Energia: in Gazzetta i decreti del 28 dicembre 2012 su Conto termico e certificati bianchi

Solare termico - foto di Stan Zurek Pubblicato il decreto del 28 dicembre 2012 contenente le nuove regole sugli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Sul piatto 200 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche e 700 milioni per i privati. Nella Gazzetta ufficiale del 2 gennaio 2013 anche il decreto, sempre datato 28 dicembre, per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

Incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

Il decreto prevede la concessione di incentivi alle Pa sia per la realizzazione di uno o più interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti - isolamento termico, sostituzione di chiusure e impianti di schermatura, installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento -, che per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

I soggetti privati - persone fisiche, condomini, soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario -, invece, possono accedere ai contributi solo per interventi relativi alla produzione di energia pulita e in particolare per:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Per le sole aziende agricole il decreto prevede incentivi anche per l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.

Tutti gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti - ad eccezione degli importi fino a 600 euro, che vengono corrisposti in una sola annualità - e le domande devono essere presentate al Gse in modalità telematica entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero entro i sessanta giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portare del soggetto gestore la scheda-domanda. La documentazione deve essere conservata dai beneficiari per tutta la durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo.

Obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi

Il decreto determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, definisce le modalità di attuazione degli interventi e i criteri per la determinazione del contributo per i costi sostenuti dai soggetti obbligati e introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei certificati bianchi.

I soggetti cui si applica la normativa sono i distributori di energia elettrica e di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi alla propria rete di distribuzione più di 50mila clienti finali.

In particolare, gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016 ammontano a:

  • 4,6 Mtep di energia primaria al 2013;
  • 6,2 Mtep di energia primaria al 2014;
  • 6,6 Mtep di energia primaria al 2015;
  • 7,6 Mtep di energia primaria al 2016.

La quota degli obblighi che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione, di elettricità o di gas, è determinata dal rapporto tra la quantità distribuita ai clienti finali connessi alla sua rete e la quantità complessivamente distribuita sul territorio nazionale, che viene determinata annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A valutare e certificare la riduzione dei consumi ottenuta dai progetti è il Gse, con il supporto di ENEA e di RSE. Ed è sempre il Gse a emettere il parere sulle proposte di progetto entro sessanta giorni dalla data di ricezione, mentre per gli interventi infrastrutturali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, la proposta deve essere trasmessa al Ministero dello sviluppo economico.

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Decreto 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

Decreto 28 dicembre 2012 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi