Editoria: la Legge 16 luglio 2012, n. 103 in Gazzetta Ufficiale

Newspaper - foto di UvaFragolaIn vigore dal 21 luglio le 'Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale'. Il testo del Dl n. 63 del 18 maggio 2012 coordinato con la Legge di conversione n. 103 del 16 luglio 2012 è stato pubblicato in GURI.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012 , n. 63

Testo del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 117 del 21  maggio  2012),  coordinato  con  la
legge di conversione 16 luglio  2012,  n.  103  (in  questa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
riordino dei contributi alle imprese  editrici,  nonche'  di  vendita
della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita'  istituzionale».
(12A08154) 
 
                               Art. 1 
 
 
        Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria 
 
  1.  In  attesa  della  ridefinizione  delle   forme   di   sostegno
all'editoria, le disposizioni  del  presente  decreto  sono  volte  a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse,  attraverso  meccanismi  che
correlino il contributo per  le  imprese  editoriali  agli  effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma  3,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno  2013,  le  imprese
editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  ((  nonche'  ))  le
imprese di cui all'articolo 153, comma 4,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, fermi restando tutti  gli  altri  requisiti  di  legge,
possono richiedere i relativi  contributi  a  condizione  ((  che  la
testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura  di
almeno il 25 per cento delle copie  distribuite  e,  per  le  testate
locali,  nella  misura  di  almeno  il  35  per  cento  delle   copie
distribuite.)) Si considera testata nazionale quella  distribuita  in
almeno (( tre regioni )) e con una percentuale  di  distribuzione  in
ciascuna  regione  non  inferiore  al  5  per  cento  della   propria
distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le
modalita' e  le  condizioni  contrattuali  che  regolano  l'eventuale
affitto o acquisto della testata. 
  3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si  intendono  quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non  esclusivi,
tramite  contratti  con  societa'  di  distribuzione   esterne,   non
controllate  ne'  collegate  all'impresa  editrice   richiedente   il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse  e  vendute  tramite  strillonaggio,  quelle
oggetto di vendita in blocco, da  intendersi  quale  vendita  di  una
pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse  al  calcolo
le copie  vendute  mediante  abbonamento  sottoscritto  da  un  unico
soggetto per  una  pluralita'  di  copie,  qualora  tale  abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia  inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina.  Sono  altresi'  ammesse  le
copie cedute in connessione con il versamento  di  quote  associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti  a  prodotti  editoriali
mediante espressa doppia opzione. 
  4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: 
    a)  le  cooperative  editrici,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici,  grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e  abbiano  la  maggioranza
dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  mantenendo  il   requisito   della   prevalenza   dei
giornalisti.(( Le cooperative devono comunque essere in possesso  del
requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di  riferimento
dei contributi; )) 
    b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le  imprese  di
cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, se editrici di  quotidiani,  abbiano  impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5  dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto  di
lavoro a tempo  indeterminato;  se  editrici  di  periodici,  abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo,  almeno  3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente  assunti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
    c) i dati relativi  alla  tiratura,  alla  distribuzione  e  alla
vendita,  nelle  loro  differenti  modalita',  siano   attestati   da
dichiarazioni  sostitutive  di  atto   notorio,   rese   dal   legale
rappresentante  dell'impresa,  e   siano   comprovati   da   apposita
certificazione analitica rilasciata  da  una  societa'  di  revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. 
  5.  L'obbligo  della  relazione  di  certificazione  dei   bilanci,
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 2 dicembre 1997,  n.  525,  per  le  imprese  che  editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,  si  estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie  di  vendita.  Le  autorita'  diplomatiche  o
consolari competenti ai sensi del medesimo  articolo  6  acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione  del
contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo  3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica  a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti. 
  7. Le domande relative al  credito  di  imposta  sulla  carta,  per
l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, si intendono regolarmente  pervenute,  purche'  inviate
mediante raccomandata postale o tramite posta  certificata  entro  la
data di scadenza prevista dal relativo bando. 
  (( 7-bis. A decorrere dai contributi  relativi  all'anno  2012,  il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge  7  agosto  1990,  n.  250,  non  e'  richiesto  alle
cooperative di  giornalisti  che  si  costituiscono  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al  contratto  di
cessione in uso ovvero acquistino la testata  che  ha  avuto  accesso
entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n. 223. Le cooperative di  giornalisti  sono  esentate
dalla condizione prevista dall'articolo 1,  comma  460,  lettera  a),
della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  nel  caso  di  subentro  al
contratto di cessione in uso della testata. 
  7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  17  maggio
1999, n. 153, dopo le parole: «imprese strumentali» sono inserite  le
seguenti:  «,  delle  cooperative  che  operano  nel  settore   dello
spettacolo, dell'informazione e del tempo libero». )) 

