Fondo Garanzia PMI: nuove disposizioni e riserva per distretti industriali

Euro - foto di tillweIn vigore le disposizioni per il rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI approvate con decreto del 27 dicembre. Nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo 2014, anche il decreto sulla riserva da 10 milioni di euro per i distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature.

Decreto 27 dicembre 2013 – Nuove disposizioni

Il decreto ministeriale, che attua quanto previsto dal decreto del Fare (Dl n. 69/2013):

  • modifica le percentuali massime di copertura del Fondo di Garanzia e i criteri di valutazione economico-finanziaria,
  • limita la concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione,
  • introduce specifici criteri di valutazione per l'ammissione delle imprese e delle cooperative sociali,
  • stabilisce nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie,
  • modifica dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento.

In base al decreto del 7 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo, le disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 del decreto ministeriale del 27 dicembre - quindi l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese e della misura minima dell'accantonamento, le misure per la trasparenza e l'estensione dell'intervento del Fondo in favore dei professionisti - si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in GURI.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni diventa operativa anche la nuova piattaforma telematica per la gestione delle operazioni relative al Fondo: il portale FDG. Le credenziali per l'accesso al nuovo portale saranno inviate a breve a tutti gli utenti abilitati all'utilizzo della vecchia piattaforma.

Decreto 15 gennaio 2014 - Riserva

Il decreto del 15 gennaio 2014 istituisce nell'ambito del Fondo una riserva, del valore di 10 milioni di euro, destinata alla concessione della garanzia, anche attraverso il ricorso a consorzi fidi, su operazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature, a condizione che al loro interno siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque ad uso industriale.

Per rendere operativa la riserva, le Regioni sono tenute, entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo economico, a comunicare gli ambiti territoriali dei distretti industriali di propria competenza.


Links

Decreto del 27 dicembre 2013 - GURI dell'8 marzo 2014

Decreto del 7 febbraio 2014 - GURI dell'8 marzo 2014

Decreto del 15 gennaio 2014 - GURI dell'8 marzo 2014