Fondo garanzia Pmi: presto in Guri il decreto del 23 novembre 2012 con i criteri di ammissione

EuroAggiornato al 7.12.2012 Sarà pubblicato a giorni in Gazzetta ufficiale il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le nuove condizioni di ammissibilità al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Il fondo - istituito dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 - è destinato alle Pmi e riguarda qualunque operazione finanziaria nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

Il decreto ammette alla garanzia diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, in relazione a:

  • operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
  • operazioni di anticipazione dei crediti verso la Pa,
  • operazioni sul capitale di rischio;
  • operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
  • altre operazioni finanziarie.

A poterla richiedere, previo accreditamento attraverso richiesta scritta al Gestore – MCC, sono:

  • le banche, anche in qualità di capofila di pool di banche;
  • gli intermediari;
  • le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo (SFIS);
  • le società di gestione del risparmio (SGR) e le società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischio.

I beneficiari finali ammissibili alla garanzia diretta sono le imprese che operano nei settori:

  • agricoltura, caccia e silvicoltura, con riferimento ad alcune categorie della classificazione Ateco 2002 e solo se l’attività è esercitata a titolo principale sulla base del Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative e se il soggetto beneficiario finale non è iscritto nella sezione imprese agricole della CCIAA,
  • estrazione di minerali, tranne categorie quali, ad esempio, l'estrazione di minerali di ferro,
  • attività manifatturiere, salvo alcune categorie escluse, quali, ad esempio, la fabbricazione di prodotti di cokeria e la siderurgia,
  • produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua,
  • costruzioni,
  • commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa,
  • alberghi e ristoranti,
  • trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, salvo esclusioni, quali i trasporti aerei e marittimi,
  • attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altre attività professionali e imprenditoriali,
  • istruzione,
  • sanità e assistenza sociale,
  • altri servizi pubblici, sociali e personali.

Per le operazioni finanziarie a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni, la garanzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie; la norma si applica anche a favore di:

  • beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • imprese femminili;
  • beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;
  • beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;
  • imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Per questi stessi beneficiari, il Ministero ha previsto che l’importo massimo garantito sia pari a 2,5 milioni di euro. Per altre operazioni e beneficiari la copertura scende, per varie fasce, fino al 30%, e l’importo massimo garantito è pari a 1,5 milioni di euro.

La richiesta di ammissione deve pervenire al Gestore - MCC entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione dell’operazione da parte dei soggetti richiedenti.

Le disposizioni del decreto, invece, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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Fondo di garanzia

Decreto del 23 novembre 2012

Allegato 1 - condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale.

Allegato 2 - criteri di valutazione economico – finanziaria delle imprese per l’ammissione delle operazioni.

Aggiornamento del 7.12.2012

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministro dello sviluppo economico avvisa che il decreto del 23 novembre 2012, con cui sono state approvate le nuove condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consultabile sul sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it.