Aiuti di Stato - regole Ue per investimenti in reti banda larga
Nell'ambito dell'incontro 'Accordo di Partenariato 2014-2020 - Piano d’Azione Aiuti di Stato', organizzato a Napoli dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sono state illustrate le regole Ue per la concessione di contributi a favore della diffusione della banda larga.
- Aiuti di Stato - guida alle regole Ue per la concessione di agevolazioni
In base al Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014 sono ritenuti compatibili con il mercato interno, e quindi ammessi senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, gli aiuti agli investimenti per lo sviluppo di reti di infrastrutture a banda larga effettuati nelle cosiddette zone bianche, cioè in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria (reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione del regime di aiuto.
Gli investimenti ammissibili comprendono:
- lo sviluppo di infrastrutture passive a banda larga;
- le opere di ingegneria civile relative alla banda larga;
- lo sviluppo di reti di base a banda larga;
- lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).
Inoltre, gli aiuti devono essere concessi sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica e assicurando che l'operatore della rete offra l'accesso attivo e passivo all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in caso di reti NGA.
Tali diritti di accesso all'ingrosso devono essere concessi per almeno sette anni, mentre il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non deve essere limitato nel tempo. Sono ammessi anche i contributi per la costruzione di cavidotti, a condizione che questi siano sufficientemente larghi da alloggiare varie reti via cavo e diverse tipologie di rete.
Il Regolamento n. 651-2014 interviene anche sulla questione del prezzo di accesso all'ingrosso, che deve basarsi sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sui parametri in uso in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro o dell'Unione europea, tenendo conto degli aiuti ricevuti da parte dell'operatore della rete.
La soglia di notifica è quella prevista per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, pari 70 milioni di euro di costi totali per la realizzazione del progetto.
Laddove l'importo dell'aiuto concesso al progetto sia superiore a 10 milioni di euro, infine, gli Stati membri sono tenuti a istituire un meccanismo di monitoraggio e di recupero delle risorse.
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Aiuti di Stato - agevolazioni per ricerca, sviluppo e innovazione
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Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651-2014
Author: miniyo73 / photo on flickr