Superbonus: ecco i codici tributo per le opzioni comunicate al Fisco dal 1 novembre 2022
Alla luce della data spartiacque introdotta dal Dl Aiuti-quater, l’Agenzia delle entrate ha istituito due nuovi codici tributo ad hoc per utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus (ceduto o fruito con sconto in fattura), le cui comunicazioni relative alle corrispondenti opzioni sono state inviate al Fisco dal 1° novembre 2022.
I chiarimenti del Fisco sul superbonus
Il tema è di quelli molto delicati che riguardano l’ingarbugliato problema della cessione dei crediti del superbonus che, a partire dall'autunno 2021, ha subito costanti modifiche prima per cercare di arginare la truffe e poi per cercare di riattivare il mercato delle cessioni.
Cosa ha previsto il DL Aiuti quater sulla cessione del credito superbonus
L’ultimo atto, in ordine di tempo, è quello disposto dall’articolo 9 del DL 176-2022 (decreto Aiuti Quater), attualmente in fase di conversione in legge in parlamento.
Nel testo licenziato dal governo, infatti, il DL 176-2022 ha introdotto - in deroga alla disciplina ordinaria - una diversa ripartizione in rate dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, comunicate al Fisco entro il 31 ottobre 2022.
“In particolare, in tal caso, prevede l’articolo 9, comma 4 del decreto Aiuti-quater, è possibile usufruire del tax credit ancora non speso, in dieci rate annuali di pari importo previa comunicazione trasmessa telematicamente all’Agenzia direttamente dal fornitore o cessionario o da un intermediario abilitato. La parte del bonus non utilizzata nell'anno (...) non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso”, spiegano dall’Agenzia.
Per rendere operativa questa nuova disposizione, il DL 176-2022 ha rimandato la definizione delle modalità attuative della chance, ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La Risoluzione n. 71/E -2022 sulla cessione del credito superbonus
Ebbene, il provvedimento del Fisco previsto dal decreto Aiuti quater ha preso la forma della Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, con cui l’Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti due nuovi codici tributo:
- Il codice tributo “7708” denominato “Cessione credito - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 Dl n. 34/2020 – opzioni dal 01/11/2022”, che permette di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus ceduto;
- Il codice tributo “7718” denominato “Sconto - Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - opzioni dal 01/11/2022”, che permette di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta riguardanti il superbonus fruito con sconto in fattura.
In entrambi i casi, i due nuovi codici tributo devono essere indicati nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
“I bonus compensati - specifica il Fisco - sono quelli risultanti dalle opzioni inviate in base all’articolo 121 del Dl “Rilancio” che consente di usufruire di determinate detrazioni edilizie, tra le quali il Superbonus, tramite sconto in fattura o cessione del credito, secondo i termini e le modalità stabilite con i relativi provvedimenti delle Entrate, da ultimo il provvedimento del 10 giugno 2022. Al riguardo - prosegue il Fisco - il documento di prassi evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via”, conclude il comunicato dell’Agenzia dell’entrate, rilasciato all’indomani della pubblicazione dei nuovi codici tributi.
Consulta la Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022 dell'Agenzia delle entrate
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