Immigrazione: in Gazzetta UE i regolamenti dei fondi europei per le politiche d'asilo
Si tratta di tre nuovi fondi diretti a sostenere le politiche di asilo e la gestione delle frontiere nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027. Tra questi strumenti il più importante è il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che potrà contare su 9,8 miliardi di euro a prezzi correnti.
Cosa prevede l'accordo sul bilancio UE 2021-2027
L'Unione europea amplia la portata dei suoi finanziamenti per le misure nei settori dell'asilo e della migrazione, della gestione integrata delle frontiere e della sicurezza interna, in modo da affrontare le sfide crescenti in questi comparti.
Dopo l'approvazione da parte di Consiglio e Parlamento, con la pubblicazione del regolamento in Gazzetta ufficiale europea diventa operativo il nuovo Fondo asilo, migrazione ed integrazione - FAMI (Asylum, Migration and Integration Fund - AMIF), lo strumento istituito per promuovere un'efficiente gestione dei flussi migratori e per promuovere l'attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio unionale unitario in materia.
Parallelamente, sono stato pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'UE anche il regolamento del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, che contribuirà a rafforzare il controllo delle frontiere esterne, garantendo al tempo stesso il rispetto dei diritti fondamentali, e quello del Fondo sicurezza interna.
I regolamenti che istituiscono i tre Fondi entreranno in vigore domani e si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2021.
FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione
Questo fondo, che doterà l'UE degli strumenti necessari per rispondere alle sfide migratorie in evoluzione, sia all'interno dell'UE che in cooperazione con i paesi terzi, contribuisce a rafforzare la politica comune in materia di asilo, a sviluppare la migrazione legale in relazione alle esigenze economiche e sociali degli Stati membri, a promuovere un'efficace integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi e alla lotta all'immigrazione illegale.
Altri obiettivi includono garantire un rimpatrio e riammissioni sicure e dignitose per coloro che non hanno diritto a rimanere nell'UE e aiutare queste persone a iniziare il reinserimento nei paesi terzi in cui sono state rimpatriate.
Le percentuali minime di intervento del Fondo sono collegate ad alcune di queste finalità, con un minimo del 15% assegnato a ciascuno degli obiettivi in materia di asilo e migrazione legale nei programmi degli Stati membri e il 20% delle risorse assegnato all'obiettivo legato alla solidarietà nello strumento tematico. Il 5% dello strumento tematico sarà destinato alle autorità locali e regionali per assisterle nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
In particolare, nell'ambito dell'obiettivo legato alla solidarietà, il Fondo aumenterà gli incentivi per i trasferimenti di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale tra Stati membri. Proseguiranno, inoltre, gli incentivi per l'ammissione di persone tramite reinsediamento e ammissione umanitaria.
Il FAMI finanzia anche azioni nei paesi terzi o in relazione a essi, riconoscendo al tempo stesso il ruolo di altri fondi dell'UE destinati all'azione esterna.
La maggior parte delle risorse (63,5%) andrà ai programmi gestiti congiuntamente dall'UE e dagli Stati membri, le cui assegnazioni varieranno a seconda, tra l'altro, del numero di cittadini di paesi terzi residenti nello Stato, di domande di asilo ricevute, di decisioni di rimpatrio prese e rimpatri effettivi effettuati.
Il restante 36,5% sarà gestito direttamente dalla Commissione e sarà dedicato in particolare agli aiuti d'urgenza, all'ammissione umanitaria da paesi terzi e al reinsediamento di richiedenti asilo e rifugiati in altri Stati membri dell'Unione, "come parte degli sforzi di solidarietà".
Consulta il regolamento UE 2021/1147 che istituisce il FAMI
Fondo per la gestione integrata delle frontiere
Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per un valore di 6,24 miliardi di euro, contribuirà a rafforzare la gestione delle frontiere esterne, garantendo al tempo stesso il rispetto dei diritti fondamentali.
Lo strumento sosterrà la modernizzazione della politica comune in materia di visti, lo sviluppo e l'interoperabilità dei sistemi informatici su larga scala (compreso il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e il sistema di entrata e uscita), nonché le misure di protezione per le persone vulnerabili che giungono in Europa, in particolare i bambini non accompagnati.
Nell'ambito del nuovo strumento, almeno il 10% dei programmi degli Stati membri sarà assegnato alla politica in materia di visti, mentre la percentuale massima per il sostegno operativo nei programmi è stata portata al 33% del finanziamento. Sono stati aumentati i tassi di cofinanziamento per le azioni prioritarie, ad esempio le misure volte a migliorare l'interoperabilità dei sistemi informatici.
Le nuove disposizioni, inoltre, migliorano la semplificazione, la flessibilità, l'efficacia in termini di costi e la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali. Le risorse acquistate con un contributo finanziario a titolo di questo strumento saranno utilizzate anche in altri settori, tra cui le dogane e le operazioni marittime, o per conseguire gli obiettivi degli altri due fondi per gli affari interni.
Fondo sicurezza interna
Il Fondo sicurezza interna si basa su quello già esistente e lo adegua ai nuovi sviluppi, come la necessità di intensificare la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità nonché alla criminalità informatica.
Lo strumento sosterrà misure volte a migliorare lo scambio di informazioni, a intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte in relazione al terrorismo e alla criminalità organizzata.
I finanziamenti per l'acquisto di attrezzature sono stati aumentati fino a un massimo del 35% nei programmi degli Stati membri, mentre quelli per il sostegno operativo sono stati portati fino a un massimo del 20%.
In via eccezionale, le agenzie decentrate saranno ammissibili al finanziamento quando contribuiscono all'attuazione di azioni dell'UE che rientrano nelle loro competenze e che non sono coperte dal contributo al loro bilancio nel quadro del budget annuale dell'Unione.
Consulta il regolamento UE 2021/1149 che istituisce il Fondo sicurezza interna