Fondo per l'innovazione tecnologica - FIT - Legge n. 46/82
Per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale s'intendono, ai sensi della Disciplina comunitaria, quelle rivolte rispettivamente:
a) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonche' di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purche' tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, cosi' generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Le agevolazioni vengono concesse secondo una procedura valutativa, con procedimento
- a graduatoria
- a sportello
- negoziale per programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese
Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce ogni anno gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione. La gestione degli interventi (adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni) è affidata mediante gara ad una o piu' societa' o enti. Attualmente i soggetti gestori sono principalmente banche convenzionate con il Ministero. Per l'esame della validita' tecnologica dei programmi il gestore si avvale di esperti esterni, scelti dal Ministero dello sviluppo economico tra quelli iscritti in un apposito albo.
In caso di procedura negoziale l’importo complessivo dei costi ammissibili del progetto di innovazione tecnologica non deve essere inferiore a 10 milioni di euro.
I soggetti beneficiari che possono beneficiare delle agevolazioni sono:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale;
c) le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma;
e) altri soggetti individuati con i bandi emanati dal Ministero;
f) i consorzi e le societa' consortili costituiti dai predetti soggetti a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30 per cento dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.
Non sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni i soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), le imprese in difficoltà ed i soggetti che hanno avuto agevolazioni revocate, non abbiano rimborsato aiuti illegali o incompatibili e che risultino morosi su precedenti operazioni agevolate con il FIT.
Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme:
a) finanziamento agevolato;
b) contributo in conto interessi;
c) contributo diretto alla spesa.
Per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni, e' concesso un finanziamento agevolato pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione.
Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento,
Per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro, fatte salve eventuali diverse disposizioni, puo' essere concesso un contributo in conto interessi in relazione ad un finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma oggetto della domanda di agevolazioni, pari al 50 per cento dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di otto anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a quattro anni.
Oltre al finanziamento agevolato ovvero all'eventuale contributo in conto interessi, e' concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili. In aggiunta alle predette agevolazioni, possono essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese ovvero al 10 per cento nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione e' riconosciuta nella misura del 20 per cento nominale dei costi riconosciuti ammissibili.
Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi puo' essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento.
Con riferimento al finanziamento agevolato, gli interessi di preammortamento sono corrisposti annualmente, mentre il rimborso del finanziamento avviene in rate annuali costanti posticipate, la prima delle quali decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento.
Alle agevolazioni sono ammessi i programmi comportanti costi riconosciuti ammissibili non inferiori a 1 milione di euro, fatti salvi eventuali diversi limiti disposti con i bandi emanati dal MSE. Inoltre, i programmi devono avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi.
Spese ammissibili:
a) il personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
d) le spese generali imputabili all'attivita' del programma, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30 per cento del valore della voce di costo di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.
Le modalita' e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono definiti con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico. Qualora gli interventi siano attuati con la procedura valutativa a graduatoria, il Ministero dello sviluppo economico emana appositi bandi ai fini della presentazione dei progetti. Con il medesimo bando sono individuati i criteri di selezione dei progetti.
Le domande presentate su uno specifico bando emanato dal Ministero saranno sottoposte ad istruttoria per la verifica della validita' tecnologica del programma e la valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente e del programma stesso. In particolare si dovrà accertare:
a) la validita' degli obiettivi intermedi e finali del programma sotto il profilo tecnologico, con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto richiedente;
b) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' del programma tenuto conto anche delle pregresse attivita' del richiedente;
c) il sostanziale apporto diretto del soggetto beneficiario nell'ideazione e nello svolgimento del programma;
d) la validita' economico-finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditivita', alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del programma e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari;
e) la ricaduta degli effetti del programma sul mercato di riferimento ovvero il rilevante miglioramento delle condizioni ambientali;
f) l'interesse industriale all'esecuzione del programma in relazione all'impatto economico dei risultati perseguiti;
g) per le grandi imprese, il carattere di addizionalita' del programma rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca e sviluppo dell'impresa. Tale verifica dovra' riguardare anche le piccole e le medie imprese nel caso di un valore delle agevolazioni concedibili
superiore a 7,5 milioni di euro.
Le erogazioni delle agevolazioni avvengono in non piu' di tre soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25 per cento del totale delle agevolazioni concesse, puo' essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periododi attuazione del programma, non puo' superare l'80 per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 20 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati tutti gli accertamenti previsti dalla normativa sull'avvenuta realizzazione del programma.
Direttiva 10 luglio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
D.M. 5 febbraio 2009 - Modalità di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell’art. 2 , comma 2, della Direttiva 10 luglio 2008.
Aggiornamento 16.10.2012
Con Decreto del 9.08.2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15.10.2012, si è data attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT