Pesca: in Gazzetta l'intesa sulla modifica all'Accordo multiregionale sul FEP 2007-2013

Pesca - foto di RickydavidPubblicata l'intesa del 25 ottobre 2012 sulla Modifica all'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013. La modifica prevede una sorta di autotassazione da parte delle Regioni e Province autonome del Nord, ad obiettivo competitività, bagnate da acque marine, al fine di consentire all'Amministrazione centrale il finanziamento della Misura 2.1 del Programma - denominata 'Arresto temporaneo' - per il fermo biologico della pesca.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO


INTESA 25 ottobre 2012

Intesa sulla Modifica  all'Accordo  Multiregionale  per  l'attuazione
degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo  per  la  pesca)
nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013.  (Repertorio  atti  n.
198/CSR). (12A12428) 
 
 
 
                   LA CONFERENZA PERMANENTE PER I 
               RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nell'odierna seduta del 25 ottobre 2012: 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 23 luglio
2006 e successive modifiche e  integrazioni  che,  nell'ambito  della
politica comunitaria nel settore della pesca ed in  coerenza  con  le
disposizioni in materia di sostenibilita' ambientale e  conservazione
delle risorse,  ha  introdotto  specifiche  misure  finalizzate  allo
sviluppo della competitivita' del settore ed ha  istituito  il  Fondo
Europeo per la Pesca (FEP), quale  principale  strumento  finanziario
per  favorire  l'attuazione  delle  Misure  d'intervento,  attraverso
Programmi Operativi nazionali posti in  essere  dagli  Stati  membri,
coerenti con gli indirizzi strategici; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1990»,  che,  all'art.  4,
comma 3, cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1  della  legge  3
agosto  2004  n.  204,  dispone  l'adozione  da  parte  del  Ministro
dell'agricoltura  e  delle   foreste,   nell'ambito   della   propria
competenza,   d'intesa   con   questa    Conferenza,    provvedimenti
amministrativi  direttamente  conseguenti   alle   disposizioni   dei
Regolamenti e delle Decisioni comunitarie,  al  fine  di  assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale; 
  Visto il Piano strategico nazionale per  il  settore  della  pesca,
approvato con intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 20
settembre 2007, di cui all'Atto di repertorio n. 190, in coerenza con
il quale la medesima Conferenza ha, successivamente, sancito  intesa,
con Atto repertorio n. 101/CSR del 20 marzo 2008, sulla  ripartizione
globale  della  spesa  pubblica  complessiva  per  le  attivita'  del
Programma Operativo per il periodo 2007-2013, con  la  previsione  di
assegnare il 33% del finanziamento allo Stato  ed  il  rimanente  67%
alle Regioni e Province autonome; 
  Visto altresi' l'Accordo multiregionale, sancito  il  18  settembre
2008 con intesa di questa Conferenza, di cui all'Atto  repertorio  n.
177/CSR, finalizzato  all'azione  coordinata,  tra  l'Amministrazione
centrale e le Regioni e Province  autonome,  per  l'attuazione  degli
interventi cofinanziati dal predetto Fondo (FEP), con  l'elencazione,
all'art. 3, delle diverse azioni da svolgersi, con  suddivisione  tra
quelle attribuite alla responsabilita' diretta  dello  Stato,  quelle
delegate  dall'Amministrazione  centrale  alle   Regioni   e   quelle
attribuite ad  entrambe  le  componenti,  centrale  e  regionali,  da
gestire in forma concorrente, rimodulato, da ultimo con intesa di cui
all'Atto Rep. n. 47/CSR del 22 febbraio del corrente anno, allo scopo
di ottimizzare le risorse stanziate per le  azioni  degli  interventi
previsti, a parita' di ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni; 
  Vista la nota protocollo n  13894  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, inviata il 19  settembre  2012  alla
Segreteria di questa Conferenza, che ne ha provveduto l'inoltro  alle
Regioni e Province autonome il successivo 21 settembre  del  medesimo
anno, con nota protocollo n. 4213,  con  la  proposta,  per  le  sole
Regioni  e  Province  autonome  ad  obiettivo  «competitivita'»  (non
convergenza) ed unicamente  per  l'anno  in  corso,  di  una  diversa
percentuale nella ripartizione delle risorse per il Programma FEP tra
lo Stato e le Regioni e Province autonome, assegnando a queste ultime
il 65,24%, anziche'  il  67%  ed  allo  Stato  il  rimanente  34,76%,
anziche' il 33%; 
  Preso atto che detta modifica, riguardante i  piani  finanziari  di
ciascuna Amministrazione interessata, di cui alle tabelle in Allegato
1 al provvedimento, e' stata realizzata a  seguito  della  decisione,
condivisa dall'apposita Cabina di regia, di procedere ad una sorta di
autotassazione da parte delle Regioni e Province autonome  del  Nord,
ad obiettivo competitivita', bagnate da  acque  marine,  al  fine  di
consentire all'Amministrazione centrale,  che  ne  ha  la  competenza
diretta ed esclusiva, il finanziamento della Misura 2.1 del Programma
denominata «Arresto temporaneo», per il fermo biologico della pesca; 
  Visti gli esiti  dell'istruttoria  tecnica,  svoltasi  in  data  16
ottobre 2012, favorevoli al  testo  presentato  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  con  l'integrazione,  in
nota all'Allegato di  cui  trattasi,  del  riferimento  alla  diversa
percentuale, che recita: «Per il solo obiettivo Fuori Convergenza  si
assegna alla D.G. pesca il 34,76% delle risorse FEP  ed  il  restante
65,24% alle Regioni dell'area Fuori convergenza»; 
  Considerato che il Comitato permanente di coordinamento in  materia
di agricoltura, nella seduta del 18  ottobre  del  corrente  anno  ha
confermato l'avviso favorevole cosi' come definito in sede tecnica; 
  Preso  atto  che,  nella  stesura  trasmessa  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  con  nota  protocollo  n.
15689 del 22 ottobre 2012 alla  Segreteria  di  questa  Conferenza  e
dalla stessa diramata il giorno successivo  con  nota  protocollo  n.
4747, e' contenuta la sopra citata nota integrativa; 
  Visti gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel  corso
della quale i Presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  autonome
hanno confermato l'avviso favorevole sull'ultima stesura; 
  Acquisito l'assenso del Governo 
 
