Legge Stabilita' 2016 – chiarimenti Agenzia Entrate su premi produttivita'

Nella Circolare n. 28/E delle Entrate i chiarimenti sulla tassazione agevolata per i premi di risultato e la partecipazione agli utili d'impresa

Euro

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Legge Stabilita' 2016 - esonero contributi per assunzioni e premi produttivita'

Aliquota sostitutiva al 10% per i premi di produttività riconosciuti a dipendenti con reddito sotto i 50mila euro e azzeramento dell'Irpef per chi sceglie benefit del welfare aziendale a vantaggio di figli o familiari non autosufficienti. Sono le agevolazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2016 e disciplinate dal decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, su cui ora arrivano ulteriori chiarimenti con la circolare n. 28/E-2016 dell'Agenzia delle Entrate.

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Tassazione agevolata per premi risultato

I commi da 182 a 189 della legge di Stabilità 2016 hanno previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% per i premi collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile), entro il limite di 2mila euro lordi.

Tale limite, che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore, in quanto - spiega la Circolare delle Entrate - gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente.

L'agevolazione è destinata solo ai dipendenti del settore privato - non solo aziende ma anche esercenti arti e professioni – che siano titolari di reddito di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 50mila euro.

Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente o se il limite di 50mila euro sia stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli da lavoro subordinato.

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Tassazione azzerata per chi sceglie il welfare aziendale

Oltre all'aliquota sostitutiva al 10%, la manovra ha introdotto la possibilità per i lavoratori di richiedere l'erogazione dei premi sotto forma di benefit del welfare aziendale, beneficiando della detassazione totale.

In pratica la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in beni e servizi ricompresi nel welfare aziendale consente di detassare completamente il valore dei benefit, che non è più soggetto neppure all’imposta sostitutiva del 10%.

Il riferimento è ai piani che mettono a disposizione del dipendente, anche in forma di voucher, un paniere di 'utilità' tra i quali questi può scegliere le più rispondenti alle proprie esigenze, dai servizi di educazione, istruzione e ricreazione per i figli - centri estivi, gite didattiche, baby-sitting, borse di studio - all'assistenza sociale e sanitaria di familiari anziani o non autosufficienti.

> Circolare Agenzia Entrate n. 28/E del 16 giugno 2016