostanziale delle condizioni iniziali - in termini di maggior impeno de Fondo - potranno essere oggetto di specifica valutazione.
Il Comitato, poi, equipra la presentazione delle richieste di prolungamento, a differenza dei casi, all’avvio delle procedure di recupero o alla richiesta di attivazione della garanzia. Pertanto, laddove sia accertata l’assenza dei presupposti per l’attivazione del Fondo, la richiesta di prolungamento non è ritenuta procedibile e viene avviato il procedimento di inefficacia della granzia stessa.
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Il Comitato di Gestione del Fondo, nella riunione del 4 maggio 2012, ha preso atto dell'Accordo sotoscritto il 28 febbraio scorso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e da altre associazioni imprenditoriali, donominato "Nuove misure per il credito alle PMI", in merito alla sospensione per 12 mesi dei pagamenti della quota capitale, sia delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), sia dei canoni di operazioni di leasing immobiliare, e all'allungameto della durata degli stessi finanziamenti.
Pertanto, come specifica la circolare di MCC n. 615 del 14 maggio 2012, è prevista la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito dell’ammissione al beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale o dell’ammissione al beneficio dell’allungamento del periodo di ammortamento ai sensi del citato Accordo. In entrambi i casi la garanzia del Fondo si intende prorogata a seguito della trasmissione a MCC dell’Allegato 13ter senza che sia prevista alcuna comunicazione del gestore attestante l’avvenuta concessione della proroga.
Per le operazioni non ancora garantite al momento dell’ammissione ai benefici dell’allungamento, infine, l’Accordo del 28 febbraio 2012 prevede la possibilità di concedere la copertura del Fondo di Garanzia, limitatamente al “periodo di ammortamento aggiuntivo”. Le richieste di intervento relative alla fattispecie in esame vanno presentate utilizzando i consueti moduli di richiesta.
Links
Nuove misure per il credito alle PMI, Accordo del 28/02/2012
Circolare MCC n. 613 del 03/04/2012
Circolare MCC n. 615 del 14/05/2012