Quinto Conto Energia fotovoltaico: il Decreto 5 luglio 2012 in Gazzetta

Impianto solare fotovoltaico - foto di Sundust_LIn vigore da oggi, 11 luglio, il decreto attuativo sulla rimodulazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (in attuazione dell’art. 25 del d.lgs. 28/2011), il cosiddetto Quinto Conto Energia. Le norme, pubblicate sulla GURI n. 159 del 10 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n. 143, verranno applicate successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro.

Sarà l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sulla base degli elementi comunicati dal GSE, individuerà, con propria delibera, la data in cui si raggiungerà il valore dei 6 miliardi di euro; decorsi quarantacinque giorni solari, si potranno seguire le nuove modalità di incentivazione.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2012

Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
recante incentivazione  della  produzione  di  energia  elettrica  da
impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia). (12A07629) 
 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e,  in  particolare,
gli articoli 23, commi 1 e 2, 24 e 25, comma 10; 
 
VISTO l'articolo  65  del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, come modificato  dall'articolo  15,  comma  1,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; 
 
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, 5 maggio  2011,  recante  incentivazione  della  produzione  di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, di  seguito  DM  5
maggio 2011; 
 
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio 2011, che
stabilisce un obiettivo indicativo di potenza  installata  a  livello
nazionale di circa 23.000 MW al 31 dicembre 2016,  corrispondente  ad
un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi  al  fotovoltaico
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro; 
 
VISTO l'articolo  2,  comma  3,  del  DM  5  maggio  2011,  il  quale
stabilisce che al raggiungimento del valore di 6 miliardi di euro  di
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi al fotovoltaico,  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
possono essere riviste le  modalita'  di  incentivazione  di  cui  al
decreto stesso, favorendo  in  ogni  caso  l'ulteriore  sviluppo  del
settore; 
 
CONSIDERATO che il predetto costo  indicativo  cumulato  annuo  degli
incentivi al fotovoltaico ha superato, a fine marzo 2012,  il  valore
di 5,6 miliardi di euro, e che  pertanto  sia  opportuno  intervenire
tempestivamente, anche  allo  scopo  di  fornire  preventivamente  al
settore gli elementi necessari per l'ulteriore sviluppo; 
 
CONSIDERATO che la strategia  europea  delineata  nel  cd.  Pacchetto
clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario  energetico  europeo
piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di
CO2, l'aumento  del  ricorso  a  energie  rinnovabili  e  la  maggior
efficienza energetica e che,  in  particolare,  l'obiettivo  italiano
sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al  17%
del consumo complessivo di energia al 2020; 
 
VISTO il Piano d'Azione Nazionale per le  energie  rinnovabili,  PAN,
adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo
del 17% e' scomposto nei tre settori principali calore, trasporti  ed
energia elettrica, per  il  quale  ultimo  settore  e'  stabilito  un
obiettivo al 2020 di 26%  del  consumo  da  coprire  tramite  energia
rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno; 
 
CONSIDERATO che lo stato  di  avanzamento  complessivo  ai  fini  del
raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 e' positivo, in  quanto
al 2010 oltre il 10% dei  consumi  energetici  complessivi  e'  stato
coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009; 
 
CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia e' in
anticipo  rispetto  agli  obiettivi  fissati,  poiche'  la  capacita'
installata a fine 2011 e' in grado di assicurare  una  produzione  di
circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di  100  TWh
previsto per il 2020; 
 
RITENUTO tuttavia che non si possa continuare a  seguire  l'approccio
sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi  in  materia  di
fonti rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi  va
dato  impulso  ai  settori  calore  e  trasporti   e   all'efficienza
energetica,  che  sono  modalita',  in  media,  economicamente   piu'
efficienti; 
 
CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici  e  le  economie  di
scala  hanno  comportato  una  rapida  diminuzione  del  costo  degli
impianti solari fotovoltaici; 
 
CONSIDERATO  che,  per  l'energia  solare  fotovoltaica,  la   rapida
diminuzione dei costi degli impianti ha  determinato  una  accelerata
crescita del volume  delle  installazioni,  che  ha  comportato,  tra
l'altro, una accentuata crescita degli oneri  di  sostegno,  oltre  a
consumo di territorio anche agricolo; 
 
CONSIDERATO che diversi altri Paesi  europei  hanno  adottato  misure
finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce
degli elevati oneri di sostegno e della  riduzione  dei  costi  degli
impianti, e che sia necessario, anche  ai  fini  della  tutela  della
concorrenza e degli utenti finali, tendere  a  standard  europei  sul
livello delle incentivazioni; 
 
RITENUTO che, pur  in  una  prospettiva  di  ulteriore  sviluppo  del
settore,  sussistano  significativi  margini   di   riduzione   degli
incentivi rispetto a quelli corrisposti  negli  ultimi  anni,  tenuto
conto dei livelli degli incentivi negli agli altri  paesi  europei  e
delle tipiche redditivita' degli investimenti; 
 
RITENUTO che  l'ulteriore  sviluppo  del  solare  fotovoltaico  debba
essere orientato verso  applicazioni  che  riducono  il  consumo  del
territorio,   stimolano   l'innovazione   tecnologica,   l'efficienza
energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini  di
tutela dell'ambiente e di ricadute economiche; 
 
RITENUTO, in ragione dell'elevato  livello  degli  oneri  maturati  e
dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente
impegnare ulteriori circa 700 ML€/anno di costo degli  incentivi,  al
fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitivita',  al  di
fuori di schemi di sostegno. Tale importo consentira' di coprire  gli
oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente e
degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori; 
 
CONSIDERATO che gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili, e
in  particolare  gli   impianti   fotovoltaici,   determinano   oneri
aggiuntivi a causa dell'esigenza di mantenere in sicurezza il sistema
elettrico e che pertanto occorra promuovere l'adozione  di  strumenti
volti a favorire la migliore integrazione dei medesimi  impianti  nel
sistema elettrico; 
 
RITENUTO  necessario  assicurare  che  l'ulteriore   diffusione   del
fotovoltaico avvenga con  modalita'  compatibili  con  l'esigenza  di
controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a
tale scopo, sia necessario definire preventivamente  l'entita'  delle
risorse  annue  destinabili  all'incentivazione   del   fotovoltaico,
istituendo  pertanto  un  sistema  di   prenotazione   dell'incentivo
mediante iscrizione a un apposito registro; 
 
RITENUTO   necessario   prevedere   la   possibilita'   di   cessione
dell'iscrizione ai registri solo successivamente alla data di entrata
in esercizio dell'impianto, al fine di evitare  fenomeni  speculativi
di commercio delle iscrizioni al registro e destinare  gli  incentivi
pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete  possibilita'
di realizzazione; 
 
RITENUTO opportuno ed equo che alla  copertura  degli  oneri  per  la
gestione del sistema di incentivazione per il fotovoltaico concorrano
i  soggetti  che  beneficiano  delle  tariffe  incentivanti  per   il
fotovoltaico, anche alla luce di quanto  previsto  dal  Titolo  VIII,
Capo II del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
 