        
      
 
 
                            (( Art. 1 bis 
 
 
              Contributi a favore di periodici italiani 
                        pubblicati all'estero 
 
  1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo  del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  nel
rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a  decorrere  dai
contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata  la  corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno,  di
contributi a favore di periodici italiani  pubblicati  all'estero  da
almeno  tre  anni  e  di  pubblicazioni   con   periodicita'   almeno
trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente  all'estero  da
almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo  oneroso  per  le
pubblicazioni on line. 
  2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma  1
e'  determinata  tenendo  conto  della  loro  diffusione  presso   le
comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della
lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla  promozione
del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa. 
  3.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e  le
modalita' per la concessione  dei  contributi  di  cui  al  comma  1,
tenendo conto del numero  di  uscite  annue,  del  numero  di  pagine
pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale,  e
riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo  di  cui
al  comma  1  alle  testate  che  esprimono  specifiche  appartenenze
politiche, culturali e religiose. 
  4.  E'  istituita  una  commissione  incaricata  di  accertare   la
sussistenza dei requisiti di  ammissione  ai  contributi  di  cui  al
presente articolo e  di  deliberarne  la  liquidazione,  composta  da
rappresentanti della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministero  degli  affari  esteri,  in   pari   numero,   nonche'   da
rappresentanti del  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,
della Federazione unitaria della stampa  italiana  all'estero,  della
Federazione  nazionale  della  stampa  italiana  e   della   Consulta
nazionale delle associazioni  di  emigrazione.  Ai  componenti  della
commissione non spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese  comunque
denominato ed  alle  spese  di  funzionamento  si  provvede  con  gli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato. )) 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  spettano  nei  limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, (( salvo quanto disposto
dal comma 4 del presente articolo. )) In caso di insufficienza  delle
risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  ridotti
mediante riparto proporzionale. 
  2. A decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2012,  per  le
imprese di cui all'articolo 3, commi  2,  2-bis,  2-ter  e  2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nonche'  per
le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il  contributo,  che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno  2010,  e'  cosi'
calcolato: 
    (( a) una quota fino al 50 per  cento  esclusivamente  dei  costi
sostenuti per  il  personale  dipendente,  calcolati  in  un  importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui  rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto  di
lavoro a tempo indeterminato, per  l'acquisto  della  carta,  per  la
stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie  di  stampa  e
per la distribuzione. )) I predetti costi devono essere  direttamente
connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale  per  la  produzione
della testata per la quale si richiedono i contributi ed  i  relativi
pagamenti devono essere  effettuati  tramite  strumenti  tracciabili.
Essi  devono  risultare  dal  bilancio  di   esercizio   dell'impresa
richiedente i contributi  e  dal  relativo  prospetto  analitico  dei
costi.  Tale  prospetto   deve   far   parte   della   relazione   di
