Entrate - via allo sportello per operazioni Iva con estero
Il Cross border ruling consentirà di dare un’interpretazione unica sulle questioni fiscali legate a operazioni transnazionali
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Apre lo sportello dell’Agenzia delle Entrate dedicato al Cross border ruling. E’ questo l’effetto del provvedimento appena pubblicato sul sito dell’Agenzia, che avrà un impatto notevole su tutte le imprese che svolgono operazioni Iva a cavallo tra più paesi. Potranno rivolgere le proprie domande al punto informazioni dell’amministrazione fiscale e riceveranno una risposta conforme all’ordinamento e alle interpretazioni di tutti i 15 Stati coinvolti. In questo modo si blocca sul nascere il possibile contenzioso.
Il piano della Commissione Ue
Il progetto nasce in seno al Forum sull’Iva della Commissione europea. Il punto di contatto viene costituito all’interno del settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate con il compito di fornire una risposta al di fuori della procedura di interpello “ai quesiti concernenti il trattamento Iva presentati da soggetti che intendono effettuare operazioni transnazionali complesse in uno o più Stati membri aderenti al progetto pilota”.
Il progetto pilota in questione è stato avviato in ambito Ue il primo giugno 2013 e dovrebbe concludersi il 30 settembre 2018. L’Italia ha perfezionato, però, la sua adesione da poco, negli ultimi mesi del 2015. Al momento gli Stati dell’Unione europea che hanno deciso di partecipare sono: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
La procedura da attuare
Quindi, la sostanza è che le imprese attive tra l’Italia e questi paesi che effettuano operazioni Iva e hanno dubbi sul loro trattamento fiscale potranno rivolgersi allo sportello. Con una precisazione: la valutazione di elementi fattuali connessi alle operazioni transnazionali non può formare oggetto di Cross border ruling, si guarda solo ai problemi fiscali. C’è un vantaggio sostanziale. Spiega l’Agenzia: “L’interpretazione, una volta resa, ha il pregio di costituire un orientamento condiviso tra i paesi interessati dall’operazione”. In questo modo si bloccano eventuali rimostranze e contenzioso successivo.
Le indicazioni operative
Dal punto di vista operativo, una volta ricevuta l’istanza del contribuente, il punto di contatto dell’Agenzia delle Entrate avvierà le consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte, al fine di trovare un’interpretazione comune della disciplina applicabile al caso prospettato. La presentazione della richiesta di Cross border ruling comporterà pertanto l’accettazione, da parte dell’impresa, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dal caso.
Differenze con l'interpello
L'effettuazione delle consultazioni, ovviamente, non garantisce che si possa arrivare a un Cross border ruling condiviso dalle amministrazioni interessate. Dice ancora l’Agenzia: “In ogni caso, le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell’ambito della generale attività di consulenza espletata dall’Agenzia delle Entrate e non costituiscono attività di interpello”. Quindi, non potranno costituire un precedente per altri.
Infine, qualche dettaglio pratico. Le istanze di CBR devono essere presentate al punto di contatto dedicato tramite la casella di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Andranno redatte in una lingua a scelta tra italiano e inglese e dovranno essere accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale dell’altro o degli altri Stati membri interessati, o in un’altra lingua scelta tra quelle indicate dai medesimi Stati nella sezione del sito istituzionale della Commissione europea.
- Il testo del provvedimento dell'Agenzia