CONSIDERATO che gli impianti che  potevano  accedere  agli  incentivi
previsti dal DM 15 maggio 2011 per  il  2012  sono  esclusivamente  i
piccoli impianti, i grandi impianti iscritti ai registri in posizione
utile, nonche' gli impianti di cui ai titoli III e  IV  del  medesimo
decreto, come chiarito anche nella risposta resa dal  Ministro  dello
sviluppo economico all'interrogazione parlamentare n. 3-01694 recante
"Chiarimenti  in  merito  alla  procedura  di  accesso  alla  tariffa
incentivante a favore dei produttori di energia  elettrica  da  fonte
fotovoltaica " e nelle note di spiegazione pubblicate dal Gestore dei
servizi energetici S.p.A. (di seguito GSE); 
 
CONSIDERATO che gli impianti succitati concorrono al valore di  costo
indicativo cumulato annuo degli  incentivi  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, del DM 15 maggio 2011; 
 
RITENUTO  opportuno  introdurre  misure  di   semplificazione   nelle
procedure di accesso agli  incentivi,  anche  alla  luce  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
come modificato dall'articolo 15, comma 1, della  Legge  12  novembre
2011, n. 183, nonche' della  delibera  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la  quale  e'
stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli
Impianti di produzione e delle relative unita' (GAUDI') e sono  stati
razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti  nel
settore della produzione di energia elettrica; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  Capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio  2012
con la quale e' stato dichiarato fino al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
 
VISTO il decreto-legge  6  giugno  2012  n.  74,  recante  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio  2012,
e in particolare l'articolo 8, comma 7; 
 
SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere
nella seduta del 6 giugno 2012; 
 
RITENUTE accoglibili le proposte  formulate  in  sede  di  Conferenza
unificata nei seguenti termini: 
   a) incremento del costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
da 6500 a 6700 milioni di euro; 
   b)  una  piu'  una  attenta  e  graduale   gestione   della   fase
transitoria,  attraverso  l'applicazione  dei  nuovi  meccanismi   di
incentivazione decorsi 45 giorni  dalla  data  di  comunicazione,  da
parte  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   del
raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi
di 6 miliardi di euro  e  mediante  priorita'  di  accesso  al  primo
registro agli impianti che rispondono ai requisiti del  DM  5  maggio
2011 e non del presente decreto; 
   c) una maggiore flessibilita' nella definizione delle soglie oltre
le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro, attraverso
l'esenzione dal registro e nei limiti di specifiche risorse, per  gli
impianti  fotovoltaici   integrati   innovativi,   gli   impianti   a
concentrazione,   gli    impianti    fotovoltaici    realizzati    da
Amministrazioni pubbliche e impianti fotovoltaici di potenza  fino  a
50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   d) una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo
dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli  adempimenti  da
parte degli investitori, prevedendo, a tal fine, che la richiesta  di
iscrizione al registro e la richiesta di accesso agli incentivi siano
effettuate mediante presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta', accompagnata  dalla  documentazione  strettamente
necessaria  per  l'applicazione  delle  disposizioni   del   presente
decreto; 
   e) una attenzione  particolare  per  gli  impianti  realizzati  da
pubbliche Amministrazioni,  per  i  quali,  oltre  all'esenzione  dal
registro citata al punto c), viene concesso  l'accesso  alle  tariffe
del DM 5 maggio  2011  qualora  entrino  in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012; 
   f) un  ampliamento  dell'applicazione  degli  incentivi  anche  ai
fabbricati rurali, alle cave, alle miniere, agli  edifici  produttivi
non soggetti all'obbligo di certificazione energetica; 
   g) specifici premi, con contestuale riduzione delle tariffe  base,
per talune categorie di impianti con moduli installati su edifici  in
sostituzione di coperture in eternit o  contenenti  amianto,  nonche'
agli impianti con componenti principale realizzati  in  Stati  membri
dell'Unione Europea o facenti parte dello Spazio economico europeo; 
   h) un incentivo particolare per il  fotovoltaico  innovativo  e  a
concentrazione; 
   i) la previsione che nei siti contaminati l'area di  utilizzo  del
fotovoltaico incentivato corrisponda a quella dei tetti degli edifici
esistenti oppure a quella di  terreni  non  contaminati  o  messi  in
sicurezza 
 
 
                               decreta 
 
 
                               Art. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del
decreto legislativo n. 28 del 2011 e tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 2, comma  3,  del  DM  5  maggio  2011,  disciplina  le
modalita' di incentivazione per la produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di
un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6  miliardi  di
euro. 
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  sulla  base  degli
elementi comunicati dal GSE ed entro tre giorni lavorativi dalla data
della comunicazione, con propria delibera, pubblicata sul sito  della
medesima Autorita', individua la data  in  cui  il  costo  indicativo
cumulato annuo degli incentivi, cosi' come definito dall'articolo  3,
comma 1, lettera z), del DM 5 maggio 2011, raggiunge il valore  di  6
miliardi di euro l'anno. 
3. Le modalita' di incentivazione disciplinate dal  presente  decreto
si applicano decorsi  quarantacinque  giorni  solari  dalla  data  di
pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2. 
4. Fatto salvo l'articolo 4, comma 7, il DM 5 maggio 2011 continua ad
applicarsi: 
   a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III  e  IV
del medesimo decreto che entrano in esercizio  prima  della  data  di
decorrenza individuata al comma 3; 
   b) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, dello  stesso  DM  5  maggio
2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei  registri  e
che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; 
   c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e  su  aree  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, che entrano in  esercizio  entro  il  31
dicembre 2012. 
5. Il presente decreto cessa di applicarsi,  in  ogni  caso,  decorsi
trenta giorni  solari  dalla  data  di  raggiungimento  di  un  costo
indicativo cumulato di 6,7  miliardi  di  euro  l'anno.  La  data  di
raggiungimento del predetto valore di 6,7  miliardi  di  euro  l'anno
viene  comunicata,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dal   GSE,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con le modalita'  di
cui al comma 2. 
 
                               Art. 2 
                            (Definizioni) 
 