                           Sancisce intesa 
 
sulla Modifica  all'Accordo  Multiregionale  per  l'attuazione  degli
interventi  cofinanziati  dal  FEP  (Fondo  europeo  per  la   pesca)
nell'ambito  del  Programma  Operativo   2007-2013,   nella   stesura
ministeriale di cui al protocollo n. 15689 del 22 ottobre 2012. 
  Roma, 25 ottobre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
Il segretario: Siniscalchi 

        
      
 
                    ACCORDO MULTIREGIONALE (A.M.) 
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo
     per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 
 
                                 tra 
 
                il Ministero delle Politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
    Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
                                  e 
 
le Regioni dell'Obiettivo di  convergenza  e  dell'Obiettivo  non  di
                             convergenza 
                    Accordo Multiregionale (A.M.) 
per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo
     per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 
 
                                 tra 
 
il Ministero  delle  Politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -
Direzione Generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  nel
corpo  del  seguente  atto   denominata   Amministrazione   centrale,
rappresentato  dal  Dr.  Giuseppe  Serino,  Capo  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca; 
 
                                e le 
 
Regioni dell'Obiettivo convergenza e  quelle  dell'Obiettivo  non  di
convergenza rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici; 
 
VISTO il Regolamento (CE) 2371/2002 del  Consiglio  del  20  dicembre
2002, relativo alla conservazione  e  allo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nell'ambito  della  politica  comune  della
pesca; 
VISTO il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo per la pesca; 
VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della  Commissione  del  26  marzo
2007,  recante  modalita'  di  applicazione  del   Regolamento   (CE)
1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; 
VISTA la Decisione della Commissione  Europea  C(2010)  7914  dell'11
novembre 2010 recante modifica della decisione C(2007)  6792  del  19
dicembre 2007 che  approva  il  Programma  Operativo  dell'intervento
comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per  il  periodo
di programmazione 2007-2013; 
VISTO il Programma Operativo del FEP 2007-2013, e in  particolare  il
§8 Disposizioni di esecuzione; 
VISTO, in particolare, l'art. 38 del Regolamento (CE  )498/2007,  ove
e' indicato  che,  qualora  uno  o  piu'  compiti  dell'autorita'  di
gestione o dell'autorita'  di  certificazione,  siano  effettuati  da
organismi  intermedi,   le   relative   convenzioni   devono   essere
formalmente registrate per iscritto; 
CONSIDERATO che, per la realizzazione  del  Programma  Operativo  del
FEP, le risorse finanziarie sono state ripartite nella misura del 33%
e del 67% rispettivamente in favore dello Stato e delle  Regioni,  in
funzione degli accordi intercorsi ed approvati in sede di  Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008; 
CONSIDERATO che occorre assicurare un adeguato  coordinamento  fra  i
soggetti interessati, allo scopo di sviluppare le possibili  sinergie
e di garantire omogeneita' di attuazione delle misure  di  intervento
previste, indipendentemente dal soggetto attuatore; 
VISTO il DM n. 576 del 25 giugno 2008 con il quale e' stata istituita
la Cabina di regia, di cui al § 8 del Programma Operativo; 
CONSIDERATO che la Commissione europea, nella seduta del Comitato  di
Sorveglianza FEP del 13 giugno 2008, ha  suggerito  di  prevedere  un
meccanismo di compensazione finanziaria che permetta un riesame delle
allocazioni  finanziarie  tra  Regioni   appartenenti   allo   stesso
Obiettivo sulla base dei risultati raggiunti; 
VISTO l'Accordo Multiregionale, sancito  il  18  settembre  2008  con
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,  Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui  all'Atto  repertorio
