Sisma Emilia: nel decreto ministeriale del 10 maggio 2012 i criteri per gli aiuti alle aziende

TerremotoPubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 settembre, il decreto ministeriale del 10 maggio 2012 che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Le risorse, pari a 100 milioni di euro, sono state stanziate con il decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, poi convertito nella legge n. 122/2012.

In base al decreto, lo stanziamento è ripartito:

  • nella misura del 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
  • nella misura del 7,1% in favore della Regione Lombardia;
  • nella misura dello 0,4% in favore della Regione Veneto.

Le agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria, sono concesse alle imprese, di ogni dimensione, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.
I contratti di finanziamento o di locazione finanziaria devono avere importo massimo pari a 3,125 milioni di euro per ciascun beneficiario e durata coerente con la tipologia di intervento e comunque non superiore a 7 anni.

Le spese ammissibili riguardano:

  • a) la riparazione o ricostruzione di impianti, attrezzature, beni mobili, anche registrati, o macchinari strumentali all'attività d'impresa, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, compresi i costi strettamente connessi ai trasferimenti temporanei dell'attività d'impresa;
  • b) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
  • c) l'espletamento delle spese tecniche connesse agli interventi di cui alle lett. a) e b), compresa la perizia giurata, nel limite massimo del 2% dei costi di riparazione, ricostruzione o ripristino.

Saranno i presidenti delle tre Regioni, insieme ai commissari delegati, a definire le modalità operative per la presentazione delle domande, che verranno poi esaminate da un nucleo di valutazione nominato dai commissari con propri provvedimenti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 10 agosto 2012

