Decreto Terremoto – i finanziamenti per la ricostruzione
In vigore il decreto-legge n. 189-2016 con gli interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma
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Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre entra in vigore il decreto-legge n. 189-2016 relativo agli interventi di riparazione e ricostruzione, assistenza alla popolazione e per la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal terremoto del 24 agosto 2016.
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Sul fronte della ricostruzione privata sono previsti contributi fino al 100% delle spese sostenute per gli interventi nei Comuni elencati nell'allegato al decreto:
REGIONE ABRUZZO
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO
Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA
Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
Il decreto chiarisce però che le agevolazioni possono applicarsi anche con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni colpite, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.
La governance della ricostruzione
Accanto al commissario Vasco Errani, la gestione straordinaria, prevista fino al 31 dicembre 2018, prevede il coinvolgimento dei presidenti delle Regioni interessate in qualità di vice commissari, nell'ambito di una cabina di coordinamento della ricostruzione.
In ogni Regione, inoltre, sono previsti un comitato istituzionale, composto dal governatore, dai presidenti delle Province interessate e dai sindaci dei Comuni del Cratere, e un Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, che cura la pianificazione urbanistica, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata.
Tali Uffici speciali dovranno anche provvedere all'attuazione diretta degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali e agli interventi di prima emergenza e ospitare al loro interno uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.
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Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
Per finanziare i primi interventi il decreto istituisce, presso il Ministero dell'Economia, un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.
Nel Fondo confluiscono anche:
- le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici,
- le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile,
- le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, incluse quelle del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Gli interventi di ricostruzione privata ammessi ai contributi
A valere sul Fondo, il decreto prevede la concessione di contributi per:
- riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
- danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del Regolamento Ue n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;
- danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
- danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
- oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;
- delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;
- interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
- interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.
I contributi saranno erogati in forma di finanziamento agevolati, con una durata massima di 25 anni, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana (ABI).
In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, i beneficiari matureranno un credito di imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando quota capitale, interessi dovuti e spese strettamente necessarie alla gestione dei prestiti. Il credito d'imposta sarà fruibile esclusivamente in compensazione, secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
I criteri e le modalità attuative del regime di aiuto verranno definite dal Commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze.
Le istanze di concessione dei contributi in ogni caso andranno presentate dai soggetti legittimati all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.
La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale tesa l'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe antimafia degli esecutori. Inoltre, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori potranno essere svolti solo dagli iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati, che verrà costituito a seguito di un avviso pubblico del commissario straordinario aperto solo ai professionisti che presentano il DURC regolare.
I finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
Nello specifico, il decreto prevede:
- per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;
- per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
- per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
I contributi possono essere concessi, dietro richiesta del soggetto interessato, a favore:
- a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale;
- b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;
- c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che quindi non rappresentano l'abitazione principale o la residenza anagrafica;
- d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) , b) e c);
- e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.
Per gli immobili non adibiti ad abitazione principale la percentuale scende al 50%, fatta eccezione per quelli ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) in centri storici e borghi caratteristici.
La concessione dei contributi è subordinata all'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione, di comodato o l'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto, l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad un altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma.
Gli aiuti sono concessi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.
Con successivi provvedimenti verrà individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento.
Ulteriori provvedimenti stabiliranno le procedure per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.
Il decreto chiarisce, infine, che non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto fatiscenti o inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi. Ai proprietari in questo caso può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area, secondo modalità di prossima approvazione.
Art Bonus
Il decreto-legge estende la validità del credito di imposta Art bonus, previsto dal decreto n. 83 del 2014, anche alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni del Cratere anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.
Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.
La misura è finanziata con uno stanziamento di 800mila euro per l'anno 2018, 1,3 milioni di euro per il 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 600mila euro per il 2021 e 130mila euro per l'anno 2022.
> Decreto-legge n. 189-2016 - Interventi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma
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