MIUR: un Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei funzionari pubblici
Criteri e modalità di attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza, istituito dall'art. 28 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il Fondo è stato istituito presso il Minstero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, dell'art. 28, comma 1, secondo il quale «al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale».
In particolare, attraverso tale strumento si erogano contributi per finanziare iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche, private, fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai fini della selezione, è prioritariamente valutato il possesso dei seguenti requisiti:
- natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro atenei (nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1, almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere sede legale in una delle regioni ricomprese nell'obiettivo stesso);
- offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in materie economiche, giuridiche, informatiche e management pubblico;
- offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di dottorati di ricerca nel campo del «management» e del «government» e di corsi in collaborazione con gli ordini professionali ed il mondo dell'impresa;
- pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del sistema universitario;
- collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di contratti e convenzioni di ricerca per la realizzazione di studi, pareri, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, coordinamento o supervisione, attività di formazione, concernenti progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico e partecipazione a progetti di formazione.
Costituiscono, inoltre, titolo preferenziale:
- la presenza, nel soggetto proponente, di una scuola superiore di studi avanzati, comunque denominata,
ovvero, - nel caso di formazione complessa, la partecipazione al soggetto proponente di istituzioni appartenenti a più di una regione.
Il numero massimo dei soggetti destinatari è di due sul territorio nazionale, di cui uno avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
Il Fondo è di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Il Decreto MIUR del 27 luglio 2011, che disciplina i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011; entro un mese, a partire da tale data, i soggetti destinatari dello strumento possono presentare domanda per l'attribuzione delle risorse disponibili, descrivendo le attività e l'offerta formativa per la quale è richiesto il finanziamento.
La selezione dei soggetti richiedenti è operata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche e sociali.
Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione è erogato all'università proponente o che abbia assunto i compiti di coordinamento, per il 70% delle risorse al momento della designazione ed per il rimanente 30% al rendiconto dopo la verifica, da parte della citata Commissione, della rendicontazione e della qualità dell'attività formativa svolta.
GURI n. 228 del 30 settembre 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 luglio 2011
Istituzione del Fondo per la formazione e l'aggiornamento della
dirigenza. (11A12604)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 28,
comma 1, secondo il quale «al fine di contribuire alla formazione e
all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione
al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilita'
connesse all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito
presso il Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento
della dirigenza»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo
all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17 recante «Riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
Considerato che ai sensi del citato art. 28, comma 3, i criteri e
le modalita' di attuazione delle disposizioni in questione e
l'individuazione dei soggetti destinatari del Fondo e' realizzata con
decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e la modalita' di
attribuzione delle risorse del Fondo per la formazione e
l'aggiornamento della dirigenza, istituito dall'art. 28 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Art. 2
Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza
1. Il Fondo e' costituito per l'erogazione di contributi per il
finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione
sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione con le regioni
e gli enti locali e dirette alla formazione e all'aggiornamento dei
funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli
enti locali in vista delle nuove responsabilita' connesse
all'applicazione del federalismo fiscale.
2. Il Fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero,
e' di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino
all'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.
Art. 3
Soggetti destinatari
1. Sono soggetti destinatari dei contributi del Fondo di cui
all'art. 2, le universita' pubbliche, private, le fondazioni tra
universita' ed enti locali, anche appositamente costituite,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Il numero massimo dei soggetti
destinatari e' di due sul territorio nazionale, di cui uno avente
sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Ai fini della selezione di cui all'art. 4, e' prioritariamente
valutato il possesso dei seguenti requisiti:
a) natura di formazione complessa che ricomprenda almeno quattro
atenei (nel caso di soggetto avente sede nelle aree delle regioni
dell'obiettivo 1, almeno il 75% dei componenti il soggetto deve avere
sede legale in una delle regioni ricomprese nell'obiettivo stesso);
b) offerta didattica di corsi di laurea e laurea magistrale in
materie economiche, giuridiche, informatiche e management pubblico;
c) offerta formativa post laurea di master di I e II livello o di
dottorati di ricerca nel campo del «management» e del «government» e
di corsi in collaborazione con gli ordini professionali ed il mondo
dell'impresa;
d) pregresse esperienze in progetti di internazionalizzazione del
sistema universitario;
e) collaborazioni con le imprese attraverso la stipula di
contratti e convenzioni di ricerca per la realizzazione di studi,
pareri, studi di fattibilita', assistenza tecnica e scientifica,
coordinamento o supervisione, attivita' di formazione, concernenti
progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli
di conferenze, predisposizione di materiale didattico e
partecipazione a progetti di formazione.
3. Costituiscono titolo preferenziale ai fini della selezione di
cui all'art. 4 la presenza, nel soggetto proponente, di una scuola
superiore di studi avanzati, comunque denominata, ovvero, nel caso di
formazione complessa, la partecipazione al soggetto proponente di
istituzioni appartenenti a piu' di una regione.
Art. 4
Domanda di finanziamento
1. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, possono presentare domanda per l'attribuzione
delle risorse del fondo.
2. La domanda per l'attribuzione delle risorse dovra' indicare il
possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, nonche' descrivere
le attivita' e l'offerta formativa per la quale e' richiesto il
finanziamento.
3. La selezione dei soggetti richiedenti e' operata da un'apposita
commissione nominata dal Ministro e formata da tre componenti scelti
tra esperti in materie giuridiche, economiche e sociali. All'atto
dell'insediamento i componenti della commissione nominano, al proprio
interno, un segretario.
4. L'istituzione della commissione avviene senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione alla
medesima non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita' ai componenti e le spese di funzionamento sono poste a
carico del predetto fondo.
5. La commissione di cui al comma 3 verifica ogni anno che lo
svolgimento del programma di formazione sia in linea con gli
obiettivi indicati dalla legge istitutiva del Fondo.
Art. 5
Erogazione del finanziamento e responsabilita'
1. Il contributo ministeriale a ciascun programma di formazione e'
erogato all'universita' proponente o che abbia assunto i compiti di
coordinamento, per il 70% delle risorse al momento della designazione
ed per il rimanente 30% al rendiconto dopo la verifica della
rendicontazione e della qualita' dell'attivita' formativa svolta da
parte della commissione di cui all'art. 4, comma 3.
2. Il soggetto destinatario del contributo e' responsabile
dell'attuazione del programma di formazione nei tempi e nei modi
stabiliti. E' individuato un coordinatore scientifico che assume le
decisioni di spesa in relazione all'andamento del programma e in
funzione del miglior raggiungimento degli obiettivi.
3. Se dalla verifica della rendicontazione e della qualita'
dell'attivita' formativa svolta emerge che i programmi non sono stati
realizzati, la commissione dichiara il beneficiario del contributo
decaduto dal finanziamento. Gli eventuali importi che il Ministero
debba recuperare dall'universita' assegnataria possono essere
compensati, in qualsiasi momento, con altre erogazioni o contributi
da versare alla medesima universita' in base ad altro titolo.
Il presente decreto, munito del visto di registrazione della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2011
Il Ministro: Gelmini