Parlamento UE: ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'elettricita' e del gas

Foto di Joakim AleksanderAdottati oggi due direttive e tre regolamenti che prevedono una ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas e rafforzano i diritti dei consumatori. Il pacchetto legislativo intende anche garantire il servizio universale, in particolare ai clienti vulnerabili. La questione della separazione delle reti di trasmissione dalle altre attività è stata risolta prevedendo, per le imprese integrate verticalmente, il ricorso a gestori indipendenti.
Una prima direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza.
 
La seconda direttiva  stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

 
Separazione delle attività di trasmissione e produzione
foto di Aatu LiimattaSulla separazione delle attività di trasmissione e di produzione (Unbundling), il compromesso raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, sia per il mercato dell'elettricità (per il quale chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas, tra tre opzioni:

  • separazione integrale della proprietà,
  • ricorso a un Gestore di sistema indipendente (ISO - Indipendent system operator) oppure
  • a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Indipendent Transmission Operator).

In linea di principio, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare la separazione integrale della proprietà:  uno soggetto giuridico non potrà controllare un'impresa che esercita l'attività di generazione, produzione o l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema di trasmissione e trasporto, e viceversa.

Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente (ISO), si consente la conservazione della proprietà della rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e soggetto all'approvazione della Commissione.  Il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione.

Garanzia del servizio universale
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete.
 
Diritti dei consumatori
La nuova normativa prevede che i clienti abbiano il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore.  Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020.
 
Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. Dovranno poi garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un mediatore dell'energia ai fini di un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.
 
Agenzia e Rete Europea
Il Parlamento ha anche approvato un regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale.
 
Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, sono create una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST). Le REGST dovrebbero tra l'altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti. All'Agenzia è affidato il compito di controllare l'esecuzione dei compiti da parte della REGST.
 
Per quanto riguarda il gas, la direttiva sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato europeo del gas naturale mediante una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'Agenzia.
 
Per approfondire: Sito della Commissione sul terzo pacchetto energetico