Finanziaria 2007: Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio

Gazzetta Ufficiale Italiana - immagine di Flanker Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 21 aprile 2010, n. 101, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico illustra le modalità d'intervento pubblico a sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle PMI nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di espansione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato. L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 20 luglio 2010.

Le PMI beneficiarie non devono essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.

L'intervento di cui al presente decreto si attua attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie, proposte e gestite dai soggetti intermediari, che prevedono l'utilizzo delle seguenti forme tecniche:
a)
sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;
b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;
c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere correlato all'andamento del valore economico corrente delle partecipazioni.

Il Ministero, ovvero le amministrazioni diverse che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione degli aiuti previsti dal presente decreto, provvedono alla pubblicazione di bandi o avvisi per la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di operazioni finanziarie con cui effettuare l'intervento.

Attraverso i bandi o avvisi pubblici di cui sopra sono stabiliti, in particolare:

  • gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire;
  • l'ammontare di risorse disponibili;
  • eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che possono presentare domanda di partecipazione;
  • indicazioni sulle forme tecniche dell'intervento;
  • le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
  • i criteri di selezione delle domande;
  • le modalita' con le quali verra' svolta l'attivita' di controllo e monitoraggio;
  • i dati, le informazioni e le relative modalita' di trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni finanziarie ammesse all'intervento;
  • le cause specifiche di revoca degli interventi, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento delle proposte.

Le operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, ai fini dell'ammissibilita' all'intervento di cui al presente decreto, devono rispettare le seguenti condizioni:

  • nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego della forma tecnica di cui alla suddetta lettera a), la sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non puo' superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo di investimento, ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad investimenti in PMI situate in zone assistite;
  • nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego delle forme tecniche di cui alle suddette lettere b) e c), la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50% dell'importo complessivamente investito; nel caso di fondi di garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite sottostanti e' limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali;
  • e scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di profitto;
  • la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata attraverso l'intervento di cui al presente decreto non deve essere superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi; la tranche comprende sia gli investimenti effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati;
  • gli investimenti nel capitale di rischio devono essere limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone assistite, nonche' fino alla fase start-up per le medie imprese situate in zone non assistite;
  • devono essere escluse le operazioni che prevedono la partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio, nonche' di imprese in difficolta', cosi' come definite dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'»;
  • devono essere esclusi gli aiuti in favore di attivita' connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' di esportazione, e gli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di
  • prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
  • le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di programmi proposti da PMI economicamente redditizie, sulla base di business plan dettagliati, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti, e che consentono di stimare preventivamente la redditivita' degli investimenti;
  • gli investitori privati devono essere adeguatamente rappresentati nel processo decisionale relativo agli investimenti;
  • per ogni investimento in capitale di rischio deve essere prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un piano inteso ad ottenere il massimo rendimento.

Qualora gli aiuti concessi ai sensi del presente decreto siano cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da enti e istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del 50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone assistite.

DECRETO 21 aprile 2010 , n. 101

Regime di aiuto destinato a promuovere gli investimenti nel  capitale
di rischio delle piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10G0122)

 
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ove e' previsto che il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformita'
alla normativa comunitaria;
Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e
medie imprese 2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 194 del 18 agosto 2006;
Ritenuto necessario istituire uno specifico regime di aiuto
destinato a promuovere gli investimenti nel capitale di rischio delle
piccole e medie imprese attraverso l'organizzazione di un sistema
aperto destinato ad incoraggiare gli investitori a fornire capitale
di rischio;
Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 del 1°
luglio 2008, Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale e' stato
autorizzato il predetto regime di aiuto per la promozione degli
investimenti nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota 3408 del 10 febbraio 2010;

A d o t t a


il seguente regolamento:

Art. 1


Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) PMI: le imprese come definite dalla Commissione europea con
raccomandazione 2003/361 del 6 maggio 2003 e dal decreto del
Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 di
recepimento della stessa;
b) capitale di rischio: finanziamento equity e quasi-equity ad
imprese nelle fasi iniziali della loro crescita ed espansione (fasi
seed, start-up e di espansione);
c) equity (capitale proprio): quota di partecipazione in
un'impresa, rappresentata da azioni o quote emesse per gli
investitori;
d) quasi-equity: strumenti il cui rendimento, per chi li detiene
(chi effettua l'investimento/concede il prestito), si basa
principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa
destinataria, e non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle
imprese;
e) seed capital: finanziamento dello studio, della valutazione e
dello sviluppo di un'idea imprenditoriale che precedono la fase di
start-up;
f) start-up capital: finanziamento concesso alle imprese che non
hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello
commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo
del prodotto e la commercializzazione iniziale;
g) capitale di espansione: finanziamento concesso per la crescita
e l'espansione di una societa' che puo' andare in pari o produrre
utile, allo scopo di aumentare la capacita' produttiva, favorire lo
sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante
aggiuntivo;
h) venture capital: l'investimento in imprese destinatarie non
quotate da parte di fondi di investimento che, agendo per proprio
conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni;
comprende l'early-stage capital e il capitale di espansione, ma non
include il finanziamento di sostituzione ed i buy-out;
i) fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso: indica il
fondo comune di investimento in cui l'ammontare del capitale da
sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento
dell'istituzione del fondo stesso ed il diritto al rimborso delle
quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate;
l) early-stage capital: capitale per le fasi iniziali di
un'impresa e comprende il seed capital e lo start-up capital;
m) capitale di sostituzione: acquisto di azioni o quote esistenti
di una societa' da parte di un altro organismo di investimento in
private equity o da parte di uno o piu' altri azionisti;
n) private equity: investimento nel capitale proprio di societa'
non quotate in borsa, compresi il venture capital, il capitale di
sostituzione e i buy-out;
o) buy-out ovvero acquisizione con indebitamento: acquisizione,
attraverso una trattativa o un'offerta pubblica di acquisto, di
almeno una percentuale di controllo del capitale proprio di
un'impresa da parte degli azionisti esistenti al fine di rilevarne
gli attivi e le operazioni;
p) strategia di uscita: liquidazione di partecipazioni da parte
di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano
inteso ad ottenere il massimo rendimento; comprende la vendita
commerciale, la liquidazione, il rimborso di azioni
privilegiate/prestiti, la vendita ad un altro investitore in capitale
di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita
mediante offerta pubblica;
q) zone assistite: le aree del territorio nazionale che rientrano
nel campo di applicazione delle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) o
87.3.c) del trattato CE;
r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
s) soggetti intermediari: banche e intermediari finanziari
sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonche', nel rispetto
delle norme nazionali e comunitarie applicabili, i corrispondenti
organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo
Stato comunitario diverso dall'Italia.


                               Art. 2 


Finalita' del regolamento

1. Il presente decreto individua modalita' d'intervento pubblico a
sostegno di operazioni di finanziamento nel capitale di rischio delle
PMI nelle fasi iniziali della loro crescita e nella fase di
espansione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
intermediazione finanziaria e di aiuti di Stato, anche con
riferimento ai divieti e limitazioni previsti dalla vigente normativa
comunitaria per taluni settori di attivita'. Le PMI beneficiarie non
devono essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su
un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.
2. Dall'ambito di applicazione dell'intervento di cui al presente
decreto sono esclusi gli investimenti diretti nel capitale delle PMI
da parte del Ministero, ovvero delle altre amministrazioni di cui
all'articolo 12 del presente decreto.


                               Art. 3 


Forme dell'intervento

1. L'intervento di cui al presente decreto si attua attraverso la
partecipazione di risorse pubbliche in operazioni finanziarie,
proposte e gestite dai soggetti intermediari e selezionate sulla base
della procedura di cui all'articolo 6, che prevedono l'utilizzo delle
seguenti forme tecniche:
a) sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di
tipo chiuso;
b) coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti
intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su
strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di
capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero
a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di
investimento in capitale di rischio;
c) strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari,
destinati alla acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio
delle PMI. Il rendimento di tali strumenti finanziari deve essere
correlato all'andamento del valore economico corrente delle
partecipazioni.
2. Il bando o avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 1,
indica la forma tecnica da utilizzare nell'ambito di quelle previste
al comma 1, ovvero invita i soggetti intermediari a proporre forme
tecniche, anche diverse da quelle indicate al comma 1, dai medesimi
ritenute piu' idonee ed efficaci in relazione al perseguimento delle
finalita' pubbliche indicate.
3. Nel caso in cui, a seguito della procedura competitiva stabilita
all'articolo 6, venga selezionata una operazione finanziaria in cui
sia previsto l'utilizzo di una forma tecnica non compresa tra quelle
di cui al comma 1, si avvia la procedura di verifica di
compatibilita' con il trattato CE prevista dall'articolo 7.


                               Art. 4 


Condizioni e misura dell'intervento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, le
operazioni finanziarie proposte dai soggetti intermediari, ai fini
dell'ammissibilita' all'intervento di cui al presente decreto, devono
rispettare le seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego
della forma tecnica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la
sottoscrizione di quote effettuata con risorse pubbliche non puo'
superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo di investimento,
ovvero il 70% nel caso di fondi espressamente destinati ad
investimenti in PMI situate in zone assistite;
b) nel caso in cui l'intervento sia attuato attraverso l'impiego
delle forme tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c),
la quota di partecipazione pubblica non deve superare il 50%
dell'importo complessivamente investito; nel caso di fondi di
garanzia aventi ad oggetto la concessione di garanzie su operazioni
in capitale di rischio nelle PMI, la copertura pubblica di perdite
sottostanti e' limitata al 50% degli investimenti garantiti nominali;
c) le scelte di investimento dei fondi nelle PMI devono essere
basate su criteri commerciali, ossia orientate solo a fini di
profitto;
d) la tranche di investimento in capitale di rischio finanziata
attraverso l'intervento di cui al presente decreto non deve essere
superiore, per ciascuna PMI destinataria, a 1,5 milioni di euro su un
periodo di dodici mesi; la tranche comprende sia gli investimenti
effettuati dai fondi pubblici che i coinvestimenti privati;
e) gli investimenti nel capitale di rischio devono essere
limitati fino alla fase di espansione per le piccole imprese di tutto
il territorio nazionale e per le medie imprese situate in zone
assistite, nonche' fino alla fase start-up per le medie imprese
situate in zone non assistite;
f) devono essere escluse le operazioni che prevedono la
partecipazione al capitale di imprese operanti nei settori della
costruzione navale, del carbone e dell'acciaio, nonche' di imprese in
difficolta', cosi' come definite dagli «Orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'»;
g) devono essere esclusi gli aiuti in favore di attivita'
connesse alle esportazioni, ossia gli aiuti direttamente collegati ai
quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attivita' di
esportazione, e gli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
h) le decisioni di investimento devono essere assunte a fronte di
programmi proposti da PMI economicamente redditizie, sulla base di
business plan dettagliati, che forniscono informazioni dettagliate
sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti, e che
consentono di stimare preventivamente la redditivita' degli
investimenti;
i) gli investitori privati devono essere adeguatamente
rappresentati nel processo decisionale relativo agli investimenti;
l) per ogni investimento in capitale di rischio deve essere
prevista una strategia di uscita chiara e realistica, secondo un
piano inteso ad ottenere il massimo rendimento.
2. I soggetti intermediari possono presentare, fornendo dettagliata
motivazione in relazione alla esistenza di specifici casi di
fallimento del mercato, proposte di operazioni finanziarie in deroga
ad una o piu' delle condizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui, a
seguito della procedura competitiva di cui all'articolo 6, tali
proposte vengano selezionate, si avvia la procedura di verifica di
compatibilita' con il trattato CE prevista dall'articolo 7.


                               Art. 5 


Effetto di incentivazione

1. Le operazioni finanziarie proposte sono volte alla realizzazione
di misure che incoraggino gli investitori privati ad apportare
capitale di rischio alle PMI, anche attraverso una remunerazione dei
capitali pubblici a condizioni meno vantaggiose rispetto agli altri
investitori. La quantificazione di tali misure di incentivazione, al
fine di garantire che l'aiuto derivante dall'intervento di cui al
presente decreto sia limitato al minimo indispensabile, e' utilizzata
quale criterio di selezione nell'ambito dei principi stabiliti
all'articolo 6, in particolare al comma 3, lettera h).