Criteri generali, anche per  la  ripartizione,  e  modalita'  per  la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dagli  eventi
sismici verificatisi nei giorni 20 e 29  maggio  2012  nelle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. (12A09931) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
  Visti gli articoli 107, para. 2, lett. b) e 108  del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della L. 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile"; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile"; 
  Visto il comma 11 dell'art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005,  n.
11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'articolo
87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi
di tali misure agevolative solo se dichiarano di  non  rientrare  fra
coloro che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati  quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
maggio 2007  concernente  "Disciplina  delle  modalita'  con  cui  e'
effettuata la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',
concernente determinati  aiuti  di  Stato,  dichiarati  incompatibili
dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma  1223,  della
L. 27 dicembre 2006, n. 296"; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del
6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  22  maggio
2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  30  maggio
2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1°
giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212,  dei  termini  per  l'adempimento
degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal  sisma
del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna,  Ferrara,
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra  l'altro,
e' stato stabilito che: 
  - nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di
sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio  2012,  avevano  la
residenza ovvero la sede operativa nel territorio  dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Ferrara,  Modena,  Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo, riportati nell'elenco  allegato  alle  stesso  decreto,  sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari; 
  - per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova
e  Rovigo  la  sospensione  e'   subordinata   alla   richiesta   del
contribuente che dichiari l'inagibilita' della  casa  di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda, verificata  dall'Autorita'
comunale; 
  - con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono  essere  individuati,  sulla  base  delle  comunicazioni  del
Dipartimento della Protezione  Civile,  altri  comuni  colpiti  dagli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,  relativamente  ai  quali
trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo  stesso
decreto; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova e  Rovigo",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  1,  comma   1,   del   suddetto
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro  che
le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a  disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni  e
la ripresa economica nei  territori  dei  comuni  delle  province  di
Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,   Reggio   Emilia   e   Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012,  per
i quali e' stato adottato il decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  1°  giugno  2012  di  differimento  dei  termini  per
l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di  quelli  ulteriori
indicati nei successivi decreti adottati ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  Visto il comma 3 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, il quale ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di
emergenza dichiarato con  le  suddette  delibere  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012; 
  Visti i commi 2 e 5 del suddetto articolo  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012,  n.  74,  i  quali  stabiliscono  che,  agli  interventi
previsti dallo stesso decreto-legge  provvedono  i  Presidenti  delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano  in  qualita'
di  Commissari  delegati,  e   coordinano   le   attivita'   per   la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle regioni di rispettiva  competenza  per  l'intera  durata  dello
stato di emergenza, operando con i  poteri  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe  alle
disposizioni  vigenti  stabilite  con  delibera  del  Consiglio   dei
Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma  1,  della
citata legge n. 225/1992; 
  Visto il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n.  74,  il  quale  prevede  che,   ai   presidenti   delle   Regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia   e   Veneto   sono   intestate   apposite
contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui  sono
assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le  risorse  provenienti
dal fondo  di  cui  al  comma  1  destinate  al  finanziamento  degli
interventi previsti dal presente decreto; sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse  derivanti  dalle  erogazioni  liberali
effettuate  alle  stesse  regioni  ai  fini  della  realizzazione  di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici; i presidenti  delle  regioni  rendicontano  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visti i commi 1 e 2 del suddetto articolo  2  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che: 
  - nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite
dal sisma del 20-29 maggio 2012, da  assegnare  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  per  le  finalita'  previste  dallo  stesso
decreto-legge; 
  -  su  proposta  dei  Presidenti  delle   Regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e' stabilita la ripartizione del Fondo di  cui  al  comma  1  fra  le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le finalita'  previste
dallo stesso decreto-legge, sulla base di criteri oggettivi aventi  a
riferimento  l'effettivita'  e  la  quantita'  dei  danni  subiti   e
asseverati delle singole Regioni, nonche'  sono  determinati  criteri
generali idonei ad assicurare, a  fini  di  equita',  la  parita'  di
trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo
