ISMEA - nuova moratoria dei mutui per le imprese agricole
Cambiano i criteri di accesso alla moratoria Ismea sui finanziamenti alle imprese agricole. Ottenere il rinvio delle rate dei mutui diventa più semplice e immediato.
> Bando Ismea - 100 milioni per finanziamenti a imprese agrifood
Alla luce dell'intensificarsi delle calamità naturali e delle gravi epizoozie e fitopatie che colpiscono il settore agricolo, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) ha aggiornato i criteri che regolano la sospensione delle rate di mutuo per le imprese agricole in difficoltà estendendo la misura anche alle aziende colpite dal batterio della Xylella Fastidiosa, che sta gravemente danneggiando il settore olivicolo oleario della Regione Puglia.
Tra le novità, l'accesso automatico al rinvio delle rate, a seguito della presentazione del provvedimento attestante lo stato di calamità e le altre condizioni richieste con riferimento alla localizzazione geografica della propria azienda, e la possibilità di scegliere le modalità di rimodulazione del piano di ammortamento in base alle esigenze economiche e finanziarie delle imprese.
Le condizioni di accesso alla moratoria Ismea
L'opzione del rinvio delle rate sarà disponibile al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
- eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità;
- gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
- usura e estorsione determinanti provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo;
- aziende agricole che ricadano in aree infettate dalla Xylella Fastidiosa, come individuate da provvedimenti emanati da autorità comunitarie, nazionali o regionali.
La nuova procedura
Per semplificare l'accesso alla misura Ismea ha previsto che l’utente possa presentare apposita istanza, allegando esclusivamente il provvedimento attestante le condizioni ammissibili. In caso di utente vittima di usura o estorsione, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione.
Nei casi da 1, 2 3 e 5 – quindi epizoozie e fitopatie, eventi meteorologici eccezionali, gravi calamità naturali e Xylella - l’utente potrà chiedere il rinvio delle rate che scadono nell’anno in cui si certifica il motivo del rinvio, fino a tre anni successivi all’anno colpito dalla calamità. Per il caso 4, quindi usura e estorsione, la sospensione dei pagamenti sarà concessa secondo le modalità indicate nel relativo provvedimento giudiziale.
Allo strumento potranno accedere anche coloro che, oltre alle rate non corrisposte per calamità/epizozie/fitopatie o provvedimenti giudiziali di sospensione, abbiano maturato sul relativo piano di ammortamento una morosità non superiore a due rate annuali (o quattro semestrali). Tra le condizioni di accesso al rinvio rate è stato inoltre abolito il pagamento di un terzo della debitoria maturata.
Una volta ottenuto l'accesso alla moratoria, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. La risoluzione del contratto potrà essere disposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.
Il rinvio delle rate potrà essere richiesto ogni qualvolta nel corso del piano di ammortamento si verifichino nuovi eventi calamitosi, ovvero nuove fitopatie, accertati dalla autorità competenti.
> Agricoltura - al via bando ISMEA per autoimprenditorialita'
Le modalità di rimodulazione del piano di ammortamento
La misura Rinvio e rimodulazione prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;
- l’ammortamento a rata costante della somma così ottenuta, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento, per una durata a scelta dell’assegnatario fino ad un massimo della durata residua del piano originario.
La misura Rinvio e allungamento prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;
- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della somma individuata come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime.
La misura Rinvio ed estensione consiste nell’estensione della durata del piano di ammortamento originario fino ad un massimo di un quinto della durata massima prevista dal regime in base a cui è stata posta in essere l’operazione. In particoare si prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa;
- l’aumento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa della somma individuata come nel punto precedente;
- la generazione di un nuovo piano di ammortamento la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime, aumentata di un quinto ed il cui tasso sia: o pari a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime; o pari a quello di mercato per il periodo residuale (un quinto della durata massima).
Infine, la misura Rinvio e traslazione, applicabile nel caso in cui il rinvio delle rate fosse invocato per le ultime tre rate annuali o sei rate semestrali del finanziamento principale, ovvero per i casi previsti di estorsione e usura, prevede:
- la sospensione del pagamento delle rate (massimo tre annuali o sei semestrali) oggetto di rinvio;
- la capitalizzazione, al tasso del piano di ammortamento originario, delle rate sospese fino alla data di scadenza del piano;
- il pagamento della somma sopra indicata, in unica soluzione, alla data di scadenza del piano di ammortamento originario.
Al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, oltre alle misure descritte, potranno essere concessi la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale e viceversa e lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.
Sulle rate oggetto di rinvio, precisa Ismea, non saranno applicati interessi di mora.
> Agroalimentare – come ottenere i finanziamenti ISMEA
Photo credit: Foto di Wolfgang Ehrecke da Pixabay