                               Art. 6 


Procedura competitiva

1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui
all'articolo 12, provvedono alla pubblicazione di bandi o avvisi per
la presentazione da parte dei soggetti intermediari di proposte di
operazioni finanziarie con cui effettuare l'intervento.
2. Attraverso i bandi o avvisi pubblici di cui al comma 1 sono
stabiliti, in particolare:
a) gli obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire;
b) l'ammontare di risorse disponibili;
c) eventuali ulteriori requisiti dei soggetti intermediari che
possono presentare domanda di partecipazione;
d) indicazioni sulle forme tecniche dell'intervento di cui
all'articolo 3;
e) le procedure ed i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
f) i criteri di selezione delle domande, nel rispetto di quanto
previsto al comma 3;
g) le modalita' con le quali verra' svolta l'attivita' di
controllo e monitoraggio di cui all'articolo 9;
h) i dati, le informazioni e le relative modalita' di
trasmissione, che i soggetti intermediari dovranno fornire per il
controllo, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni
finanziarie ammesse all'intervento di cui all'articolo 9;
i) le cause specifiche di revoca degli interventi, che
riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno
consentito l'accoglimento delle proposte.
3. Le operazioni finanziarie proposte sono valutate sulla base dei
criteri indicati nei bandi o avvisi di cui al comma 1, tenuto conto
dei seguenti principi cui e' improntata la selezione:
a) equilibrata ripartizione del rischio tra tutti i soggetti che
partecipano all'operazione finanziaria proposta;
b) impegno di risorse pubbliche richieste, in termini sia
assoluti che rispetto alle risorse finanziarie private impiegate
nell'operazione proposta;
c) adeguatezza della struttura dei soggetti richiedenti per
l'attivita' di valutazione e investimento nel capitale di rischio di
PMI, anche in termini di esperienza e professionalita';
d) numero, tipologia, ammontare e area geografica dei previsti
investimenti;
e) ambiti di attivita' nei quali si propone di effettuare gli
investimenti;
f) procedure proposte dai soggetti intermediari per la gestione
delle operazioni finanziarie e per la selezione degli investimenti;
g) trasparenza delle informazioni sull'attuazione delle
operazioni proposte e sulle PMI finanziate;
h) combinazione rischio/rendimento dell'operazione finanziaria
proposta e misura delle condizioni preferenziali previste in favore
degli investitori privati;
i) garanzia di accesso all'operazione per gli investitori
privati;
l) misura delle commissioni di gestione richieste dal soggetto
intermediario proponente e prevalenza della componente variabile,
direttamente correlata al risultato degli investimenti, rispetto alla
eventuale componente fissa delle medesime commissioni di gestione;
m) adeguatezza del sistema dei controlli proposto dal soggetto
intermediario per la corretta gestione dell'operazione finanziaria.
4. Tra i principi selettivi stabiliti al comma 3 e' riconosciuta
priorita' alla misura delle condizioni preferenziali previste in
favore degli intermediari, di cui alla lettera h), e alla misura
delle commissioni di gestione richieste dal soggetto intermediario
proponente, di cui alla lettera l). La misura delle predette
condizioni preferenziali e delle commissioni di gestione richieste
dal soggetto intermediario deve essere limitata al minimo
indispensabile e deve essere valutata in rapporto ai livelli
generalmente riconosciuti dal mercato.
5. Sulla base degli esiti dell'attivita' istruttoria e di
valutazione viene adottato il decreto di assegnazione delle risorse.


                               Art. 7 


Compatibilita' delle operazioni finanziarie
con il trattato CE

1. Per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 3 e
all'articolo 4, comma 2, l'ammissione all'intervento di cui al
presente decreto e' subordinata all'esito positivo della procedura di
verifica, prevista dalle vigenti disposizioni comunitarie, di
compatibilita' con il trattato CE.


                               Art. 8 


Revoche

1. Al verificarsi dei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
i), si dispone la revoca, totale o parziale, degli interventi, sono
interrotti i versamenti ai soggetti intermediari interessati e si
procede al recupero delle somme dagli stessi dovute.


                               Art. 9 


Controllo e monitoraggio

1. Il Ministero, ovvero le altre amministrazioni di cui
all'articolo 12, provvedono al controllo e al monitoraggio
finanziario e procedurale degli interventi realizzati ai sensi del
presente decreto al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti intermediari
selezionati. Il controllo e' relativo alla verifica, formale e
sostanziale, delle operazioni realizzate in termini di conformita'
degli investimenti e dei soggetti finanziati rispetto agli obiettivi
ed agli impegni assunti dai soggetti intermediari. Il monitoraggio e'
rivolto alla valutazione della gestione finanziaria degli interventi
e dell'impatto degli stessi.


                               Art. 10 


Cumulo

1. Qualora gli aiuti concessi ai sensi del presente decreto siano
cumulati con altre agevolazioni, di qualsiasi natura, in base ad
altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o da enti e
istituzioni pubbliche, i relativi importi massimi sono ridotti del
50%, ovvero del 20% per le PMI destinatarie situate in zone
assistite.


                               Art. 11 


Divieti

1. Gli aiuti previsti dal presente decreto non possono essere
concessi a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non
rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla
Commissione europea.


                               Art. 12 


Attuazione da parte di altre amministrazioni

1. Le amministrazioni diverse dal Ministero che intendano, per
interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per
la concessione degli aiuti previsti dal presente decreto, ne danno
preventiva comunicazione agli uffici preposti del medesimo Ministero,
al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio
degli interventi, nonche' l'omogenea applicazione sull'intero
territorio nazionale di quanto previsto dal presente decreto. I
criteri e le modalita' per la trasmissione delle predette
comunicazioni e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono
fissati dal Ministero.


                               Art. 13 


Relazioni annuali

1. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali
relative alla attuazione del presente regime di aiuto comprendenti,
in particolare, una tabella riassuntiva con una suddivisione degli
investimenti effettuati, un elenco di tutte le imprese beneficiarie
degli interventi, una breve descrizione dell'attivita' dei fondi di
investimento con dettagli sulle operazioni potenziali verificate e
delle operazioni effettivamente compiute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 aprile 2010

Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Legge Finanziaria 2007