n.177/CSR,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana del 27 novembre 2008, n. 278; 
VISTA l'intesa sulle modifiche al predetto Accordo Multiregionale  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  Stato,  Regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del  25  ottobre
2012 
 
                        Tutto cio' premesso, 
            con il presente atto si conviene quanto segue 
 
                               Art. 1 
                 Oggetto dell'Accordo Multiregionale 
 
1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito  A.M.)  e'
l'attuazione  coordinata,  tra  l'Amministrazione   centrale   e   le
Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, delle misure
cofinanziate dal Regolamento (CE) 1198/06, nel quadro di  riferimento
costituito dal  Programma  Operativo  Italia  2007/2013  (di  seguito
Programma)  approvato  con  Decisione   della   Commissione   europea
C(2007)6792 del 19 dicembre 2007. 
2. L'A. M. in particolare: 
a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale  e  delle
Amministrazioni delle Regioni e delle Province  autonome,  articolati
per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR,  Regioni  e  Privati)
(Allegato 1); 
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia  di  cui
al §8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008; 
c) identifica le  funzioni  delegate  dall'Autorita'  di  gestione  e
dall'Autorita' di certificazione agli Organismi intermedi; 
d) regolamenta le attivita' in capo a ciascun soggetto attuatore  del
Programma. 
 
                               Art. 2 
                          Piani finanziari 
 
Eventuali modifiche dei piani finanziari di cui all'art. 1, comma  2,
lett. a) verranno esaminate ed approvate in Cabina  di  regia,  fermo
restando la ripartizione di risorse fra Stato e  Regioni  e  Province
Autonome definita in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
                               Art. 3 
                  Attivita' disciplinate dall'A.M. 
 
I. Cabina di regia 
Al fine di sviluppare le possibili sinergie, evitare  distorsioni  in
sede di attuazione e garantire una coerente  ed  omogenea  esecuzione
delle misure previste dal Programma, la Cabina  di  regia  svolge  le
seguenti funzioni: 
• Predisposizione di schemi-tipo di bandi di gara; 
•  Coordinamento  preventivo  delle  misure  previste  dai  Piani  di
gestione nazionali e locali; 
• Definizione comune del  Manuale  di  gestione  e  controllo  e  dei
documenti preventivi e attuativi; 
• Elaborazione di un Vademecum interpretativo a seguito  dell'analisi
di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione; 
• Concertazione di modalita' e procedure per la  comunicazione  delle
irregolarita'; 
• Monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma e  del  piano
finanziario ed eventuali compensazioni a seguito della  verifica  dei
risultati di attuazione; 
• Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione; 
• Supporto alle riunioni del Comitato  di  Sorveglianza  (discussione
preliminare); 
• Eventuale individuazione di indicatori non previsti dal Programma; 
• Informativa sulle modalita' relative ai controlli di II livello; 
• Coordinamento per  il  monitoraggio  della  Valutazione  Ambientale
Strategica (VAS). 
I  documenti  approvati  in  seno   alla   Cabina   di   Regia   sono
successivamente adottati con decreto ministeriale in accordo  con  il
Comitato  Tecnico  permanente  di   coordinamento   in   materia   di
Agricoltura. 
La Cabina di  regia  si  riunisce  a  cadenza  trimestrale,  ed  ogni
qualvolta si  ritenga  necessario,  su  istanza  dell'Amministrazione
centrale o di almeno tre tra Regioni e Province autonome.  La  Cabina
di regia  delibera  per  consenso.  Qualora  il  consenso  non  venga
raggiunto,  l'Autorita'  di  gestione,  in  qualita'   di   organismo
responsabile per la gestione del Programma, ai sensi degli artt. 58 e
59 del Regolamento (CE) 1198/2006, ha facolta' di deliberare, secondo
gli indirizzi condivisi dalla maggioranza dei componenti, in coerenza
con una sana e corretta gestione del Programma. 
 
