Decreto interministeriale e circolare sul Dlgs 109-2012 per l'emersione degli immigrati dal 15 settembre

LavoratoriUn decreto interministeriale e una Circolare congiunta Interno-Lavoro per fornire indicazioni e istruzioni operative sulla procedura di emersione prevista dall’articolo 5 del Dlgs 109-2012, in vigore dallo scorso 9 agosto. Secondo tale norma, infatti, i datori di lavoro italiani o stranieri che occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori immigrati, presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

Decreto interministeriale del 29 agosto 2012 - GURI n. 209 del 7 settembre 2012

Il Decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze prevede:

  • all’articolo 1 le modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro: per via telematica, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it, dal 15 settembre al 15 ottobre;

  • all’articolo 2 le modalità di pagamento del contributo forfettario di 1.000 euro previsto per ciascun lavoratore: tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", utilizzando i codici tributo già istituiti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 85/E-2012;

  • all’articolo 3 i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro: persona fisica, ente o società, il suo reddito imponibile o fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore a 30.000 euro annui.
    Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il limite scende a:
    - 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito,
    - 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

    La verifica di congruità del reddito e delle condizioni contrattuali applicate viene effettuata dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Non si procede all’accertamento nell’ipotesi di datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore addetto alla sua assistenza. In tale ipotesi il datore deve essere già in possesso di certificazione di struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell’autosufficienza prima di presentazione dell’istanza.

  • all’articolo 4 i contenuti della domanda di emersione;

  • all’articolo 5 le modalità necessarie per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari alla durata del rapporto di lavoro o almeno a sei mesi;

  • all’articolo 6, che con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l’Impiego, Direzioni Territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.

Circolare congiunta del 7 settembre 2012

Con Circolare congiunta del Ministero Interno e Ministero Lavoro e Politiche Sociali sono state fornite ulteriori istruzioni operative agli uffici competenti (Sportelli Unici, Questure, Direzioni Territoriali del Lavoro) in merito alla procedura di emersione:

  • Versamento del contributo forfetario di 1.000 euro (non ripetibile) per ciascun lavoratore da versare prima della presentazione della dichiarazione di emersione, tramite modello di pagamento dell’Agenzia delle Entrate “F24”;

  • Regolarizzazione delle somme arretrate delle retribuzioni dovute al lavoratore (corrispondenti alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS) per il periodo del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi; un'attestazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore deve essere presentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico;

  • Versamenti contributivi e assicurativi per la durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi. Tale accertamento sarà effettuato dallo Sportello Unico con verifica telematica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e per i rapporti di lavoro domestici con esibizione di copie di bollettini MAV che saranno messi a disposizione dall’INPS;

  • Regolarizzazione, a fini fiscali, delle somme dovute sulle retribuzioni corrisposte attestabili anche con autocertificazione del datore di lavoro.

La presenza irregolare alle proprie dipendenze di un lavoratore straniero dovrà essere attestata dal datore di lavoro al momento della convocazione presso lo Sportello Unico mediante documentazione proveniente da organismi pubblici.

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Decreto interministeriale del 29 agosto 2012 - GURI n. 209 del 7 settembre 2012

Circolare congiunta del 7 settembre 2012