certificazione del  bilancio,  corredata  dell'idonea  documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera  g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250. Non sono  comunque  ammissibili  i
costi sostenuti dalle imprese  editrici  per  l'acquisto  di  servizi
editoriali consistenti  nella  predisposizione,  anche  parziale,  di
pagine del giornale e  per  attivita'  di  consulenza.  ((  L'importo
complessivo di tale  quota  non  puo'  comunque  essere  superiore  a
2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a  1.500.000  euro  per  i
quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  250,
ed a 300.000 euro per i periodici. Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti le condizioni, i termini e  le  modalita'  di  applicazione
della presente lettera; )) 
    (( b) una quota fino a 0,25 euro per ogni  copia  venduta  per  i
quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali  e  a  0,40
euro per  i  periodici.  ))  Tale  quota  non  puo'  comunque  essere
superiore  all'effettivo  prezzo  di  vendita  di   ciascuna   copia.
L'importo complessivo di tale quota di contributo non  puo'  comunque
essere superiore a (( 3.500.000 euro )) per i quotidiani e a  200.000
euro per i periodici. (( Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  le
condizioni, i termini e le modalita' di applicazione  della  presente
lettera. )) 
  3. Per copie vendute si intendono quelle cedute  a  titolo  oneroso
presso le edicole o punti di vendita  non  esclusivi,  o  spedite  in
abbonamento a titolo  oneroso,  purche'  considerate  ammissibili  in
conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3. 
  4. Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3, comma 3, della  legge  7  agosto  1990,  n.  250.  Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell'importo  stanziato,  per  i  contributi  diretti  alla
stampa, sul pertinente capitolo del  bilancio  del  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate,  si
procede   alla   liquidazione   del   contributo   mediante   riparto
proporzionale tra gli aventi diritto. 
  5. Le agenzie d'informazione radiofonica di  cui  all'articolo  53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento  dei  costi  sostenuti  per  il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa' di revisione iscritta nell'apposito  albo  tenuto  dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 
  ((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1,  lettera  b-bis),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno
2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai  sensi  della  legge  7  agosto
1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo  fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla  legge
14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in  tal  caso  prioritariamente
nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  per  il  riparto
percentuale fra gli aventi diritto. )) 
  6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le
parole: «70 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «40  per
cento». Al comma 2 del medesimo articolo  le  parole:  ((  «l'80  per
cento» )) sono sostituite dalle seguenti: (( «il 50 per cento». )) 
  7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla
disciplina di cui all'articolo  48-bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602.  Il  termine  per  la
conclusione del procedimento relativo all'erogazione  dei  contributi
scade il 31 marzo dell'anno  successivo  a  quello  di  presentazione
delle relative domande. A tale  data  il  provvedimento  e'  adottato
comunque sulla base delle  risultanze  istruttorie  acquisite,  ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite. 
  8.  Ai  componenti  della  Commissione  tecnica-consultiva  di  cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto  1981,  n.  416,  rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                          Editoria digitale 
 
