Circolare 48/E-2008: Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Il credito d’imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di “lavoratore svantaggiato”; è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Beneficiari
La circolare chiarisce che nella definizione di "datori di lavoro" rientrano tutti i soggetti che ricoprono tale qualifica in base alla vigente normativa e, pertanto, l'agevolazione spetta a tutte le seguenti categorie di contribuenti:
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti (colf, badanti, baby sitter).
Non possono usufruire dell'agevolazione organi e ed amministrazioni dello Stato, province, comuni, ecc.
Settori
Il credito di imposta per le nuove assunzioni è concesso in tutti i settori, con esclusione dei seguenti:
- costruzione navale,
- industria carboniera,
- trasporti.
L'esclusione del settore trasporti non riguarda però l'assunzione dei “portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e delle "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lettera f), punto xi) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione”. Per queste due tipologie spetta quindi il bonus assunzioni.
Requisiti di ammissibilità
Per ottenere il bonus, i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro “non devono aver mai lavorato prima” oppure devono aver perso o "essere in procinto di perdere l’impiego precedente", come nel caso, ad esempio, dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in servizio presso aziende interessate da procedure fallimentari e simili.
Tali requisiti non sono richiesti per i portatori di handicap e le donne lavoratrici rientranti nella definizione di alvoratore svantaggiato.
Non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato.
Devono essere quindi rispettate
- le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d’imposta,
- le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire “dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell’istanza”, ossia dal giorno successivo alla data in cui l’Agenzia delle entrate ne dà “comunicazione telematica”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto occupazione.