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: 
   a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova  dei  moduli
fotovoltaici, piani o  a  concentrazione  solare,  nelle  quali  sono
rilevate  le  prestazioni  dei  moduli  stessi,  secondo   protocolli
definiti  dalle  pertinenti  norme   CEI   (Comitato   elettrotecnico
italiano)  e  indicati  nella  Guida  CEI   82-   25   e   successivi
aggiornamenti; 
   b) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»:  e'
la data in cui si effettua il primo  funzionamento  dell'impianto  in
parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete  e
dallo stesso registrata in GAUDI'; 
   c) «produzione netta di  un  impianto»:  e'  la  produzione  lorda
diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi  ausiliari  di
centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle  perdite
di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; 
   d) «produzione lorda di un impianto»: e': 
      d1) per impianti connessi a reti elettriche  in  media  o  alta
tensione, l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del  gruppo  di
conversione della corrente continua in corrente  alternata  in  bassa
tensione, prima che essa sia resa disponibile alle  eventuali  utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che  sia  effettuata  la
trasformazione in media o alta tensione per l'immissione  nella  rete
elettrica; 
      d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa  tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita  del  gruppo  di  conversione
della  corrente  continua  in   corrente   alternata,   ivi   incluso
l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze  elettriche  del  soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica; 
   e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e'  un
impianto di produzione  di  energia  elettrica  mediante  conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
e' composto principalmente  da  un  insieme  di  moduli  fotovoltaici
piani,  nel  seguito  denominati  moduli,  uno  o  piu'   gruppi   di
conversione della corrente continua in  corrente  alternata  e  altri
componenti elettrici minori; 
   f)   «impianto   fotovoltaico   integrato   con    caratteristiche
innovative»: e'  l'impianto  fotovoltaico  che  utilizza  moduli  non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente  per
sostituire elementi  architettonici,  e  che  risponde  ai  requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in Allegato 4; 
   g)  «impianto  fotovoltaico  realizzato  su   un   edificio»:   e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati  sugli  edifici  secondo  le
modalita' individuate in Allegato 2; 
   h)  «potenza  nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza  elettrica  dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime,  o
di picco, o di targa) di ciascun modulo  fotovoltaico  facente  parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera a); 
   i) «potenziamento»: e' l'intervento  tecnologico,  realizzato  nel
rispetto  dei  requisiti  e  in  conformita'  alle  disposizioni  del
presente decreto, eseguito su un impianto  entrato  in  esercizio  da
almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza  nominale
dell'impianto, mediante aggiunta di una o  piu'  stringhe  di  moduli
fotovoltaici  e  dei  relativi  inverter,  la  cui  potenza  nominale
complessiva sia non inferiore a 1  kW,  in  modo  da  consentire  una
produzione aggiuntiva  dell'impianto  medesimo,  come  definita  alla
lettera l). L'energia incentivata a seguito di un potenziamento e' la
produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un  coefficiente
di gradazione pari a 0,8; 
   l) «produzione netta aggiuntiva  di  un  impianto»:  e'  l'aumento
espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia
elettrica  netta   prodotta   annualmente   e   misurata   attraverso
l'installazione di un gruppo di misura dedicato; 
   m) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica,  come
definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni; 
   n) «rifacimento totale»: e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con  componenti  nuovi  di  almeno  tutti  i
moduli e  del  gruppo  di  conversione  della  corrente  continua  in
corrente alternata; 
   o) «servizio  di  scambio  sul  posto»:  e'  il  servizio  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  e
successive modifiche ed integrazioni; 
   p) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.; 
   q)  «sistema  solare  fotovoltaico  a  concentrazione  o  impianto
fotovoltaico a concentrazione»:  e'  un  impianto  di  produzione  di
energia  elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione
solare,   tramite   l'effetto   fotovoltaico;   esso   e'    composto
principalmente da un insieme di moduli  in  cui  la  luce  solare  e'
concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
alternata e da altri componenti  elettrici  minori;  il  «fattore  di
concentrazione di  impianto  fotovoltaico  a  concentrazione»  e'  il
valore minimo fra il fattore di concentrazione  geometrico  e  quello
energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure  indicate
nella Guida CEI 82-25; 
   r)  «soggetto   responsabile»:   e'   il   soggetto   responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
richiedere e ottenere le tariffe incentivanti,  nonche'  il  soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 4; 
   s) «impianto fotovoltaico  con  innovazione  tecnologica»:  e'  un
impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
da significative innovazioni tecnologiche; 
   t) «costo indicativo cumulato  annuo  degli  incentivi»  o  «costo
indicativo  cumulato  degli  incentivi»:  e'  la   sommatoria   degli
incentivi,   gravanti   sulle   tariffe    dell'energia    elettrica,
riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in
attuazione del presente decreto e  dei  precedenti  provvedimenti  di
incentivazione; ai fini della determinazione del costo  generato  dai
provvedimenti  antecedenti  al  presente  decreto,  si  applicano  le
modalita' previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione
dell'ulteriore costo generato dal presente decreto: 
      i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro  in
posizione utile. A tali impianti, fino all'entrata in  esercizio,  e'
attribuito  un  incentivo  pari  alla  differenza  fra   la   tariffa
incentivante spettante alla data di entrata in  esercizio  dichiarata
dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello
di richiesta di iscrizione; 
      ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio
che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe
incentivanti costanti,  ivi  inclusi  gli  impianti  che  accedono  a
tariffe fisse onnicomprensive, e' calcolato  per  differenza  con  il
valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso; 
      iii)   la   producibilita'   annua   netta   incentivabile   e'
convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti; 
   u)  «costo  di  investimento»:  totale  dei   costi   strettamente
necessari  per  la  realizzazione  a  regola   d'arte   dell'impianto
fotovoltaico; 
   v)  «impianti  con  componenti  principali  realizzati  unicamente
all'interno  di  un  Paese  che  risulti   membro   dell'UE/SEE»:   a
prescindere dall'origine delle  materie  prime  impiegate,  sono  gli
impianti fotovoltaici  e  gli  impianti  fotovoltaici  integrati  con
caratteristiche  innovative  che  utilizzano  moduli  fotovoltaici  e
gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di  un  Paese
che risulti membro dell'Unione Europea o che sia  parte  dell'Accordo
sullo Spazio  Economico  Europeo  -  SEE  (Islanda,  Liechtenstein  e
Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti: 
1. per i moduli  fotovoltaici  e'  stato  rilasciato  l'attestato  di
controllo del processo produttivo  in  fabbrica  (Factory  Inspection
Attestation,  come  indicata  nella  Guida  CEI  82-25  e  successivi
aggiornamenti)  ai   fini   dell'identificazione   dell'origine   del
prodotto, a dimostrazione che almeno  le  seguenti  lavorazioni  sono
state eseguite all'interno dei predetti Paesi: 
      a)  moduli   in   silicio   cristallino:   stringatura   celle,
assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di
deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      c) moduli in film sottile su supporto  flessibile:  stringatura
celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; 
      d) moduli non convenzionali e componenti speciali:  oltre  alle
fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della
tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non
convenzionalita' e/o la specialita'; in questo caso, all'interno  del
Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche  la  tipologia
di  non  convenzionalita'  e/o  la   specialita',   con   riferimento
all'Allegato 4. 
2. Per i gruppi di conversione e' stato rilasciato,  da  un  ente  di
certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali  componenti,
l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai  fini
dell'identificazione dell'origine del prodotto, a  dimostrazione  che
almeno le seguenti lavorazioni sono state  eseguite  all'interno  dei
predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo. 
      z) «Serra fotovoltaica»: struttura, di altezza minima dal suolo
pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici  costituiscono  gli
elementi costruttivi della copertura o delle pareti di  un  manufatto
adibito,  per  tutta  la   durata   dell'erogazione   della   tariffa
incentivante alle  coltivazioni  agricole  o  alla  floricoltura.  La
struttura della serra, in metallo,  legno  o  muratura,  deve  essere
fissa, ancorata al terreno e  con  chiusure  fisse  o  stagionalmente
rimovibili; 
      z-bis) «Impianto fotovoltaico con moduli  collocati  a  terra»:
impianto per il quale i moduli non  sono  fisicamente  installati  su
edifici, serre,  barriere  acustiche  o  fabbricati  rurali,  ne'  su
pergole,  tettoie  e  pensiline,  per  le  quali  si   applicano   le
definizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2010. 
2. Valgono inoltre le definizioni  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e  all'art.  2
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
 
