Pubblicato il decreto Certificati bianchi: cosa prevede

Decreto Certificati bianchi - Foto di Burak K da PexelsIn vigore dal 1° giugno il decreto Certificati bianchi. Tra le grandi novità del provvedimento, l’apertura ai raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa.

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Si tratta di un provvedimento molto atteso, non solo per via dei tempi dilatati - doveva essere pubblicato a dicembre - ma anche perché serve a sanare un vuoto normativo che genera pesanti ripercussioni sugli operatori, con ingenti perdite economiche ed elevato rischio di sanzioni.

Il calo dei certificati bianchi nel 2020

In base alla fotografia dell’ultimo report GSE, lo scorso anno sono stati riconosciuti circa 1,7 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,57 Mtep di risparmi energetici ottenuti. 

Si tratta di un calo del 41% rispetto all’anno precedente, importante ma insufficiente a garantire l’adempimento dell’obbligo minimo per il 2020.

Il decreto Certificati bianchi

Il decreto che regola il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, meglio noto come decreto Certificati bianchi - pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio - rilancia il meccanismo e regolamenta i nuovi obblighi di efficienza energetica nel periodo 2021-2024.

Il decreto del 21 maggio 2021 aggiorna il DM dell’11 gennaio 2017 determinando gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio perseguibili dalle imprese di distribuzione dell’energia, attraverso i TEE, per il periodo 2021-2024.

Le misure e gli interventi che consentono alle imprese di distribuzione dell’energia di adempiere agli obblighi devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria nel settore elettrico pari a: 

  • 0,45 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2021;
  • 0,75 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2022;
  • 1,05 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2023;
  • 1,08 milioni di certificati bianchi entro la fine del 2024. 

 Sul fronte del gas naturale, i target sono:

  • 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2021;
  • 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2022;
  • 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2023;
  • 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell’anno 2024.

Per gli anni successivi al 2024, il Ministero della Transizione ecologia dovrà redigere un nuovo decreto, d’intesa con la Conferenza unificata. Nel caso in cui, entro il 1° giugno 2025, non fossero stati definiti ulteriori obiettivi, il GSE ritirerà i certificati bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all’incentivo, “corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%”.

Una delle maggiori novità introdotte dal nuovo decreto Certificati bianchi è l’aver concesso a raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa di connotarsi come soggetto titolare del progetto. 

Il provvedimento introduce anche un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, che sarà definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici.

Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d’asta gestito dal GSE. L’incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.

Accedono alle aste i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. 

Il testo del decreto Certificati bianchi