Decreto flussi: la circolare n. 14/2010 del ministero per ammettere lavoratori stranieri nel 2010

Lavoro agricolo - Foto di Dennis KellerCon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale è stato autorizzato l'ingresso in Italia di 80mila lavoratori extracomunitari stagionali per il 2010, che saranno impiegati prevalentemente nei settori dell'agricoltura e del turismo, analogamente a quanto accaduto negli anni scorsi.

I Paesi di provenienza sono:

  • Serbia;
  • Montenegro;
  • Bosnia-Erzegovina;
  • Repubblica ex jugoslava di Macedonia;
  • Kosovo;
  • Croazia;
  • India;
  • Ghana;
  • Pakistan;
  • Bangladesh;
  • Sri Lanka;
  • Ucraina.

Inoltre sono ammessi i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto) e i cittadini titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

La ripartizione dei lavoratori sul territorio è stata effettuata dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 14/2010, tenendo conto del fabbisogno di manodopera stagionale straniera segnalato dalle Regioni e dalle direzioni provinciali del lavoro,  ma anche delle richieste di lavoratori stagionali pervenute nel 2009 agli sportelli unici per l'immigrazione.

Restano da attribuire 6.870 ingressi, per rispondere ad eventuali ulteriori fabbisogni territoriali, e altri 4.000 per la realizzazione di progetti avviati dalla Direzione generale dell'immigrazione nell'ambito di forme di collaborazione internazionale.

Inoltre sono previste 4.000 quote per il lavoro autonomo, di cui 1.500 possono riguardare la conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. 

Le domande di assunzione dei lavoratori stagionali potranno essere presentate per via telematica a partire da oggi,  21 aprile, e fino alle 24 del 31 dicembre 2010.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 14/2010

DECRETO PCDM 1 aprile 2010 

 IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;
Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, come modificato
dall'art. 10-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel
documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Considerato che il documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Rilevato che e' necessario definire la quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare,
per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi, in via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita';
Tenuto conto, altresi', del fabbisogno di lavoratori autonomi,
provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali e
artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;
Ravvisata, inoltre, la necessita' di prevedere una quota per
l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali
residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente
la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita';

Decreta:

Art. 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e
Ucraina;
b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei
seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto;
c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009.
Art. 2 

1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori
extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, e' consentito
l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti
categorie; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di
societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di
alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e
privati, nonche' artigiani purche' questi ultimi provengano da Paesi
extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti
effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad
un massimo di 1.500 unita', le conversioni di permessi di soggiorno
per motivi di studio e formazione professionale in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del
Trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione
firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di
lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.
Art. 3 

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di
lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono
ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 23 del testo unico
sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nel Paese di origine.
Roma, 1° aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi


Il Ministro dell'interno
Maroni


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi