Bonus Formazione 4.0 - Agenzia Entrate, interpello su periodo d'imposta
Il credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 spetta per l’intero periodo d’imposta, a prescindere dalla data in cui avviene l’invio dei contratti collettivi aziendali o territoriali all’ispettorato del lavoro competente. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello.
> Legge Bilancio 2019: come cambia il credito d'imposta per formazione 4.0
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è destinato alle aziende che investono in attività formative incentrate sulle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Industria 4.0, ribattezzato Piano nazionale Impresa 4.0.
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Cos'è il credito d'imposta formazione 4.0
Con la Legge di Bilancio 2019, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0 viene estesa anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Rispetto alle previsioni per l'anno 2018, le soglie e le aliquote dell'incentivo vengono differenziate in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria:
- per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.
Per l'attuazione della misura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018 ed è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.
Agenzia delle Entrate, come determinare il credito d'imposta formazione 4.0
L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società per avere dei chiarimenti sul modo in cui determinare il credito d'imposta formazione 4.0.
La società chiede se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi - ai fini della determinazione del credito d'imposta - sin dall'inizio dell'anno d'imposta oppure se sia necessario procedere a un corrispondente ragguaglio, per la durata inferiore dell'anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisca “una condizione di ammissibilità al beneficio”, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.
Ne consegue che il credito d’imposta spetta per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento.