Assegno unico figli e ANF maggiorati: come ottenere i sussidi per le famiglie
L'INPS ha ufficializzato la proroga del termine di presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli minori, anche noto come assegno ponte. Ecco le principali novità e le risposte alle domande più frequenti sulle procedure relative a questo sussidio e all'assegno al nucleo familiare (ANF) maggiorato, entrambi introdotti dal dl 79-2021.
Cos'è l'assegno unico per i figli
In vista di quella che sarà una rivoluzione in tema di aiuti economici alle famiglie, cioè l'introduzione dell’assegno unico universale in partenza da gennaio 2022, il decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021 ha stabilito l'attivazione dell'assegno ponte per i figli, rivolto alle categorie finora escluse dagli aiuti familiari ossia i lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti con figli minori a carico.
La stessa norma, inoltre, garantisce alle famiglie che ricevono già oggi gli assegni al nucleo familiare (ANF) - quindi quelle dei lavoratori dipendenti - una maggiorazione.
In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell'assegno unico, l'INPS definisce le modalità operative per accedere ad entrambi i benefici per le famiglie.
Assegno unico e ANF maggiorato: le istruzioni INPS
Assegno unico ponte: a chi spetta e come richiederlo
Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l’INPS dà concreta attuazione alla misura dell’assegno unico temporaneo, noto anche come assegno ponte, per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.
L’assegno ponte è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7 mila euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50 mila euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
A partire dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura. La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso il portale web, il contact center integrato o gli istituti di patronato.
La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:
- luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
- dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
L’assegno temporaneo è compatibile con:
- il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l’assegno di natalità;
- il premio alla nascita;
- le detrazioni fiscali;
- gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Inoltre, nella circolare n. 93 del 30 giugno 2021, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni sui requisiti e le condizioni di spettanza dell’assegno temporaneo per i figli minori. Nel documento l’Istituto riepiloga i requisiti e l’ambito di applicazione della misura, la compatibilità dell’assegno ponte, nonché modalità e termini di presentazione della domanda, con la decorrenza della erogazione e le modalità di pagamento.
Con il messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021, l'Istituto ha comunicato che, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2021 per richiedere il sussidio, è stata prorogata al 31 ottobre 2021 la scadenza per presentare le domande per le mensilità retroattive da luglio relative all'assegno ponte, inizialmente fissata al 30 settembre.
Quanto vale l'assegno nuclei familiari?
In base al dl 79-2021, gli importi mensili dell'assegno unico familiare in vigore sono stati maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli; e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 l'INPS, dopo aver rivalutato i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all’ANF, ha aggiornato gli importi validi, allegando le tabelle da applicare, tenendo conto anche delle maggiorazioni del decreto-legge n. 79-2021.
Non cambiano le modalità di invio della domanda per gli ANF per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022: la richiesta all’INPS potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari.
Con la circolare n. 92 del 30 giugno 2021, l'INPS fornisce maggiori dettagli a proposito dei beneficiari della maggiorazione degli importi relativi agli assegni per il nucleo familiare. Vengono dettagliati, inoltre, alcuni criteri di compatibilità e incompatibilità della misura con altri strumenti di sostegno teoricamente spettanti ai medesimi lavoratori. Nessun aggiornamento, invece, è stato apportato alle tabelle reddituali.
Consulta il testo del decreto-legge n. 79-2021, Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021