Fondo di Kyoto: possibile sblocco delle risorse
Potrebbe arrivare questa settimana la firma della circolare applicativa per il Fondo rotativo di Kyoto, istituito dalla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con la Legge Finanziaria 2007, che stabilisce il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas a effetto serra, finalizzate all'attuazione del protocollo per la lotta al riscaldamento globale.
I 600 milioni di euro stanziati, da erogare in tre tranche da 200 milioni annui sotto forma di prestiti a tasso agevolato, non sono ancora stati utilizzati, poiché il fondo non è al momento operativo. Tuttavia, il direttore generale del ministero dell'Ambiente, Corrado Clini, durante il suo intervento al forum Abi “Green energy 2011”, ha anticipato l’imminente accordo tra decastero e Cdp, in vista dell’entrata in vigore del programma per la fine di luglio.
Secondo quanto previsto originariamente dalla legge, integrata dal Dm del 25 novembre 2008, le risorse del fondo servono a finanziare interventi come:
- installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
- installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
- sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kW con motori ad alta efficienza;
- incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;
- eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali e in agricoltura;
- progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;
- pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
Sempre in base a quanto riportato nel decreto, possono beneficiare delle risorse del fondo, soggetti tra:
- imprese, comprese le ESCo (Società di servizi energetici);
- persone fisiche, che non esercitano abitualmente e continuativamente attività commerciale o comunque soggetta all’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto;
- persone giuridiche;
- soggetti pubblici, compresi regioni, province, comuni, comunità montane e gli altri soggetti a cui la legge riconosce la personalità giuridica pubblica, inclusi i consorzi, le associazioni e le unioni tra enti locali, le agenzie regionali o locali per il risparmio energetico, gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e i loro consorzi;
- condominii comprendenti almeno dieci unità abitative.
Qualora attuato, il fondo potrebbe essere un importante strumento di incentivazione all’utilizzo di fonti di energia pulita e per la riduzione delle emissioni inquinanti, in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020.
Links
Legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi da 1110 a 1115, L. 296/2006)
Decreto interministeriale Minambiente - MiSE 25 novembre 2008