D.lgs. 626/94: norme per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività produttiva, è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
I risultati della valutazione dei rischi vengono raccolti in un documento, insieme alle misure di prevenzione e di protezione individuate e a quelle da implementare per garantire un progressivo miglioramento dei livelli di sicurezza.
Inoltre il datore di lavoro designa il responsabile e gli addetti del Servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda.
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori sono tenuti ad osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale, utilizzando correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza.
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scegliere macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Gli installatori e montatori di impianti e altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
Il datore di lavoro gestisce i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, programma i relativi interventi e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro o prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza, che viene individuato direttamente dai lavoratori al loro interno nella aziende che occupano sino a 15 dipendenti, mentre viene scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali nel caso di aziende con più di 15 dipendenti.
Informazione e formazione dei lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale e all'attività da lui svolta, oltre che sulle misure di protezione adottate e le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori.
La formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie e sostanze pericolose e in ogni caso deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi.
Il datore di lavoro provvede affinché le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza. Inoltre ha il compito di disporre e verificare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e al controllo del loro funzionamento.
Nello scegliere le attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e quelli derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse, preoccupandosi che il loro utilizzo sia sicuro dall'installazione alla manutenzione e alla loro disposizione nell'ambiente di lavoro.
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione, mentre i lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro e utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute.
Il datore di lavoro si impegna ad evitare o perlomeno ridurre l’utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro e, qualora non sia tecnicamente possibile, provvede affinché la produzione e l'utilizzo di questi agenti avvengano in un sistema chiuso e il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore possibile.
Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute.
- D.lgs n. 626/94 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269 /CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Legge n. 248/2006 - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione dei luoghi di lavoro;
- Legge n. 123/2007 - Misure in tema di tutela e sicurezza delega al governo per la riformulazione del TU;
- D.lgs n. 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro