Circolare 48/E-2008: Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 48/E del 10 luglio 2008 con cui fornisce chiarimenti sul bonus assunzioni previsto dall'art. 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008. L'agevolazione è riservata ai i datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ex art. 87, 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

Il credito d’imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”; è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Beneficiari
La circolare chiarisce che nella definizione di "datori di lavoro" rientrano tutti i soggetti che ricoprono tale qualifica in base alla vigente normativa e, pertanto, l'agevolazione spetta a tutte le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti (colf, badanti, baby sitter).

Non possono usufruire dell'agevolazione organi e ed amministrazioni dello Stato, province, comuni, ecc. 

Settori
Il credito di imposta per le nuove assunzioni è concesso in tutti i settori, con esclusione dei seguenti:
- costruzione navale,
- industria carboniera,
- trasporti.

L'esclusione del settore trasporti non riguarda però l'assunzione dei “portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e delle "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione”. Per queste due tipologie spetta quindi il bonus assunzioni.

Requisiti di ammissibilità
Per ottenere il bonus, i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro “non devono aver mai lavorato prima” oppure devono aver perso o "essere in procinto di perdere l’impiego precedente", come nel caso, ad esempio, dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in servizio presso aziende interessate da procedure fallimentari e simili.

Tali requisiti non sono richiesti per i portatori di handicap e le donne lavoratrici rientranti nella definizione di alvoratore svantaggiato.

Non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato.

Devono essere quindi rispettate

  • le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta, 
  • le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Infine  il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo. Non costituiscono causa di inammissibilità all’agevolazione per riduzione della base occupazionale i “raggiunti limiti di età pensionabile”, né le “dimissioni volontarie” o il “licenziamento per giusta causa”.
 
Cumulabilità
Il bonus non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione; il divieto del cumulo si applica anche agli aiuti che soddisfano i criteri previsti dai regimi "de minimis.
 
Procedura
I soggetti interessati all’agevolazione sono tenuti a presentare un’apposita istanza da trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.
 
Utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire “dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza”, ossia dal giorno successivo alla data in cui l’Agenzia delle entrate ne dà “comunicazione telematica”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto occupazione.
 
Aree ammesse al beneficio e determinazione del credito
Consultare
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
CIRCOLARE N. 48/E del 10 luglio 2008