                               Art. 3 
              (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 
 
1. Fermi restando i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  e  il
rispetto dei requisiti stabiliti dal  presente  decreto,  i  seguenti
impianti accedono  direttamente  alle  tariffe  incentivanti  di  cui
all'articolo 5: 
   a) impianti fotovoltaici di potenza fino a  50  kW  realizzati  su
edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui  e'
operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto; 
   b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore  a  12  kW,  ivi
inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento,  nonche'  i
potenziamenti   che   comportano   un   incremento   della    potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW; 
   c) i potenziamenti che  comportano  un  incremento  della  potenza
dell'impianto non superiore a 12 kW ; 
   d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche  innovative
fino  al  raggiungimento  di  un  costo  indicativo  cumulato   degli
incentivi degli incentivi di 50 ML€; 
   e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino  al  raggiungimento
di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€; 
   f) impianti fotovoltaici realizzati da  Amministrazioni  pubbliche
mediante svolgimento di  procedure  di  pubblica  evidenza,  fino  al
raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di  50
ML€; 
   g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12  kW  e  non
superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a  seguito  di
rifacimento, nonche' i potenziamenti  che  comportano  un  incremento
della potenza dell'impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una
tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari  impianti
iscritti al registro. 
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e fermi restando i limiti
di cui  all'articolo  1,  comma  5,  gli  impianti  fotovoltaici  non
ricadenti fra quelli di cui al comma 1 accedono, qualora rispettino i
requisiti stabiliti dal presente decreto, alle  tariffe  incentivanti
di cui all'articolo 5 previa  iscrizione  in  appositi  registri,  in
posizione tale da rientrare nei  seguenti  limiti  massimi  di  costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi: 
   a) 1° registro: 140 milioni di euro; 
   b) 2° registro: 120 milioni di euro; 
   c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro  e  comunque
fino al raggiungimento del limite di cui all'articolo 1, comma 5. 
3. In ciascun registro vengono messe a disposizione le risorse di cui
al comma 2, a cui: 
   a) vengono sommate le risorse eventualmente  non  assegnate  nella
precedente procedura; 
   b) vengono sommate le risorse  relative  ad  impianti  ammessi  in
precedenti procedure e per i  quali  il  soggetto  interessato  abbia
comunicato la rinuncia al GSE  entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione
della  relativa  graduatoria  ovvero  sia  decaduto   da   precedenti
procedure; 
   c) a decorrere dal  secondo  registro,  viene  detratto  il  costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli  impianti
di cui al comma 1, lettere a), b) e  c),  entrati  in  esercizio  nel
semestre antecedente a  quello  di  apertura  del  registro  nonche',
limitatamente al secondo registro, il costo  degli  impianti  di  cui
all'articolo 1,  comma  4,  lettera  c).  In  caso  di  insufficiente
compensazione,  si  procede  mediante  ulteriore   detrazione   dalle
disponibilita' dei registri successivi. 
 
                               Art. 4 
               (Procedura per gli impianti a registro) 
 
1. Gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, possono accedere alle
tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  se  rispettano  i
requisiti di cui al presente decreto e seguono la procedura  indicata
nel presente articolo. 
2. Il bando riferito alle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a), relativo al primo registro e' pubblicato  dal  GSE  entro
venti giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative  di
cui all'articolo 10,  comma  5,  e  prevede  la  presentazione  delle
domande di iscrizione al registro fino  alla  data  di  pubblicazione
della deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, e  in  ogni  caso
per trenta giorni successivi alla data di  pubblicazione  del  bando.
Per i registri successivi,  i  bandi  sono  pubblicati  dal  GSE  con
cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo bando
e prevedono la presentazione delle domande di iscrizione al  registro
entro i successivi sessanta giorni. 
3. La richiesta di iscrizione al registro e'  formulata  al  GSE  dal
soggetto titolare del  titolo  autorizzativo  per  la  costruzione  e
l'esercizio dell'impianto con la presentazione di  una  dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  DPR
445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3-A. Non e'
consentita,   successivamente    alla    chiusura    del    registro,
l'integrazione dei documenti e delle informazioni presentati. 
4. Entro venti giorni dalla data di chiusura  del  registro,  il  GSE
forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo  registro  e
la pubblica sul  proprio  sito  internet,  applicando  i  criteri  di
priorita' di cui al comma 5. 
5. La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro e'
formata applicando, in  ordine  gerarchico,  i  seguenti  criteri  di
priorita': 
   a)  impianti  su  edifici  dal  cui  attestato  di  certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica,  che  comunque  deve
risultare D o superiore, con moduli  installati  in  sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   b)  impianti  su  edifici  dal  cui  attestato  di  certificazione
energetica risulti la miglior classe energetica,  che  comunque  deve
risultare D o superiore; 
   c) impianti su edifici con moduli installati  in  sostituzione  di
coperture su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
dell'amianto; 
   d)  impianti  con  componenti  principali  realizzati   unicamente
all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE; 
   e)  impianti  ubicati,  nell'ordine,  su:  siti  contaminati  come
definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152  e  successive  modificazioni,  sempreche'  l'area   dei   moduli
fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o
messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui  tetti  degli
edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilita'
del demanio militare; discariche  esaurite  per  le  quali  e'  stata
comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto
legislativo n. 36 del 2003; cave dismesse; miniere esaurite; 
   f) impianti di  potenza  non  superiore  a  200  kW  asserviti  ad
attivita' produttive; 
   g) impianti realizzati, nell'ordine, su edifici,  serre,  pergole,
tettoie, pensiline, barriere acustiche; 
   h) altri impianti che rispettino i requisiti di  cui  all'articolo
7. 
Qualora le risorse disponibili non coprano  integralmente  tutti  gli
impianti ricadenti  in  una  delle  categorie  di  cui  alle  lettere
precedenti, all'interno di tale categoria sono applicati  i  seguenti
ulteriori criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: 
   i. impianti per i  quali  il  soggetto  interessato  richiede  una
tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata
in esercizio; 
   ii. precedenza della data del titolo autorizzativo; 
   iii. minore potenza dell'impianto; 
   iv.  precedenza  della  data  della  richiesta  di  iscrizione  al
registro. 
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, lettere a)  e  b),  qualora
l'attestato di certificazione energetica sia stato redatto sulla base
di norme regionali, la classe energetica rilevante per la  formazione
della graduatoria e' determinata secondo modalita' rese note dal  GSE
nell'ambito delle regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5. 
7. Ai fini di un'ulteriore salvaguardia delle iniziative in  avanzata
fase  di  realizzazione,  limitatamente   al   primo   registro,   la
graduatoria e' formata applicando, in ordine gerarchico,  come  primo
criterio  la  precedenza  della  data  di  entrata  in  esercizio  e,
successivamente, i criteri di cui al comma 5. Per il  medesimo  fine,
limitatamente  agli  impianti  che  accedono  al  primo  registro  in
applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non  si
applicano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 8, ma i  requisiti
di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto  dell'articolo
65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Possono  accedere  al  primo  registro  anche  gli
impianti entrati in esercizio prima della data  di  applicazione  del
presente decreto. 
8. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti  iscritti  nel
registro in posizione tale da rientrare nei volumi  incentivabili  di
cui all'articolo 3, comma 2, purche' entrino in  esercizio  entro  un
anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
9. Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione al  registro  non
sono soggette a scorrimento, con l'eccezione del primo  registro,  in
riferimento al quale il GSE  scorre  la  graduatoria  eliminando  gli
impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM
5 maggio 2011. 
10. I soggetti responsabili di impianti iscritti  a  un  registro  in
posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di  costo,  che
intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri  successivi,
devono inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione. 
11. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo successivamente
alla data di entrata di esercizio dell'impianto. 
 