II. Sistema informatico di monitoraggio 
Il presente A.M. impegna: 
1. l'Amministrazione centrale a: 
a)  regolamentare  e  rendere  disponibile   l'accesso   al   sistema
informativo di gestione e monitoraggio delle istanze relative al FEP,
attraverso il portale del SIAN, via Internet, alle Regioni e Province
autonome; 
b) regolamentare e rendere  disponibile  l'accesso  alla  banca  dati
della  flotta  e  dei  finanziamenti   precedenti   ai   periodi   di
programmazione SFOP, alle Regioni e Province autonome; 
2. le Amministrazioni Regionali e Provinciali a: 
a) aggiornare, a  scadenze  concordate,  il  sistema  informativo  di
gestione e monitoraggio con i dati relativi alle  misure  di  propria
competenza, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore. 
 
III. Funzioni dell'Autorita' di gestione e di certificazione 
Per  il  periodo  di  programmazione   2007/2013,   l'Amministrazione
centrale   -   Direzione   Generale   della   pesca    marittima    e
dell'acquacoltura  -  in  qualita'  di  Autorita'  di  gestione,   e'
responsabile dell'efficacia e della regolarita'  dell'attuazione  del
Programma nel suo insieme. 
All'Autorita' di gestione sono attribuite le funzioni di cui all'art.
59 del Regolamento (CE) 1198/06, ed, in particolare: 
1. per le misure di competenza: elaborazione  delle  regole  e  delle
procedure per l'aggiudicazione delle stesse, inserimento di tutte  le
informazioni  per  ciascuna  pratica  nella  procedura   informatica,
organizzazione    e    gestione    delle    procedure     finalizzate
all'archiviazione   delle   domande   di    contributo    presentate,
monitoraggio finanziario, sistema informativo di  trasmissione  delle
informazioni e dei dati alla Commissione europea; 
2. in qualita'  di  responsabile  della  valutazione  del  Programma:
individuazione  del  valutatore  indipendente  e  assistenza  per  la
stesura della valutazione ex ante, intermedia ed ex post; 
3.  gestione  del   sistema   informatizzato   di   registrazione   e
conservazione dei  dati  fisici  e  finanziari  relativi  a  ciascuna
operazione; 
4. organizzazione e gestione della fase relativa  all'informazione  e
alla pubblicita' del Programma e di tutti gli atti a valenza esterna,
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 51 del  Regolamento  (CE)
1198/2006 e dal Capo V del Regolamento (CE) 498/2007. 
All'Autorita' di certificazione - AGEA - Organismo pagatore nazionale
- sono attribuite le funzioni di cui all'art. 60 del Regolamento (CE)
1198/06. 
L'Amministrazione  centrale  e'   direttamente   responsabile   delle
seguenti misure: 
•  Sostituzione  degli  attrezzi  e  compensazione  socio  economica,
qualora inserite nei Piani di gestione nazionali; 
• Arresto definitivo; 
• Arresto temporaneo (inclusi Piani di salvataggio e ristrutturazione
e Mancato rinnovo accordi). 
Inoltre, l'Amministrazione centrale gestisce unitamente alle Regioni,
sulla base dei piani finanziari allegati, le seguenti misure: 
• Trasformazione e commercializzazione, a carattere sovra regionale; 
• Sviluppo mercati e campagne consumatori; 
• Azioni collettive, a carattere sovra regionale; 
• Progetti pilota; 
• Assistenza tecnica. 
 
IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorita'
di gestione e dall'Autorita' di certificazione 
Su mandato  dell'Amministrazione  centrale,  le  Regioni  e  Province
autonome, in qualita' di  Organismi  intermedi,  sono  incaricate  di
gestire direttamente le seguenti misure: 
• Ammodernamenti pescherecci; 
• Piccola pesca costiera; 
• Compensazioni socio economiche; 
•  Acquacoltura  (comprese   misure   idroambientali,   sanitarie   e
veterinarie); 
• Acque interne; 
• Fauna e flora acquatica; 
• Porti da pesca; 
• Modifiche dei pescherecci; 
• Sviluppo sostenibile zone di pesca. 
Inoltre,  le  Regioni  e  Province  autonome  gestiscono   unitamente
all'Amministrazione  centrale,  sulla  base  dei   piani   finanziari
allegati, le seguenti misure: 
• Trasformazione e commercializzazione; 
• Sviluppo mercati e campagne consumatori; 
• Azioni collettive; 
• Progetti pilota; 
• Assistenza tecnica. 
 
Ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha il compito  di  individuare,
nella propria struttura, un referente dell'Autorita' di gestione e un
referente dell'Autorita' di certificazione. 
 
Compiti del referente dell'Autorita' di gestione: 
1.  elaborare,  per  la  parte  di  competenza,   la   documentazione
necessaria per l'elaborazione del documento "Descrizione sui  sistemi
di gestione e controllo" e trasmetterla all'Amministrazione  centrale
alle scadenze stabilite; 
3.  coadiuvare  l'Amministrazione  centrale   nell'elaborazione   dei
rapporti  annuali  di  esecuzione,  ai  sensi  dell'  art.   67   del
Regolamento (CE) 1198/2006, e di tutti gli  altri  rapporti  previsti
dai regolamenti in vigore; 
4. elaborare le regole e procedure per l'attuazione delle  misure  di
competenza, immettere nel sistema informatizzato i  dati  finanziari,
fisici e procedurali relativi a  tutte  le  operazioni  cofinanziate,
organizzare e  gestire  le  procedure  finalizzate  all'archiviazione
delle domande di contributo presentate,  per  le  misure  di  propria
competenza; 
5. trasmettere all'Amministrazione centrale i prospetti necessari  al
monitoraggio  finanziario,  fisico  e  procedurale  delle  misure  di
competenza  alle  scadenze  prestabilite,  qualora,  alla  data   del
presente Accordo, gli Organismi intermedi non dispongano dell'accesso
alla procedura informatizzata; effettuare i controlli  di  I  livello
sulle operazioni inerenti le misure di competenza; 
6. segnalare le irregolarita'  rilevate,  ai  sensi  delle  procedure
stabilite dalla Cabina di Regia; 
7.     assistere     il     valutatore     indipendente,     nominato
dall'Amministrazione centrale, per la valutazione del Programma; 
8. ai sensi degli artt. da 29  a  31  del  Regolamento  (CE)  498/07,
gestire,   per   la   parte   di   competenza,   la   fase   relativa
all'informazione e alla pubblicita' e gli atti a valenza esterna. 
 
Compiti del referente dell'Autorita' di certificazione: 
• predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento
relativa alle misure di competenza,  secondo  i  modelli  predisposti
dall'Autorita' di certificazione; 
• trasmettere la documentazione all'Autorita' di  certificazione  per
l'elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma; 
• effettuare i  controlli  di  I  livello  sulle  spese  relative  ad
operazioni inerenti le misure di competenza; 
• tenere una contabilita' separata degli  importi  recuperabili,  dei
recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le  relative
informazioni, a scadenze prestabilite, all'Amministrazione centrale. 
 
Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
Dr. Giuseppe Serino 
 
Per le Regioni Obiettivo convergenza 
Regione Basilicata 
Regione Campania 
Regione Calabria 
Regione Puglia 
Regione Sicilia 
 
Per le Regioni Obiettivo non di convergenza 
Provincia Autonoma di Trento 
Regione Abruzzo 
Regione Emilia Romagna 
Regione Friuli Venezia Giulia 
Regione Lazio 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Marche 
Regione Molise 
Regione Piemonte 
Regione Sardegna 
Regione Toscana 
Regione Umbria 
Regione Veneto 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico