Riforma appalti – Delega in vigore. Le norme subito applicative
La garanzia globale di esecuzione va in pensione. E scatta il divieto di affidare la direzione lavori ai general contractor
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A partire da sabato 13 febbraio la legge delega in materia di appalti è ufficialmente in vigore. Mentre arriva alle battute decisive la redazione del nuovo Codice, allora, un primo pezzo della riforma diventa già applicabile. Sono, soprattutto, due i cambiamenti che entrano a regime. Entrambi riguardano i grandi cantieri.
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Le novità in arrivo sono due. Di fatto, costituiscono il primo tassello della riforma degli appalti allo studio. Tra l’altro, i tempi per il varo del nuovo Codice sono ormai strettissimi. Indiscrezioni dei giorni scorsi avevano dato per possibile l’approvazione del testo, in via preliminare, già nel corso di questa settimana. Alla fine è servito più tempo per limare qualche dettaglio, ma ormai il primo via libera è vicino. Anche perché la scadenza del 18 aprile, considerando anche il necessario passaggio parlamentare, è dietro l’angolo.
Cosa cambia con la delega
Detto questo, il primo cambiamento rilevante appena entrato in vigore riguarda il general contractor, l’istituto creato dalla legge Obiettivo che prevede l’affidamento di grandi opere “chiavi in mano” a un’impresa. I contraenti generali non potranno più, come avviene adesso, svolgere la funzione di direttore o responsabile dei lavori. Questi compiti andranno affidati a un soggetto terzo.
Si tratta di un cambiamento che punta ad aumentare le garanzie negli appalti. E che nasce soprattutto dopo gli scandali che, durante la scorsa primavera, hanno scoperchiato un sistema che coinvolgeva alcuni dirigenti del Ministero delle infrastrutture: proprio tramite i direttori dei lavori si introducevano varianti e riserve, facendo lievitare i costi delle opere.
Per chi vale il divieto
Il divieto, che verrà inserito a regime anche nel nuovo Codice, vale per tutti i bandi pubblicati dopo il 13 febbraio, ma anche per quelli già avviati per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario. In sostanza, potranno derogare alle nuovo norme solo le opere con contratti già firmati.
L’altra novità riguarda il performance bond, la garanzia globale di esecuzione. Si tratta di un istituto in base al quale le imprese al momento della presentazione delle offerte devono portare a garanzia, in caso di fallimento o inadempimento, due sostituti in possesso dei requisiti per realizzare l’opera. La Pa, in questo modo, viene garantita contro qualsiasi problema in fase di cantiere.
Quando si usa il performance bond
Il performance bond è obbligatorio a partire dal primo luglio del 2014 per gli appalti integrati oltre i 75 milioni di euro e per le opere affidate al general contractor. Il punto, però, è che la struttura italiana di questa garanzia è particolarmente rigida: assicurazioni e banche si sono sempre rifiutati di fornirla. Tramite la delega, allora, il Governo ha deciso di intervenire.
Il testo prevede che il nuovo Codice cancellerà questo istituto ma, nel frattempo, la legge delega lo sospende. Le imprese che beneficiano di questa novità perderanno, però, la possibilità di usufruire dello svincolo automatico della cauzione. Il cambiamento scatta il 13 febbraio ma sarà valido anche per i bandi pubblicati prima, purché vengano riaperti i termini per la presentazione delle offerte e non sia stata già stipulata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.