scopo finalizzate; 
  Visto l'articolo 11 del suddetto decreto-legge del 6  giugno  2012,
n. 74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la  spesa  di
100  milioni  di  euro,  da  trasferire,  su  ciascuna   contabilita'
speciale,   in   apposita   sezione,   in   favore   della    Regione
Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione  Veneto,  per
la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo  in  conto
interessi, alle imprese aventi  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente  decreto,  che
hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi  nei
giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche  le
imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei  territori
di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui  fondi  siano  situati  in  tali
territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le  modalita'  per
la concessione dei contributi in conto interessi sono  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle Regioni interessate"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4
luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2,  comma  2,  del  decreto
legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  «Interventi  urgenti  in  favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno  interessato
il territorio delle province di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»"; 
  Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
formulata  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'articolo   11   del
decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  contenuta  nel  Verbale  della
riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  in
data 9 agosto 2012, che fa parte integrante del presente decreto; 
  Considerato che gli aiuti in questione saranno  erogati  solo  dopo
che la Commissione, con propria comunicazione, avra' riconosciuto che
il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a  danni
recati da calamita' naturali, puo' legittimamente  beneficiare  della
deroga di cui all'art.107, paragrafo 2, lettera b) del  Trattato  sul
Funzionamento dell'Unione europea; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di stabilire i criteri per la
ripartizione tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto  della
somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, nonche' i criteri generali e le modalita' per  la
concessione dei contributi in conto  interessi  alle  imprese  aventi
sede o unita' locali o fondi  ubicati  nei  territori  della  Regione
Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,  fatti  salvi  gli  adempimenti
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge
                        6 giugno 2012, n. 74 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge 6  giugno  2012,
n.  74  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei  livelli   di
danneggiamenti e delle modalita' di riparto di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di  cui  alle
premesse sono cosi' ripartite: 
  a) 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna; 
  b) 7,1% in favore della Regione Lombardia; 
  c) 0,4% in favore della Regione Veneto. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse assegnate 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono  trasferite
sulla contabilita' speciale intestata  al  Presidenti  delle  Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari  delegati,  aperte  ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno  2012,  n.
74. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la  concessione
di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi  o  in
conto canoni di locazione finanziaria a favore delle  imprese,  cosi'
come  definite  ai  sensi  dall'articolo  1,   dell'Allegato   I   al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del  6  agosto
2008, di ogni dimensione, che hanno subito danni  per  effetto  degli
eventi sismici verificatisi nei  giorni  20  e  29  maggio  2012,  in
presenza dei requisiti di cui al successivo comma  6.  Sono  comprese
tra i beneficiari anche le imprese agricole la  cui  sede  principale
non e' ubicata  nei  territori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ma i cui fondi  siano  situati  in
tali territori, in presenza dei requisiti di cui alle lettere b), c),
d), e), f) e g) del successivo comma 4. 
  3. Le agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi o
in conto canoni, sono concesse a fronte di contratti di finanziamento
o di locazione finanziaria, di importo massimo pari a  3,125  milioni
di euro  per  ciascun  beneficiario  e  di  durata  coerente  con  la
tipologia di intervento e comunque non superiore a 7 anni, volti alla
copertura delle spese di cui al successivo comma 5. Il contributo  in
conto interessi o in conto canoni puo' essere riconosciuto  anche  in
forma attualizzata in via anticipata e deve consentire  la  riduzione
dell'onere a carico  delle  imprese  fino  ad  un  tasso  equivalente
all'euribor calcolato come media aritmetica dei valori dell'euribor 6
mesi riportati alla pagina EURIBOR 01 del circuito  Reuters  ed  alla
pag. 248 del Telerate nel mese precedente del periodo di interessi di
riferimento. 
  4. L'agevolazione di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
concessa a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti: 
  a) avere la sede o unita' locale nei territori delle  provincie  di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia,  Rovigo  e  Mantova  di  cui
all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, fatta
salva la possibilita', per le imprese aventi  sede  legale  o  locali
nelle citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio  Emilia,  Mantova  e
Rovigo di accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto sulla
base di specifica richiesta che dichiari l'inagibilita' dello  studio
professionale o dell'azienda, verificata  dall'Autorita'  comunale  e
fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, del presente decreto per le imprese agricole; 
  b) essere regolarmente costituite ed  iscritte  al  registro  delle
imprese presso la  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura competente per territorio, all'Anagrafe  regionale  delle
aziende agricole oppure, per i professionisti, essere in possesso  di
Partita Iva; 
  c)  essere  attive  e  non  essere  sottoposte   a   procedura   di
