UE: richiesta di informazioni sui regimi fiscali preferenziali per le cooperative di consumo
Le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che le misure sono andate a beneficio di cooperative di tutte le dimensioni e operanti in tutti i settori. Dal 2003, le misure fiscali speciali valgono per tutte le cooperative che svolgono buona parte delle loro attività con i propri membri (le cosiddette cooperative a mutualità prevalente).
Le principali misure interessate dall'esame sono:
- la deduzione dal reddito imponibile degli utili accantonati alle riserve indivisibili;
- la deduzione dei ristorni dal reddito imponibile delle cooperative;
- la riduzione fiscale degli interessi versati dalle cooperative ai membri per depositi a breve termine.
La valutazione preliminare è giunta alle seguenti conclusioni.
Nelle grandi linee, la Commissione riconosce l'importanza e il contributo significativo delle cooperative all'economia e alla società in generale. La particolarità delle cooperative è di operare nell'interesse dei propri membri e di presentare un modello societario specifico. È quindi possibile distinguerle dalle imprese lucrative, specie quando si tratta di cooperative mutualistiche pure che realizzano redditi esclusivamente con i propri membri.
In questa fase preliminare, risulta inoltre che, malgrado la loro specificità, le cooperative realizzano utili anche tramite attività con non membri e hanno un comportamento sul mercato analogo a quello delle imprese lucrative. La Commissione ritiene che, in queste circostanze, un trattamento preferenziale a beneficio delle cooperative costituisca un aiuto di Stato. Occorre mantenere condizioni di equa concorrenza per tutti i tipi di imprese nella stessa situazione. Gli aiuti possono tuttavia ritenersi compatibili se i loro effetti negativi per la concorrenza e gli scambi sono controbilanciati dagli effetti positivi in termini di contributo delle cooperative alla realizzazione di obiettivi sociali. Questo si ritiene sia il caso delle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la stragrande maggioranza delle cooperative.
In questa fase preliminare, la Commissione ritiene quindi che possano considerarsi aiuti di Stato:
a) la deduzione dal reddito imponibile delle cooperative a mutualità prevalente degli utili accantonati alle riserve divisibili e indivisibili corrispondenti ai redditi realizzati da attività con non membri della cooperativa. Per le grandi cooperative e per le cooperative non mutualistiche, la deduzione è ritenuta nella sua totalità aiuto di Stato, dal momento che la cooperativa assomiglia di più ad un'impresa lucrativa e che i suoi membri non vi partecipano realmente. Queste deduzioni sono comunque considerate aiuti compatibili quando riguardano le riserve indivisibili obbligatorie o le riserve indivisibili delle PMI;
b) la riduzione fiscale sugli interessi versati ai membri per depositi a breve termine, poiché essa non riguarda attività con i membri che partecipano alla cooperativa in quanto tale. Infatti, nel fornire prestiti ad interesse alla cooperativa, i membri agiscono in qualità di terzi prestatori e non condividono con questa i rischi economici. In questa fase preliminare, la misura non è ritenuta compatibile con il mercato comune.
Non parrebbe invece costituire aiuto la deduzione dal reddito imponibile dei ristorni distribuiti dalla cooperativa ai membri, poiché i ristorni sono generati unicamente dagli scambi tra i membri.
Questi risultati sono preliminari e la lettera indirizzata alle autorità italiane è intesa ad intavolare una discussione volta a rivedere gli elementi di incompatibilità degli aiuti che potrebbero evidenziarsi nei regimi fiscali in questione. Anche le osservazioni di terzi interessati, e segnatamente delle associazioni di cooperative, possono contribuire utilmente alla discussione.
La versione non riservata della lettera sarà consultabile, con il numero E1/2008, nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza una volta risolte le questioni relative alla riservatezza.
(Fonte: Europe Press Releases)