DL Coesione, Zone Logistiche Semplificate: 80 milioni al tax credit e estensione a Marche e Umbria
Il Decreto Coesione mette mano anche alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Da un lato si prevedono 80 milioni di euro per il credito d’imposta a supporto degli investimenti delle imprese insediate nelle ZLS. Dall’altro si estende l’opportunità di istituire le ZLS anche alle due regioni che fino ad ora erano rimaste escluse sia da questa tipologia di “zona speciale”, sia dalla ZES unica Sud.
Ad intervenire sul tema sono in particolare due distinti articoli del ddl di conversione del decreto Coesione (DL 60/2024), di cui uno frutto di un emendamento approvato in Senato.
Decreto Coesione: il credito d'imposta ZLS
La prima disposizione prevista dal DL Coesione in merito alle Zone logische semplificate è quella relativa alle agevolazioni fiscali. L’articolo 13 del DL 64/2024 introduce infatti un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, a sostegno della realizzazione di investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le ZLS situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
A tal fine, per il 2024, il decreto stanzia 80 milioni di euro. Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024 e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Più nello specifico sono agevolabili gli investimenti, che siano parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all'acquisto (anche mediante contratti di locazione finanziaria) di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non potrà però superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Vale la pena sottolineare che, in analogia con quanto già previsto per il tax credit ZES unica Sud, l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori:
- dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite,
- dei trasporti (esclusi però i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti delle relative infrastrutture),
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia,
- delle infrastrutture energetiche,
- della banda larga,
- creditizio, finanziario e assicurativo.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Le modalità di accesso al credito di imposta e i relativi criteri e modalità di applicazione e fruizione, nonché i controlli volti ad assicurare il rispetto del limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2024, saranno definiti da un successivo decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Coesione.
Le ZLS arrivano anche in Umbria e Marche
Particolarmente rilevante per la composizione finale del quadro relativo alle Zone logiche semplificate è quanto previsto dall’articolo 13-bis del DL 64/2024, introdotto durante il passaggio in Senato.
La norma dispone infatti l’istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica. In concreto stiamo parlando dei territori di Marche e Umbria.
Anche in questo caso la definizione della disciplina delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per tali regioni - nonchè le modalità di funzionamento, le condizioni per l’applicazione di determinate misure di semplificazione fiscale e amministrativa - saranno definite da un DPCM da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.
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