liquidazione (anche volontaria), fallimento,  concordato  preventivo,
accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso  o
nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; 
  d) non presentare le caratteristiche di impresa in  difficolta'  ai
sensi del punto 10  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
"Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta'" (2004/C 244/02); 
  e) possedere una situazione di regolarita' contributiva per  quanto
riguarda  la  correttezza   nei   pagamenti   e   negli   adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS  e
INAIL; 
  f) rispettare  le  norme  dell'ordinamento  giuridico  italiano  in
materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro  e  delle
malattie professionali, della sicurezza sui  luoghi  di  lavoro,  dei
contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela
dell'ambiente; 
  g) di non rientrare tra coloro che, essendo stati  oggetto  di  una
richiesta  di  recupero  degli  aiuti  dichiarati  dalla  Commissione
Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi  di
rimborsare o depositare  in  un  conto  bloccato  detti  aiuti  nella
misura, comprensiva  degli  interessi  di  recupero,  loro  richiesta
dall'amministrazione. 
  5. I contributi in conto interessi o in  conto  canoni  di  cui  al
presente  articolo  sono  concessi   a   fronte   di   contratti   di
finanziamento o di locazione finanziaria finalizzati alla  copertura,
totale o parziale, delle spese  occorrenti,  al  netto  di  eventuali
indennizzi assicurativi o di altri contributi pubblici percepiti  per
le medesime finalita', per: 
  a) la riparazione o ricostruzione di impianti,  attrezzature,  beni
mobili, anche  registrati,  o  macchinari  strumentali  all'attivita'
d'impresa, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20  e  29
maggio 2012, compresi i costi strettamente connessi ai  trasferimenti
temporanei dell'attivita' d'impresa; 
  b) il  ripristino  di  scorte  di  materie  prime,  semilavorati  e
prodotti finiti danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012; 
  c) l'espletamento delle spese tecniche connesse agli interventi  di
cui alle lett. a) e  b),  compresa  la  perizia  giurata  di  cui  al
successivo  comma  9,  nel  limite  massimo  del  2%  dei  costi   di
riparazione, ricostruzione o ripristino. 
  6. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi o in
conto canoni di cui al presente articolo: 
  a)  dovra'  essere  prodotta  apposita  perizia  giurata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74 che attesti il danno subito ed il nesso di causalita' tra
il danno e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; 
  b) le spese  di  riparazione,  ricostruzione  o  ripristino  devono
essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012. 
  7.  Le  domande  pervenute  verranno  esaminate  da  un  nucleo  di
valutazione   nominato   dai   Commissari   delegati    con    propri
provvedimenti, tra il personale della struttura commissariale di  cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012  e/o  degli
enti territoriali delle regioni Emilia Romagna,  Lombardia  e  Veneto
che operano nell'ambito delle attivita' istituzionale e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nucleo di  valutazione  di
cui  al  presente  comma  dovra'  verificare   l'ammissibilita'   del
contributo,  la  coerenza  degli  interventi  proposti  e   la   loro
adeguatezza tecnico-finanziaria. Le domande verranno valutate secondo
l'ordine cronologico di arrivo, che  costituisce  anche  criterio  di
priorita'. 
  8. I beni di cui alla lettera a) del comma  5  non  possono  essere
alienati per un periodo di cinque  anni  dalla  data  di  ultimazione
dell'intervento di riparazione o ricostruzione. In caso di violazione
del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il  beneficiario  dovra'
restituire un importo pari al contributo  in  conto  interessi  o  in
conto canoni effettivamente erogato a valere sulle risorse di cui  al
comma 1. 
  9. L'agevolazione del contributo in  conto  interessi  o  in  conto
canoni e' concessa  per  l'intera  durata  del  finanziamento  o  del
rapporto di locazione finanziaria. Il contratto di finanziamento o di
locazione finanziaria puo' essere estinto in  via  anticipata,  fatto
salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo in  conto
interessi o in conto canoni gia' erogato in  via  anticipata  tramite
attualizzazione, per  la  quota  riferita  alla  durata  residua  del
finanziamento o del rapporto  di  locazione  finanziaria  oggetto  di
estinzione anticipata. Per durata residua si intende il  periodo  che
intercorre tra la data di effetto  dell'estinzione  anticipata  e  la
data di scadenza originaria dei contratti. 
  10. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  riconosciute
in regime di notificazione sulla base dell'articolo 107 par. 2, lett.
b)  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea.
L'esecuzione delle relative  misure  e'  consentita  solo  a  seguito
dell'acquisizione della decisione  della  Commissione  europea  sulla
compatibilita' delle misure previste con le disposizioni  europee  in
materia di aiuti di Stato. 
  11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia  e  Veneto,  Commissari  delegati,  sono  disciplinate   le
modalita' operative per la  presentazione  delle  domande  e  per  la
concessione, la liquidazione e la  revoca,  totale  o  parziale,  dei
contributi, e sono  definite  idonee  modalita'  di  rendicontazione,
monitoraggio e  controllo  sull'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al
presente articolo, anche attraverso  idonee  procedure  informatiche,
condivise con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  con  il
Ministero dello sviluppo economico, anche al fine  di  evitare  sovra
compensazioni dei danni di cui al precedente comma 5 per  cumuli  con
altri aiuti concessi ai sensi di  altre  disposizioni  normative.  Le
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto forniscono annualmente  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo
economico  una  relazione  sull'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al
presente articolo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo. 
 
    Roma, 10 agosto 2012 
 
                    Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli 
 
Il Ministro dello sviluppo economico: Passera