Fondi Ue: Bruxelles rafforza il ruolo dei partner
La Commissione europea adotta una serie di norme destinate a migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner di ogni livello nella pianificazione dei progetti finanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei.
In base al codice di condotta sul principio del partenariato adottato dalla Commissione, che assume la forma di un regolamento giuridicamente vincolante, gli Stati membri sono tenuti a rafforzare la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei fondi strutturali e d'investimento dell'Ue e i partner dei progetti. In questo modo si punta ad agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2014-2020, contribuendo così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace.
Le nuove regole si riferiscono, nello specifico, al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
In base alle norme adottate da Bruxelles, gli Stati Ue sono tenuti a:
- garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile) che vengono nominati membri a pieno titolo dei comitati di sorveglianza dei programmi;
- fornire informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un corretto processo di consultazione;
- assicurare che i partner partecipino efficacemente a tutte le fasi del processo, a partire dalla preparazione e per l'intera l'attuazione, comprese la sorveglianza e la valutazione di tutti i programmi;
- sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al processo;
- creare piattaforme per l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche e di approcci innovativi.
Se il regolamento stabilisce i principi generali che gli Stati membri devono applicare, lascia comunque loro un ampio margine di flessibilità per organizzare le precise modalità pratiche della partecipazione degli stakeholder alle varie fasi della programmazione.