Legge Stabilita' 2016 – guida al super ammortamento
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni per usufruire del super ammortamento per imprese e professionisti che acquistano beni strumentali.
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Il cosiddetto super ammortamento contenuto nella Legge di Stabilità 2016 è volto ad incentivare gli investimenti in beni strumentali attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF.
Super ammortamento
La Finanziaria introduce una deduzione extracontabile del 40% per gli investimenti effettuati (anche in leasing) a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016 in beni strumentali nuovi, in impianti e macchinari ad esclusione dei beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5% e di tutte le tipologie di costruzioni e fabbricati.
La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40%, portando al 140% il valore della deduzione.
Il super ammortamento o maxi ammortamento può essere applicato da tutte le aziende che investono in beni strumentali strettamente inerenti al core business aziendale, comprendendo in questa definizione tutti i titolari di reddito d’impresa e reddito da lavoro autonomo (tranne i contribuenti in regime forfetario).
Super ammortamento: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare n.23/E, il Fisco fornisce le indicazioni per usufruire del cosiddetto super ammortamento.
Soggetti interessati
La misura è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e ai lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata.
L'agevolazione è aperta anche alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il “regime dei minimi” o il “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata.
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Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, dato che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Escluse anche le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.
I beni “super ammortizzabili”
Sono agevolabili gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. Esclusi quindi i materiali di consumo e i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
La circolare indica, anche tramite esempi, le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari:
- Beni acquisiti in proprietà: la maggiorazione del 40% va fruita in base ai coefficienti di ammortamento a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio;
- Beni acquisiti tramite leasing: in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione spetta non per l’intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il “costo di acquisizione” del bene), con esclusione, quindi, della quota interessi;
- Veicoli a motore: compresi nell'agevolazione i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico, quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, e quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione);
- Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro: in questo caso è prevista la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
L'incentivo è cumulabile
Le disposizioni legislative sul super ammortamento non recano alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, recita la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, la maggiorazione del 40% deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme che disciplinano le altre misure non dispongano diversamente.