                               Art. 5 
                       (Tariffe incentivanti) 
 
1. Ferme restando  le  determinazioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas in materia di dispacciamento, per gli impianti  di
potenza nominale fino a 1 MW, il GSE eroga, in riferimento alla quota
di produzione netta immessa in  rete,  una  tariffa  omnicomprensiva,
determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed
individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici,  per  gli
impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli  impianti
fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7. Per tutti  gli
impianti di potenza nominale superiore a  1  MW,  il  GSE  eroga,  in
riferimento alla quota  di  produzione  netta  immessa  in  rete,  la
differenza, se positiva, fra la tariffa onnicomprensiva di  cui  agli
Allegati 5, 6 e 7, e il prezzo zonale  orario;  tale  differenza  non
puo' essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi
allegati; l'energia  prodotta  dagli  impianti  di  potenza  nominale
superiore a 1 MW resta nella  disponibilita'  del  produttore.  Sulla
quota della produzione netta consumata in sito e' attribuita, invece,
una tariffa premio, individuata nei medesimi Allegati 5, 6 e 7. 
2. Le  tariffe  omnicomprensive  e  le  tariffe  premio  sull'energia
consumata in sito  sono  incrementate,  limitatamente  agli  impianti
fotovoltaici  e   agli   impianti   integrati   con   caratteristiche
innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: 
   a) per gli impianti che rispettano i requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera v): 
      i. 20 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 
      ii. 10 €/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 
      iii. 5 €/MWh se entrano  in  esercizio  successivamente  al  31
dicembre 2014. 
   b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in
sostituzione di coperture su cui e'  operata  la  completa  rimozione
dell'eternit o dell'amianto: 
      i. 30 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e  20  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2013; 
      ii. 20 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 10  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
entro il 31 dicembre 2014; 
      iii. 10 €/MWh se la potenza e' non superiore a 20 kW e 5  €/MWh
se la potenza e' superiore a 20  kW,  qualora  entrino  in  esercizio
successivamente al 31 dicembre 2014. 
3. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'articolo  20
del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6  e  7,
gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa  spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Alla medesima tariffa sono ammessi
gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreche'  accatastati
prima della data di entrata in esercizio dell'impianto  fotovoltaico.
Per l'accesso alla tariffa  di  cui  al  presente  comma,  a  seguito
dell'intervento  le  serre  devono  presentare  un  rapporto  tra  la
proiezione al suolo della superficie totale dei  moduli  fotovoltaici
installati sulla serra e  della  superficie  totale  della  copertura
della serra stessa non  superiore  al  30%.  Il  predetto  limite  e'
incrementato  al  50%  limitatamente  alle   serre   per   le   quali
l'autorizzazione  alla  costruzione   e   all'esercizio   sia   stata
rilasciata in data antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti,
l'impianto e' considerato ricadente nella  categoria  altri  impianti
fotovoltaici. 
4. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un  periodo  di  venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto  ed
e'  costante  in  moneta   corrente   per   tutto   il   periodo   di
incentivazione. Tale periodo di diritto e' considerato  al  netto  di
eventuali fermate disposte a seguito di problematiche  connesse  alla
sicurezza  della  rete  ovvero  a  seguito   di   eventi   calamitosi
riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. 
5. La tariffa spettante e' quella vigente alla  data  di  entrata  in
esercizio  dell'impianto.  Agli  impianti  iscritti  a  registro  che
risultino entrati in esercizio  in  data  antecedente  alla  data  di
chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione  al
registro al  quale  risultino  iscritti  in  posizione  utile,  viene
attribuita la tariffa vigente alla  data  di  chiusura  del  predetto
periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino
entrati in esercizio prima della data di cui all'articolo 1, comma 3,
viene applicata la tariffa incentivante spettante agli  impianti  che
entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del  presente
decreto. 
6. Ai fini dell'accesso alle tariffe incentivanti di cui al  presente
decreto, restano fermi i requisiti professionali  degli  installatori
degli impianti fotovoltaici,  di  cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
7. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito  diverso  da
quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto  alla
tariffa incentivante. Fatti salvi gli  interventi  di  potenziamento,
eventuali  modifiche,  sullo  stesso   sito,   della   configurazione
dell'impianto non possono  comportare  un  incremento  della  tariffa
incentivante. 
8. La cessione dell'impianto  fotovoltaico,  ovvero  dell'edificio  o
unita'  immobiliare  su  cui  e'  ubicato   l'impianto   fotovoltaico
congiuntamente all'impianto stesso, deve  essere  comunicata  al  GSE
entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione. 
9. Agli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20
kW, interamente  adibiti  all'alimentazione  di  utenze  in  corrente
continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono  energia
in rete, spetta il premio sull'energia netta consumata  in  sito.  La
misurazione dell'energia netta consumata  in  sito  viene  effettuata
prima delle utenze in corrente  continua,  previa  disponibilita'  di
misuratori di energia elettrica in corrente  continua  certificati  e
teleleggibili dal GSE, con modalita' stabilite dal medesimo GSE entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
10. L'articolo 14, comma 2, del DM 5 maggio 2011, si  interpreta  nel
senso che le serre che non rispettano il requisito di cui al  secondo
periodo possono accedere  alla  tariffa  prevista  per  la  categoria
"altri impianti fotovoltaici" e non alla tariffa prevista  dal  primo
periodo. 
 
                               Art. 6 
        (Richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti) 
 
1. Entro quindici giorni solari dalla data di  entrata  in  esercizio
dell'impianto, caricata dal gestore di rete su  GAUDI',  il  soggetto
responsabile e' tenuto  a  far  pervenire  al  GSE  la  richiesta  di
concessione   della   pertinente   tariffa   incentivante   con    la
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'
ai  sensi  dell'articolo  47  del  DPR  445  del  2000,  recante   le
informazioni di cui all'allegato 3-B. Il mancato rispetto dei termini
di cui al presente comma comporta  il  mancato  riconoscimento  delle
tariffe incentivanti per il periodo  intercorrente  fra  la  data  di
entrata in esercizio e la data  della  comunicazione  al  GSE,  fermo
restando il diritto alla tariffa vigente  alla  data  di  entrata  in
esercizio. 
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete  di
provvedere alla connessione degli impianti alla  rete  elettrica  nei
termini stabiliti dalla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni  e  di
registrare la data di avvenuta connessione su GAUDI' entro i  termini
ivi stabiliti. 
3. Il GSE, verificato il rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto, assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa
spettante entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta di cui al  comma  1,  al  netto  dei  tempi  imputabili  al
medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti  interpellati  dal
GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli
operatori coinvolti nel processo di  caricamento  e  validazione  dei
dati su GAUDI'. Prima della data di piena  operativita'  del  sistema
GAUDI' e delle relativa  interoperabilita'  con  il  portale  per  la
gestione  degli  incentivi,  fissata  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica  e  il  gas,  il  GSE  adotta  soluzioni  transitorie   per
l'acquisizione dei dati gia'  presenti  su  GAUDI'  direttamente  dai
soggetti richiedenti gli  incentivi,  informandone,  preventivamente,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico. 
4. Successivamente  alla  data  di  prima  erogazione  della  tariffa
stabilita ai sensi del comma 3, il GSE provvede  mensilmente,  ovvero
con cadenza superiore al mese laddove  mensilmente  maturino  importi
inferiori  a  soglie  definite  nelle  regole  applicative   di   cui
all'articolo 10, comma 5, alla liquidazione degli importi  dovuti  in
applicazione del  presente  decreto,  sulla  base  delle  misurazioni
trasmesse dai gestori di rete. 
5. I consumi attribuibili ai  servizi  ausiliari,  alle  perdite  nei
trasformatori principali e alle perdite di linea  fino  al  punto  di
consegna dell'energia alla  rete  elettrica  sono  definiti  su  base
convenzionale e sono espressi in termini di percentuale  dell'energia
elettrica prodotta lorda. A tal fine: 
   a. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l'energia
elettrica  assorbita   dai   servizi   ausiliari   di   centrale   e'
forfetariamente posta pari all'1% e al  2%  della  produzione  lorda,
rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; 
   b. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna,  per
ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base  delle
definizioni e dei  principi  adottati  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas con proprio provvedimento. 
6. Nei casi previsti, e fino all'adozione  dei  regolamenti  relativi
alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi  del  comma  2-bis  del
medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 
 
