Tirocini: le linee guida con i requisiti minimi - L 92-2012

Tirocinante - foto di pennstateliveIl Ministero del Lavoro pubblica le linee guida sui tirocini, frutto dell'accordo tra Governo e Regioni sugli standard minimi per evitare un uso distorto dell'istituto. Tra le novità introdotte dal documento, previsto dalla riforma Fornero (legge 92/2012), indennità di partecipazione non inferiori a 300 euro e divieto di utilizzare i tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di maggiore attività o quelli assenti per malattia, maternità o ferie.

Le linee guida definiscono i tirocini una misura di politica attiva consistente in formazione e orientamento al lavoro, che non si configura come un rapporto di lavoro ed è finalizzata all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento e reinserimento lavorativo.

Tipologie

I tirocini si attivano mediante una convenzione stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti e rientrano in tre tipologie:

  • tirocini formativi e di orientamento, di durata non superiore a 6 mesi, rivolti a soggetti che abbiano conseguito un titolo entro i 12 mesi precedenti e diretti a guidarli nelle scelte professionali e a migliorarne l’occupabilità nel passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro;
  • tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, svolti - per un periodo massimo di 12 mesi - da inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché da beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e finalizzati al recupero occupazionale;
  • tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento, effettuati da disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. La durata massima è fissata in 12 mesi per i soggetti svantaggiati, in 24 mesi per persone con disabilità.

I periodi indicati per ciascuna tipologia possono essere prorogati e, in caso di maternità o malattia pari o superiore ad 1/3 della durata, è possibile una sospensione del tirocinio che non concorre al computo della durata massima.

Soggetti promotori

I soggetti promotori dei tirocini, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, possono essere:

  • università e scuole superiori, sia pubbliche che private, abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
  • servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
  • centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
  • comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
  • soggetti autorizzati all'intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003.

Soggetti ospitanti

A ospitare i tirocinanti possono essere sia soggetti pubblici che privati, in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di collocamento obbligatorio, che non abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti, ad esclusione di quelli per giusta causa, nè abbiano in essere sospensioni o riduzioni di orario lavorativo a causa di procedure di cassa integrazione con riguardo a lavoratori dipendenti impegnati nella medesima unità operativa del tirocinante e in attività ritenute equivalenti.

Condizioni

Il documento prevede per tutti i tirocinanti almeno 300 euro di indennità di partecipazione, oltre alla copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi, e richiede la presenza di un referente o tutor sia da parte del soggetto promotore che di quello ospitante. E' escluso il ricorso al tirocinio nel caso di attività lavorative a bassa specializzazione per le quali non sia necessario un periodo formativo, per sostituire lavoratori temporaneamente assenti e per far fronte a picchi di attività.

Prossimi passi

Le Regioni e le Province sono tenute ad adeguare la propria normativa agli standard minimi concordati entro sei mesi dalla data dell’accordo, siglato con il Governo il 24 gennaio 2013.

Inoltre, le parti si sono impegnate a individuare degli strumenti per incentivare i soggetti ospitanti a convertire i tirocini in contratti di lavoro.

Links

Legge 28 giugno 2012 , n. 92

Linee guida tirocini