Fondi strutturali 2014-2020: la parola d'ordine è semplificare
Difficile parlare di semplificazione rispetto ad un quadro normativo, quello dei Fondi Ue 2014-2020, che già ha visto venire alla luce un regolamento generale, cinque regolamenti specifici e che si completerà a breve con una serie di atti esecutivi, atti delegati e note circolari.
Eppure, facendo un paragone con il passato, si confermano le intenzioni iniziali della Commissione europea - già presenti nelle sue proposte di ottobre 2011 - di snellire alcune procedure di gestione e controllo, spostando l’attenzione dei prossimi programmi d’investimento sui risultati piuttosto che sulla sola spesa.
In tal senso, un’importante semplificazione finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, ma anche le successive fasi di controllo risiede, per le sovvenzioni, nell’estensione e rafforzamento delle opzioni di rimborso semplificato dei costi, che comportano l’erogazione dei pagamenti in base al livello di raggiungimento dei risultati stabiliti.
Anzitutto il Regolamento (UE) 1303/2013 conferma le opzioni già esistenti (finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie entro un massimale ora pari a 100mila euro) e per applicarle le Autorità di gestione non dovranno solo adottare complesse metodologie dei costi, ma potranno far ricorso a opzioni già utilizzate per progetti simili a livello Ue e nazionali o tra quelle che saranno definite a breve dalla Commissione europea.
Ulteriori particolarità sono previste con riferimento:
- ai nuovi Piani di Azione Comune (Joint Action Plan – JAP), per i quali i pagamenti ai beneficiari potranno basarsi anche su somme forfettarie senza alcun limite di soglia e le opzioni di semplificazione potranno essere applicate a tutti i tipi di intervento,
- ai Regolamenti specifici dei Fondi, in particolare al Regolamento (UE) 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo (FSE), in base al quale le sovvenzioni con un finanziamento pubblico non superiore a 50mila euro dovranno sempre utilizzare opzioni di costo semplificato ad eccezione delle operazioni che ricevono un sostegno nell’ambito di aiuti di Stato.