                               Art. 7 
  (Impianti fotovoltaici: requisiti dei soggetti e degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
5, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente  decreto,
gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: 
   a) persone fisiche; 
   b) persone giuridiche; 
   c) soggetti pubblici; 
   d) condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici. 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
5, gli impianti fotovoltaici per i quali sono soddisfatti i requisiti
precisati ai successivi commi. 
3. I componenti utilizzati negli  impianti  devono  essere  di  nuova
costruzione o comunque non gia' impiegati  in  altri  impianti  cosi'
come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009, e rispettare le
norme tecniche richiamate in Allegato 1-A. 
4. I moduli fotovoltaici utilizzati devono essere coperti per  almeno
dieci  anni  da  garanzia  di   prodotto   contro   il   difetto   di
fabbricazione. 
5. I moduli fotovoltaici devono essere prodotti da un produttore che: 
   a) aderisce a un sistema o consorzio  europeo  che  garantisca  il
riciclo dei moduli fotovoltaici  utilizzati  al  termine  della  vita
utile  dei  moduli;  l'attestazione  e'  rilasciata  dal  sistema   o
consorzio di riciclo; per i moduli importati, l'adesione puo'  essere
effettuata dall'importatore;  il  GSE  definisce,  nell'ambito  delle
regole applicative di cui all'articolo 10, comma 5,  i  requisiti  da
richiedere   ai   sistemi   o   consorzi   ai   fini   del   rilascio
dell'attestazione; 
   b) possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema  di  gestione
della qualita'), OHSAS 18001 (Sistema  di  gestione  della  salute  e
sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); i
certificati  sono   rilasciato   da   organismi   di   certificazione
accreditati a livello europeo o nazionale; 
   c)  e'  in  possesso  di  certificato  di  ispezione  di  fabbrica
rilasciato da un organismo di certificazione  accreditato,  avente  i
requisiti tecnici indicati nella Guida  CEI  82-25,  a  verifica  del
rispetto della qualita'  del  processo  produttivo  e  dei  materiali
utilizzati; il predetto requisito e' richiesto anche per i produttori
di inverter. 
6. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai  commi
4 e 5 e allegato 1-A nonche', ove occorrano, all'articolo 2, comma 1,
lettera v), i produttori e  importatori  dei  moduli  fotovoltaici  e
degli altri componenti di impianti fotovoltaici, immessi in commercio
ai fini dell'accesso agli incentivi, trasmettono  preventivamente  al
GSE le certificazioni e la garanzia richiamate nei medesimi commi 4 e
5, in allegato 1-A e all'articolo 2, comma 1, lettera v). 
7. Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW, essere
collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo  tale
che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico
punto di connessione alla rete,  non  condiviso  con  altri  impianti
fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformita' alle
norme richiamate in Allegato 1-B. 
8. Gli impianti ricadono, anche qualora si tratti  di  potenziamenti,
in almeno una delle seguenti fattispecie: 
   a) impianti fotovoltaici realizzati su un edificio, dotati  di  un
attestato di certificazione energetica in corso di validita', redatto
ai sensi della normativa regionale, oppure, in assenza, conformemente
all'allegato  A,  Linee  guida  nazionali   per   la   certificazione
energetica degli edifici, al DM 26 giugno 2009, utilizzando i  metodi
di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi  5.1  e  5.2,
punti  1  e  2,  del  predetto   allegato   A,   comprendente   anche
l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle  prestazioni
energetiche dell'edificio. Ai fini del  presente  decreto,  non  puo'
essere utilizzata l'autodichiarazione  del  proprietario  di  cui  al
paragrafo 9 del medesimo allegato; 
   b) impianti realizzati su  edifici  con  coperture  in  eternit  o
comunque contenenti amianto, con la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto; 
   c) impianti  realizzati  su  pergole,  serre,  fabbricati  rurali,
edifici  a  destinazione  produttiva  non  soggetti  all'obbligo   di
certificazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline; 
   d) impianti ubicati in discariche esaurite per le quali  e'  stata
comunicata la chiusura  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  area  di  pertinenza  di
discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,
cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione  al  gestore
del  servizio   idrico   integrato,   impianti   su   terreni   nella
disponibilita' del demanio militare; 
   e) impianti  realizzati  nei  tempi  e  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
   f)  altri  impianti,  diversi  da  quelli  di  cui  alle   lettere
precedenti,  che  hanno  ottenuto  il  titolo  autorizzativo  per  la
costruzione e l'esercizio entro la data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fermo restando i limiti  cui  all'articolo  65  del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo
2012, n. 27. 
 
                               Art. 8 
(Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative: requisiti  dei
                     soggetti e degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
6, con le modalita' e  alle  condizioni  dal  presente  decreto,  gli
impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative i  cui  soggetti
responsabili siano i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
da a) a d). 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
6  gli  impianti  fotovoltaici  con  caratteristiche  innovative  che
utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati
specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici,
aventi i seguenti requisiti: 
   a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW; 
   b) sono realizzati con  moduli  e  componenti  che  rispondono  ai
requisiti costruttivi e alle modalita' di installazione  indicate  in
allegato 4; 
   c) hanno tutti i pertinenti requisiti di cui all'articolo 7, comma
3. 
3. Agli impianti di cui al presente articolo si applicano inoltre  le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b) e c), e commi
6 e 7, nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A. 
4. Al fine del  riconoscimento  delle  tariffe  di  cui  al  presente
articolo, si fa riferimento alla Guida alle  applicazioni  innovative
finalizzate   all'integrazione   architettonica   del    fotovoltaico
pubblicata dal GSE e ai suoi successivi aggiornamenti. 
 
                               Art. 9 
(Impianti fotovoltaici a concentrazione:  requisiti  dei  soggetti  e
                           degli impianti) 
 
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
7, con le modalita' e alle condizioni previste dal presente  decreto,
gli  impianti  fotovoltaici   a   concentrazione   i   cui   soggetti
responsabili siano: 
   a) le persone giuridiche; 
   b) i soggetti pubblici. 
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui all'allegato
7 gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti: 
   a) la potenza nominale e' non inferiore a 1 kW e non superiore a 5
MW; 
   b)  sono  conformi  alle  pertinenti  norme  tecniche   richiamate
nell'allegato 1-A e alle disposizioni di cui all'art. 10 del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i  moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma  CEI
EN 62108; 
   c) il fattore di concentrazione e' pari almeno a 10 soli; per  gli
impianti fotovoltaici con fattore di concentrazione compreso fra 3  e
10 soli le tariffe dell'allegato 7 sono ridotte del 10%; gli impianti
fotovoltaici a concentrazione con fattore di concentrazione inferiore
a 3 soli sono equiparati agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle
procedure per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 4; 
   d) aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3. 
3.  Agli  impianti  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,  lettere  b)  e  c),
nonche' quanto previsto nel paragrafo 2 dell'Allegato 1-A. 
 
