Jobs Act Partite Iva – le richieste dei lavoratori autonomi
Acta, Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni chiedono ulteriori modifiche al Jobs Act per i lavoratori autonomi
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Le associazioni dei professionisti e degli autonomi Acta (Associazione consulenti terziario avanzato), Alta Partecipazione, Confassociazioni e Confprofessioni intervengono in audizione alla Camera sul cosiddetto Jobs Act per le partite Iva, il ddl collegato alla legge di Stabilità 2016 per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e la promozione del lavoro agile, cioè organizzato in maniera flessibile in termini di orari e di sede di svolgimento delle attività.
Dopo l'approvazione da parte del Senato, che ha apportato diverse modifiche alla versione originaria del disegno di legge, la commissione Lavoro di Montecitorio ha infatti avviato una serie di audizioni per discutere il testo con i soggetti interessati dal provvedimento.
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Le novità del ddl per il lavoro autonomo
Tra le novità del disegno di legge vi è un pacchetto di agevolazioni fiscali per incoraggiare la formazione di professionisti e lavoratori autonomi. Il ddl stabilisce infatti la deducibilità integrale delle spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (nel limite di 10mila euro all’anno) e delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati (nel limite di 5mila euro l'anno).
Integralmente deducibili anche le spese relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute durante lo svolgimento di un incarico e i costi per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Il testo stabilisce la nullità, in quanto abusive, delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza un preavviso adeguato o di concordare termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come abusivo è il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
In linea con le richieste delle associazioni durante l'esame del testo al Senato, Palazzo Madama ha inoltre esteso la disciplina sui tempi di pagamento tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi anche alle transazioni con la Pubblica amministrazione, i cui pagamenti non potranno superare i sessanta giorni.
A sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, invece, il testo interviene sulla disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, né titolari di trattamento pensionistico, estendendo la durata del congedo parentale da tre a sei mesi e l’arco temporale entro il quale può essere fruito fino al terzo anno di vita del bambino, anziché entro il primo.
Il ddl ammette al trattamento di maternità le lavoratrici iscritte alla Gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro e autorizza la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli autonomi che prestano la loro attività in via continuativa in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.
Ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata Inps, inoltre, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e quelli connessi a gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera.
Il testo aumenta inoltre la tutele per le invenzioni dei lavoratori autonomi, con il riconoscimento dei diritti di utilizzazione economica al professionista e non al committente, e prevede deleghe al Governo:
- in materia di rimessione agli iscritti alle professioni ordinistiche di una serie di funzioni della PA, come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica,
- per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali,
- in tema di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche, con l'obiettivo di abilitare gli enti di previdenza di diritto privato relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi ad attivare, oltre alle prestazioni di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche prestazioni sociali di sostegno al reddito.
Previsti poi uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso tutti i centri per l'impiego e i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e misure per aumentare la partecipazione dei professionisti agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare. Ribadita, infine, l'equiparazione dei professionisti alle PMI ai fini dell'accesso ai fondi strutturali europei, ammettendone anche la partecipazione ai bandi attraverso reti di imprese e consorzi.
Per quanto riguarda il secondo Capo del disegno di legge, relativo alla promozione del cosidetto 'lavoro agile', si stabilisce che lo svolgimento delle attività in questa modalità sia oggetto di un apposito accordo, garantendo al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e l'accesso agli incentivi fiscali o contributivi riconosciuti per gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
Infine, il ddl incrementa di 4,5 milioni per il 2017, di 1,9 milioni per il 2018 e di 4,5 milioni a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile del lavoro subordinato a tempo indeterminato, istituito dalla Legge n. 208-2015.
Le richieste delle associazioni di professionisti e autonomi
Pur soddisfatte delle modifiche introdotte durante il passaggio al Senato e in generale dell'attenzione riservata al mondo dei professionisti e dei lavoratori autonomi, le associazioni hanno sollecitato una serie di cambiamenti per migliorare ulteriomente il testo.
Sul tema della malattia, ad esempio, ACTA ha chiesto di rivedere il riferimento alle malattie oncologiche e gravi che comportino a un'inabilità temporanea del 100% dal momento che in genere l'inabilità temporanea non viene valutata in gradi e che i medici potrebbero avere difficoltà a certificarla. Inoltre, ACTA chiede un aumento degli importi dell'indennità ospedaliera e la garanzia di versamenti figurativi nel periodo di malattia, come previsto per i lavoratori dipendenti.
Positiva secondo tutte le associazioni la norma che ammette le lavoratrici autonome al trattamento di maternità indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, con la richiesta però di calcolare l'importo sul secondo anno precedente la maternità, come già previsto per le lavoratrici iscritte agli ordini, dal momento che nell'anno immediatamente precedente il reddito potrebbe essere più basso.
Giudizio positivo anche sui congedi parentali accessibili ai padri, che dovrebbero però essere cumulabili, come per i lavoratori dipendenti, a quelli delle madri, fino a un totale di 11 mesi, anziché sei.
Quanto alla norma sui fondi europei, l'equiparazione alle PMI non dovrebbe riguardare solo il periodo 2014-2020 e la partecipazione ai contratti di rete non dovrebbe riferirsi solo all'accesso ai bandi, ma essere ammessa anche per altre attività economiche.
Richiesta poi una soglia di deducibilità, anche minima, per i contributi versati a società di mutuo soccorso o ad enti bilaterali per finanziare interventi di sanità integrativa e per gli oneri sostenuti dai professionisti per dotarsi di mezzi di pagamento tracciabili.
Associazioni divise, invece, sulla devoluzione alle professioni ordinistiche di compiti attualmente svolti dalle PA. Alta Partecipazione e Confprofessioni si dicono soddisfatte, purché il trasferimento delle attività non si traduca in un aggravio di responsabilità senza adeguate contropartite economiche.
Critica, invece, Confassociazioni, secondo cui quella sulla devoluzione è una delega in bianco, su un tema avulso dalle finalità del testo e che esclude le professioni associative generando una discriminazione tra professionisti di serie a e di serie b. La delega, secondo Confassociazioni, potrebbe anche rappresentare un tentativo di proteggere alcune professioni da quanto previsto dalla nuova direttiva Ue sulle attività professionali con il cosiddetto esercizio di trasparenza, che nel richiedere un equilibrio tra la regolamentazione di alcune professioni negli Stati membri e la sua effettiva necessità potrebbe togliere giustificazione a molte delle professioni ordinistiche esistenti.