  1. Le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  le  imprese  di  cui
all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
nonche'  le  imprese  di  cui  all'articolo  20,  comma  3-ter,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, (( che
abbiano percepito i contributi per l'anno 2011, )) possono continuare
a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non
unicamente, in formato digitale. (( La testata deve  comunque  essere
accessibile on line, anche a titolo non  oneroso,  e  deve  garantire
un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta  per
almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari  ad  almeno
240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali,
18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. )) 
  2. Al fine di favorire l'ampliamento e  la  diversificazione  delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1,  e'  consentita
la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in  formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di  cui  all'articolo
1, comma 2. (( Ai  fini  degli  adempimenti  relativi  all'iscrizione
della testata in formato digitale  al  registro  degli  operatori  di
comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001,  n.
62.  La  medesima  esenzione  ivi  prevista  si  applica  anche   con
riferimento agli  obblighi  di  cui  all'articolo  6  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47.  Qualora  la  testata  sia  pubblicata  sia  in
edizione cartacea sia in edizione digitale,  con  lo  stesso  marchio
editoriale, l'impresa non e' tenuta  all'iscrizione  di  entrambe  le
testate ma solo a  dare  apposita  comunicazione  al  registro  degli
operatori di comunicazione. )) 
  3.  Fermo  restando  il  rispetto  dei   tetti   massimi   previsti
dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e' suddiviso in una quota  pari,  per  i  primi  due
anni, al 70 per cento dei costi  sostenuti  ed  una  quota  calcolata
sulla base di 0,10 euro per  ogni  copia  digitale,  ove  venduta  in
abbonamento.  Tale  quota  non   puo'   comunque   essere   superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel  caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i  costi  di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell'articolo 2, concorrono con  quelli  relativi  alla  edizione  in
formato digitale, (( nei limiti dell'importo complessivo  di  cui  ))
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  4.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2013,  fermi
restando i requisiti di cui  al  comma  1,  per  testate  in  formato
digitale si  intendono  quelle  migrate  a  un  sistema  digitale  di
gestione di contenuti unico, dotate di  un  sistema  di  gestione  di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti  concessionari
di  spazi  pubblicitari  digitali,  di  un   sistema   che   consenta
l'inserimento di commenti da parte  del  pubblico,  con  facolta'  di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso  dispositivi  mobili.  Nel  caso  in  cui  la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi' dotate di un sistema di  pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti  a  pagamento,
nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento  digitali.  L'effettiva  dotazione   dei   sistemi   e   la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto,  per
ciascuna annualita', di apposita dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa richiedente i contributi. 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  3,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura  non  regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  specificate  le
tipologie dei costi  ammissibili  per  la  pubblicazione  in  formato
digitale.  Tale  decreto  e'  aggiornato  periodicamente,  anche  per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali. 
  (( 5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui  al  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177, dopo le  parole:  «dall'editoria  elettronica  e
annuaristica anche per il  tramite  di  internet»  sono  inserite  le
seguenti: «, da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori  di  ricerca,
da piattaforme sociali e di condivisione,». )) 
  (( 5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera  a),  numero  5),  della
legge  31  luglio  1997,  n.  249,  dopo  le  parole:   «le   imprese
concessionarie  di  pubblicita'  da  trasmettere  mediante   impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere  su  giornali  quotidiani  o
periodici,» sono inserite le seguenti: «sul web e  altre  piattaforme
digitali fisse o mobili,». )) 