                               Art. 10 
    (Gestione del sistema di incentivazione e regole applicative) 
 
1. I soggetti che richiedono le tariffe di cui  al  presente  decreto
corrispondono al GSE un contributo per le spese di istruttoria pari a
3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto per impianti fino a
20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW. 
2. Il contributo di cui al comma 1 e' dovuto: 
   a) all'atto della richiesta delle  tariffe  incentivanti  per  gli
impianti di cui all'articolo 3, comma 1; 
   b) all'atto della richiesta di  iscrizione  al  registro  per  gli
altri impianti. 
3. In caso di impianti iscritti nel registro in posizione non  utile,
il contributo di cui al comma 1 non e' dovuto qualora per il medesimo
impianto  sia  effettuata  richiesta  di  iscrizione   a   successivi
registri. 
4. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo  in
capo al GSE,  i  soggetti  responsabili  che  accedono  alle  tariffe
incentivanti di cui al presente  decreto  e  ai  decreti  emanati  in
attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003  e
dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28  del  2011,
sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio  2013,  a  corrispondere  allo
stesso GSE, anche mediante compensazione degli  incentivi  spettanti,
un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 
5. Il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri
e l'accesso alle tariffe incentivanti  di  cui  al  presente  decreto
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto. 
6. Le modalita' di corresponsione dei contributi di cui ai commi 1  e
4 sono precisate dal GSE nell'ambito delle regole applicative di  cui
al comma 5. 
 
                               Art. 11 
 (Ulteriori compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas) 
 
1. Al fine di assicurare lo sviluppo del fotovoltaico  con  modalita'
compatibili con la sicurezza del sistema elettrico,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas,  assicurando  il  coordinamento  con  i
provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti rinnovabili diverse
dal fotovoltaico nonche' con le misure di cui agli articoli 17  e  18
del decreto legislativo n. 28 del 2011, provvede a definire: 
   a) le modalita' e i  tempi,  eventualmente  ulteriori  rispetto  a
quelle gia' definiti con la deliberazione n. 84/2012/R/eel,  entro  i
quali tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio  entro  il
30 giugno 2012, non muniti dei dispositivi di cui  all'allegato  1-A,
paragrafo 2, sono ammodernati al fine di prestare i servizi di cui al
medesimo allegato, nonche' le modalita' con le  quali  i  gestori  di
rete, verificato il mancato rispetto di tali disposizioni, effettuano
apposita  segnalazione  al  GSE,  il  quale  in  tal  caso   sospende
l'erogazione degli  incentivi  fino  all'avvenuto  adeguamento  degli
impianti; 
   b) le modalita' con le quali i gestori  di  rete,  ivi  inclusi  i
gestori delle reti  di  distribuzione,  utilizzano,  per  l'esercizio
efficiente e  in  sicurezza  del  sistema  elettrico,  i  dispositivi
richiamati all'allegato 1-A, paragrafo 2; 
   c) le modalita' con  le  quali  i  soggetti  responsabili  possono
utilizzare dispositivi di accumulo, anche integrati con gli inverter,
per  migliorare  la  gestione  dell'energia  prodotta,  nonche'   per
immagazzinare la produzione degli impianti nei casi in cui, a seguito
dell'attuazione di quanto previsto  alla  lettera  precedente,  siano
inviati segnali di distacco o modulazione della potenza; 
   d) le modalita' con le quali i gestori di rete possono  mettere  a
disposizione dei  singoli  soggetti  responsabili,  eventualmente  in
alternativa alla soluzione precedente, capacita' di  accumulo  presso
cabine primarie; 
   e) le modalita' con le quali, a seguito  delle  attivita'  di  cui
alla lettera b), eseguite dai gestori delle reti di distribuzione,  i
medesimi gestori rendono disponibili  a  Terna  S.p.a.  gli  elementi
necessari  alla  gestione  efficiente  e  in  sicurezza  del  sistema
elettrico 
   f) i casi e le modalita' con le quali, ai fini  del  miglioramento
delle previsioni della produzione degli impianti alimentati  a  fonti
rinnovabili non programmabili, il GSE, per gli  impianti  di  cui  e'
utente  del  dispacciamento,  provvede  a  richiede  l'installazione,
presso gli impianti, dei dispositivi di  misurazione  e  trasmissione
satellitare dei dati di energia prodotta ed energia primaria. 
2. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete,
dei tempi per il completamento della realizzazione della  connessione
e  per  l'attivazione  della  connessione,  previsti  dalla  delibera
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23  luglio  2008,
ARG/elt 99/08 e il relativo  allegato  A,  e  successive  modiche  ed
integrazioni, comporti la  perdita  del  diritto  a  una  determinata
tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e
disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri
provvedimenti, le modalita' con  le  quali  trovano  copertura  sulle
componenti tariffarie dell'energia elettrica  le  risorse  necessarie
per  l'erogazione  degli  incentivi  per  la  produzione  di  energia
elettrica da fotovoltaico,  assicurando  l'equilibrio  economico  del
bilancio del GSE. 
4. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  assicurando  il
coordinamento con i provvedimenti di pari finalita' inerenti le fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, aggiorna se del caso  i  propri
provvedimenti  relativi  all'erogazione  del   servizio   di   misura
dell'energia elettrica prodotta e in particolare: 
   a)  definisce  le  caratteristiche  dei  misuratori   dell'energia
elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: 
      a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte  dei
gestori di rete o  comunque  dotati  di  dispositivi  che  consentano
l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei  medesimi
gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno per gli impianti
di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; 
      a2) i requisiti necessari al fine di garantire la  manutenzione
e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini  di  dotazione
di specifici dispositivi antifrode; 
   b)  prevede  che  la  responsabilita'  del  servizio   di   misura
dell'energia   elettrica    prodotta,    eventualmente    comprensivo
dell'attivita' di installazione e manutenzione  dei  misuratori,  sia
posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi  e
delle tariffe incentivanti, in capo  ai  gestori  di  rete  e  che  i
medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al  GSE  le
misure di cui alla lettera a1) nonche'  quelle  relative  all'energia
elettrica immessa in rete; 
7.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' per il ritiro, da parte  del  GSE,  dell'energia  elettrica
immessa  in  rete  dagli  impianti   incentivati   con   la   tariffa
onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le
modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica  da
parte del GSE. 
 
