Legge Stabilita' 2015: chiarimenti INPS su sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

LavoroL'agevolazione si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015

Con la Circolare n. 17-2015 l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190-2014) per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

Caratteristiche dell'incentivo

L'agevolazione riguarda i contributi previdenziali e si applica a tutti i datori di lavoro privati, compresi, anche se con condizioni e modalità di finanziamento specifiche, quelli operanti nel settore agricolo.

In generale, perchè si possa accedere all’esonero contributivo, il lavoratore assunto non deve essere stato occupato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso qualsiasi datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, né deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il soggetto che richiede l'incentivo, o con società da questi controllate, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

La misura dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, mentre la durata dell'agevolazione è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

Le modalità di fruizione saranno approvate dall'INPS, con apposita circolare.

Beneficiari

Il primo chiarimento fornito dall'INPS riguarda i beneficiari della misura.

Ai fini del diritto all’esonero, spiega infatti l'Istituto, “la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro non ha rilevanza”. L'agevolazione quindi è destinata a:

  • datori di lavoro imprenditori, cioè a chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, compresi gli enti pubblici economici (EPE) che, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati del medesimo settore;
  • datori di lavoro non imprenditori, quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

L’esonero contributivo non si applica invece nei confronti della pubblica amministrazione.

Datori di lavoro agricoli

Per quanto riguarda il comparto agricolo, l'INPS chiarisce gli sgravi sono possibili a condizione che i lavoratori assunti:

  • non risultino occupati nel corso dell’anno 2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
  • oppure che non risultino iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

L’esonero contributivo è riconosciuto, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, nel limite di:

  • 2 milioni di euro, per l’anno 2015;
  • 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
  • 11 milioni di euro, per l’anno 2018;
  • 2 milioni di euro, per l’anno 2019.

Forme contrattuali

Agli sgravi non sono ammesse le assunzioni con contratti di apprendistato, di lavoro domestico e intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato. Le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, spiega l'Istituto, risultano infatti incoerenti con l'obiettivo della misura, che consiste nella diffusione di forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.

L’esonero contributivo è invece applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Compatibilità con altri incentivi all'occupazione

Lo sgravio contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015, continua la circolare INPS, non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”, quindi con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, previsto dalla legge n. 92-2012.

La misura è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili (legge n. 68-1999);
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (decreto ministeriale del 19 novembre 2010);
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi (legge n. 92-2012);
  • l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” (decreto direttoriale del Ministero del Lavoro dell'8 agosto 2014, modificato dal decreto direttoriale del 23 gennaio 2015 in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti);
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (legge n. 116-2014).

Quanto all’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (decreto-legge n. 76-2013), la cumulabilità con l’esonero introdotto dalla legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.

L'incentivo di cui al dl, infatti, è pari a 1/3 della retribuzione lorda e non può superare il limite mensile di 650 euro, mentre in combinazione con altri regime agevolati non può andare oltre l’importo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, se accoppiata allo sgravio contributivo triennale, l'agevolazione per l'assunzione di giovani opererebbe solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di 671,66 euro (cioè il tetto annuo dello sgravio contributivo di 8.060 euro/12).

Links
Circolare INPS n. 17-2015