        
      
                            (( Art. 3 bis 
 
 
       Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni 
 
  1.  Le  testate  periodiche  realizzate  unicamente   su   supporto
informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i
cui editori non abbiano fatto domanda di  provvidenze,  contributi  o
agevolazioni pubbliche e che conseguano  ricavi  annui  da  attivita'
editoriale non superiori a  100.000  euro,  non  sono  soggette  agli
obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8  febbraio  1948,  n.
47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive
modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62,  e
ad esse non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, e successive modificazioni. 
  2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale  si
intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e  vendita  in  qualsiasi
forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti  a  pagamento,  da
pubblicita'  e  sponsorizzazioni,  da  contratti  e  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati. )) 

        
      
                               Art. 4 
 
 
            Modernizzazione del sistema di distribuzione 
            e vendita della stampa quotidiana e periodica 
 
  1. Per favorire la modernizzazione del sistema di  distribuzione  e
vendita della stampa  quotidiana  e  periodica,  per  assicurare  una
adeguata  certificazione  delle  copie  distribuite   e   vendute   e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta  elettronica,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e  periodici  attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici  basati
sulla lettura del codice a barre.  ((  La  gestione  degli  strumenti
informatici e della rete telematica e' svolta, in  maniera  condivisa
ed unitaria, con  la  partecipazione  di  tutti  i  componenti  della
filiera  distributiva,  editori,  distributori  e  rivenditori,   che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della  rete,  la  gestione
dati e i  costi  di  collegamento.  ))  Per  sostenere  l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per  un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ovvero  del  Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite  massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti  dai  risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo  non  superiore  a  10  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni.  Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla  fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del  previsto  limite  di
spesa e al relativo monitoraggio. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma  4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si  rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane  S.p.A.  relativo
all'applicazione  delle  tariffe  agevolate  per  la  spedizione  dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al  31  marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012  per  gli  invii
non omologati destinati alle aree extraurbane,  ((  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  ))  21  ottobre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe
per le spedizioni di prodotti editoriali,  ad  esclusione  dei  libri
spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.  Resta  ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della  determinazione  dei
rimborsi in favore della  societa'  Poste  Italiane  S.p.A.,  per  il
periodo compreso tra  il  14  agosto  ed  il  31  dicembre  2009.  ((
Dall'applicazione del presente comma devono  derivare  risparmi  pari
almeno  a  10  milioni  di   euro.   Conseguentemente,   e'   ridotta
l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato  nel
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al precedente periodo,  da  accertarsi  con  apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ovvero   del
Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse  del
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al  comma  1,  nonche'
per le  ulteriori  politiche  di  sostegno  e  sviluppo  del  settore
editoriale. )) 
  4.  I  rivenditori  di  quotidiani  e  periodici  possono  svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e  per  il
tramite di un idoneo sistema informatico. 
  5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: 
  a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi  delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4; 
  b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; 
  c) essere operativo su tutto il territorio nazionale. 
  6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4  non  devono
derivare (( nuovi o maggiori ))oneri a carico della finanza pubblica. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Pubblicita' istituzionale 
 
  1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione  della
spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione  di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale  promosse
dalle amministrazioni  centrali  dello  Stato,  il  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri fornisce, entro il  30  aprile  di  ogni  anno,  criteri  ed
indicazioni  di  riferimento  per  l'efficientamento  della  suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e  dei  dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  2. Le amministrazioni centrali dello Stato  procedono  all'acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei  criteri  forniti  dal
Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  e  alle  condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto  dell'interesse
pubblico  alla  piu'   estesa   veicolazione   ai   cittadini   delle
informazioni  di  carattere  istituzionale,  le   concessionarie   di
pubblicita' sono tenute ad applicare alla  Presidenza  del  Consiglio
dei  Ministri  la  tariffa  basata  sul  costo  unitario  piu'  basso
applicato sul mercato al momento della stipula  dell'accordo  quadro,
che viene rinnovato annualmente. 

        
      
                            (( Art. 5 bis 
 
Semplificazioni  in  materia  di  editoria  per  le  associazioni  ed
  organizzazioni senza fini di  lucro  e  le  associazioni  d'arma  e
  combattentistiche 
  1. Al fine  di  semplificare  il  quadro  normativo  relativo  alle
tariffe postali  per  la  spedizione  di  prodotti  editoriali  e  di
promuovere lo sviluppo  dell'editoria  non  profit,  alle  spedizioni
postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche  finalizzate
alla raccolta di fondi, spedite in  abbonamento  postale,  effettuate
dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro  individuate
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
successive   modificazioni,   e   dalle   associazioni    d'arma    e
combattentistiche, puo'  essere  applicato  il  medesimo  trattamento
tariffario previsto, a favore dei soggetti  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del  2003,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto  del  Ministro
delle  comunicazioni  13  novembre  2002,  recante  «Prezzi  per   la
spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al  registro
nazionale della stampa e non rientranti nella categoria 'no profit'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  291  del  12  dicembre  2002.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e  non  si  applica  la
disposizione  relativa  ai  rimborsi  alla  societa'  Poste  italiane
S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2004, n. 46. )) 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
  b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica
25 novembre 2010, n. 223; 
  c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della  legge
7 agosto 1990, n. 250; 
  d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  d-bis)(( gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416; )) 
  d-ter)(( l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62; )) 
  d-quater)(( il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio
1983, n. 48. )) 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.