                               Art. 12 
(Cumulabilita' degli incentivi e  dei  meccanismi  di  valorizzazione
                  dell'energia elettrica prodotta) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4,  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del  presente
articolo, le tariffe incentivanti di cui  al  presente  decreto  sono
cumulabili  esclusivamente  con  i  seguenti  benefici  e  contributi
pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto: 
   a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici
aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; 
   b)  contributi  in  conto  capitale  fino  al  60%  del  costo  di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
pubbliche o paritarie di qualunque  ordine  e  grado  ed  il  cui  il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il  soggetto  proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche  e
su superfici ed  immobili  di  strutture  militari  e  penitenziarie,
ovvero su superfici e immobili o loro  pertinenze  di  proprieta'  di
enti locali o di regioni e province autonome; 
   c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano  realizzati
su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere  a)  e  b),
ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale che provvedono alla prestazione di  servizi  sociali
affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile  sia  l'ente
pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale; 
   d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici  realizzati  su  aree
oggetto di  interventi  di  bonifica,  ubicate  all'interno  di  siti
contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il  soggetto
responsabile dell'impianto assuma la  diretta  responsabilita'  delle
preventive operazioni di bonifica; 
   e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo  di  investimento  per  impianti  fotovoltaici  integrati   con
caratteristiche innovative; 
   f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del
costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; 
   g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art.
1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   h) benefici conseguenti all'accesso  a  fondi  di  garanzia  e  di
rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. 
2.  Fermo  restando  il  diritto   al   beneficio   della   riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per  gli  impianti  facenti  uso  di
energia solare per la produzione di  calore  o  energia,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle  finanze  29  dicembre  1999,  le  tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
in relazione all'impianto fotovoltaico, siano  state  riconosciute  o
richieste detrazioni fiscali. 
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente  decreto  gli
impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti  introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005,  6  febbraio  2006,  19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011. 
4. Dal 1 ° gennaio 2013, si applicano le condizioni di  cumulabilita'
degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi  di
cui all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto. 
5.  Le  tariffe  incentivanti  di  cui  al  presente   decreto   sono
alternative ai seguenti benefici: 
   a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi,
ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma  7,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni di  cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
ARG/elt  186/09  del  9  dicembre   2009.   Tale   disciplina   trova
applicazione,  su  richiesta  del  produttore,  in  alternativa  alle
tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di  diritto  alle
medesime tariffe incentivanti, e  dopo  il  termine  del  periodo  di
diritto alle tariffe incentivanti; 
   b)  il  ritiro  con  le  modalita'  e  alle   condizioni   fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ai  sensi  dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW. 
 
                               Art. 13 
                  (Verifiche, controlli e sanzioni) 
 
1. Il GSE effettua controlli sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti responsabili con le  modalita'  di  cui
all'articolo 71 del DPR n. 445 del  2000.  Fatte  salve  le  sanzioni
penali di cui all'articolo  76  del  medesimo  decreto,  qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   delle
dichiarazioni,  si  applica  l'articolo  23,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011. 
2. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti  da  ogni
responsabilita' per gli atti  emanati,  quando  il  riconoscimento  e
l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti  falsi  o  contenenti  dati  non  piu'  rispondenti  a
verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 
3. Fermo restando il comma  1,  il  GSE  svolge  controlli  ai  sensi
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
4. In caso  di  false  dichiarazioni  rese  dall'installatore  o  dal
tecnico  abilitato  nella  documentazione  da   allegare   ai   sensi
dell'allegato  3-B,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  a  questi
applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n.  445  del  2000,  al
soggetto responsabile dell'impianto si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 
 
                               Art. 14 
(Monitoraggio  della  diffusione,  divulgazione   dei   risultati   e
                     attivita' di informazione) 
 
1. Entro il 31 marzo di ogni anno,  il  GSE  trasmette  al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  alle  regioni  e  province  autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un  rapporto  relativo
all'attivita'  svolta   e   ai   risultati   conseguiti   a   seguito
dell'applicazione del presente decreto, del decreto 5 maggio  2011  e
dei decreti interministeriali attuativi  dell'  art.  7  del  decreto
legislativo n. 387 del 2003. 
2. Con separato riferimento ai decreti  interministeriali  28  luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011
e al presente decreto, il rapporto di cui al comma  1  fornisce,  per
ciascuna regione e provincia autonoma e  per  ciascuna  tipologia  di
impianto  e  di  ubicazione,  la  potenza  annualmente   entrata   in
esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle  tariffe
incentivanti erogate, l'entita' cumulata delle  tariffe  incentivanti
erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato  ritenuto
utile. 
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto,  il
GSE,  in  assenza  di  osservazioni  del  Ministero  dello   sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet. 
4.  Il  GSE  pubblica  sul  proprio  sito  una  raccolta  fotografica
esemplificativa degli impianti  fotovoltaici  entrati  in  esercizio,
avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili. 
5. Il GSE e l'ENEA  organizzano,  su  un  campione  significativo  di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema  di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento. 
6. Il GSE promuove  azioni  informative  finalizzate  a  favorire  la
conoscenza del meccanismo di incentivazione e  relative  modalita'  e
condizioni di accesso,  rivolte  anche  ai  soggetti  pubblici  e  ai
soggetti che possono finanziare gli impianti. 
 
                               Art. 15 
(Monitoraggio  tecnologico  e   promozione   dello   sviluppo   delle
                             tecnologie) 
 
1.  L'ENEA,  coordinandosi  con  il  GSE,  effettua  un  monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le  prestazioni  delle  tecnologie
impiegate  negli  impianti  fotovoltaici   gia'   realizzati   ovvero
realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto. 
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui  al  comma  1,
entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al  Ministero  dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, un  rapporto  recante  l'analisi,  riferita  a
ciascuna tipologia di impianto, degli  indici  di  prestazione  degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
di innovazione tecnologica. 
 
                               Art. 16 
   (Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi) 
 
1.  Il  GSE  pubblica  sul  proprio  sito  internet  e  aggiorna  con
continuita' il valore della potenza cumulata installata e  del  costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi, complessivi e  riferiti  a
ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3 nonche' i valori delle
tariffe applicabili in ciascun periodo. 
 
                               Art. 17 
(Attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  173,
                      della legge n. 244/2007) 
 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  gli  impianti
fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono  enti  locali,
cosi' come definiti dall' articolo  2,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono  considerati
rientranti nella tipologia dell'impianto  di  cui  all'  articolo  2,
comma 1, lettera g), del presente decreto. 
2. Al fine di rispettare  le  disposizioni  generali  in  materia  di
libera concorrenza e parita' di condizioni  nell'accesso  al  mercato
dell'energia  elettrica,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si
applicano agli impianti di potenza fino a 200 kW. 
 
                               Art. 18 
         (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica) 
 
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Enea,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
definite le caratteristiche di innovazione tecnologica e i  requisiti
tecnici  degli  impianti   con   innovazione   tecnologica   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera s). 
2. Con il decreto di cui al comma  1,  vengono  definite  le  tariffe
incentivanti spettanti agli  impianti  fotovoltaici  con  innovazione
tecnologica ed i requisiti per l'accesso. 
3. I decreti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del
2011 includono progetti e misure per lo sviluppo  sperimentale  delle
tecnologie  innovative  di  conversione  dell'energia  solare,  anche
funzionali agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica. 
 
                               Art 19 
(Cumulabilita' delle tariffe di cui al decreto  19  febbraio  2007con
                      altri incentivi pubblici) 
 
1. L'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  si  intende
nel senso che il limite di  cumulabilita'  ivi  previsto  si  applica
anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del
decreto legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
 
                               Art. 20 
                        (Disposizioni finali) 
 
1. Successivamente alla data di cui all'articolo 1, comma 5,  cessano
di  applicarsi,  oltre  al  presente  decreto,  le  disposizioni  dei
precedenti provvedimenti di incentivazione della fonte  fotovoltaica,
laddove possano comportare incrementi del costo  indicativo  cumulato
raggiunto alla medesima data. Sono fatti salvi i diritti acquisiti  a
tale data. 
2. Il presente decreto, di cui gli allegati  sono  parte  integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 5 luglio 2012 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Passera 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                                Clini 
 

        
      
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico