Impianti fotovoltaici: criteri per l'incentivazione
Il decreto interministeriale del 6 agosto 2010 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabilisce le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.
Il citato decreto si applica:
- agli impianti solari fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010,
- agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, che entrano in esercizio in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento con cui, successivamente, i due Ministeri, d’intesa con la Conferenza unificata, ne definiranno le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici.
Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto delle modificazioni di cui al nuovo decreto, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
In particolare, agli impianti a concentrazione che diventano operativi dopo la data di entrata in vigore del decreto del 6 agosto 2010, ovvero dopo il 25 agosto 2010, ed entro il 31 dicembre 2010, si applicano le nuove tariffe incentivanti di cui al nuovo decreto e le procedure per l’accesso alle tariffe medesime di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Il “soggetto attuatore” è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.
Il “soggetto responsabile” è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
Impianti solari fotovoltaici
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
In particolare, gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici, che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione previste;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
Ai fini dell’attribuzione delle tariffe il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui al nuovo decreto.
Impianti a concentrazione
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto del 6 agosto 2010, ovvero il 25 agosto 2010, aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti
Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista.
Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.
Successivamente, il soggetto attuatore determina e assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
Decreto interministeriale 6 agosto 2010 - Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24-08-2010