Fisco - guida bonus ristrutturazioni e chiarimenti iper ammortamento
L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida al bonus ristrutturazioni, includendo le novità relative al portale ENEA per trasmettere le informazioni. E parallelamente chiarisce un dubbio relativo all’iper ammortamento.
> Bonus ristrutturazioni - online il sito ENEA per ottenere le detrazioni
Nella sua guida aggiornata alle ristrutturazioni edilizie, l’Agenzia delle Entrate inserisce l’ultima novità in materia di trasmissione dei dati per accedere alla bonus del 50% per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
Inserito quindi un riferimento al portale ENEA, presentato la settimana scorsa presso il Ministero dello Sviluppo economico, che permette di trasmettere le informazioni necessarie ad ottenere il bonus ristrutturazioni.
Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data, con scadenza al 19 febbraio 2019.
Nella guida aggiornata delle Entrate viene fornito uno schema esaustivo delle tipologie di interventi da comunicare obbligatoriamente all’ENEA, tra cui:
- serramenti comprensivi d’infissi;
- coibentazioni delle strutture opache;
- installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
- grandi elettrodomestici di classe almeno A+ acquistati in concomitanza con l’avvio di un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017.
> Guida aggiornata alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie
Il riscaldamento centralizzato non rientra nell’iper ammortamento
L’Agenzia delle entrate ha inoltre risposto a un dubbio inerente l’agevolazione che va sotto il nome di iper ammortamento.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.
L'agevolazione ha trovato conferma nella Legge di Bilancio 2018, che ha previsto la misura dell’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
> Manovra 2019 - ammortamenti, mini Ires e Nuova Sabatini, le novita’
Un’impresa ha chiesto chiarimenti al Fisco, in particolare per quanto riguarda la possibilità di proporre a un proprio cliente un servizio che prevede la realizzazione di una rete di distribuzione multiutenze dell'energia termica in grado di gestire un certo mix produttivo in modo ottimizzato in relazione alle richieste delle utenze.
Tale soluzione, sostiene la società, prevede un impianto a monte e uno a valle di generatori di calore che potrebbe beneficiare della disciplina dell’iper ammortamento.
Ma la risposta che arriva dall’Agenzia delle Entrate va nella direzione opposta: il costo di acquisizione dell'impianto a valle dei generatori di calore non può beneficiare dell'agevolazione.
In primo luogo, si legge nella risposta delle Entrate, trattandosi comunque di un impianto finalizzato alla realizzazione di un sistema multiutenze di produzione centralizzata e di distribuzione di energia termica, tutti i singoli beni costituenti l’impianto dovrebbero essere trattati allo stesso modo ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento e, in particolar modo, ai fini dell’esclusione delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia.
In secondo luogo, come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 23 maggio 2018, le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali, come nel caso di specie gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche nel caso in cui servano più aziende sono da ritenersi esclusi dall’agevolazione.
> Agenzia entrate: risposta disciplina agevolativa iper ammortamento