Ordinamenti professionali: in vigore il decreto di riforma 137-2012

ProfessionistiCon la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 14 agosto, entra in vigore il decreto n. 137 del Presidente della Repubblica relativo alla riforma degli ordinamenti professionali. Fra i punti focali del testo, questioni relative all'accesso e all'esercizio dell'attività professionale, l'obbligo di assicurazione e il tirocinio del professionista.

Il testo normativo, pur non eliminando l'esame di Stato, vieta limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali ed elimina vincoli all'esercizio della professione. L'esercizio è dunque libero, autonomo e indipendente. Inoltre, non sono ammesse limitazioni relative al numero di persone incaricate ad esercitare una data professione, salvo casi eccezionali.

Introdotto anche l'obbligo di assicurazione del professionista, che intende tutelare in primo luogo il cliente per eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e sarà effettivo decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Infine, il testo detta regole precise in merito a pubblicità, concorrenza e formazione dei futuri professionisti. In particolare, il decreto stabilisce che il tirocinio professionale - cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante - è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, ed ha una durata massima di 18 mesi. L'obbligo non si applica alle professioni sanitarie.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a  norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(12G0159) 
Capo I

Disposizioni generali
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione e ambito di applicazione 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a) per «professione  regolamentata»  si  intende  l'attivita',  o
l'insieme delle attivita', riservate  per  espressa  disposizione  di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a  seguito
d'iscrizione in ordini o  collegi  subordinatamente  al  possesso  di
qualifiche  professionali   o   all'accertamento   delle   specifiche
professionalita'; 
    b) per «professionista» si  intende  l'esercente  la  professione
regolamentata di cui alla lettera a). 
  2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate  e
ai relativi professionisti. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 2 
 
 
          Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale 
 
  1. Ferma la disciplina  dell'esame  di  Stato,  quale  prevista  in
attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione,  e
salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   l'accesso   alle
professioni regolamentate e' libero. Sono  vietate  limitazioni  alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate  su  espresse
previsioni inerenti  al  possesso  o  al  riconoscimento  dei  titoli
previsti dalla legge per la qualifica  e  l'esercizio  professionale,
ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o
ad altri motivi imperativi di interesse generale. 
  2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia
e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di
albi  speciali,  legittimanti   specifici   esercizi   dell'attivita'
professionale, fondati su  specializzazioni  ovvero  titoli  o  esami
ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge. 
  3.  Non  sono  ammesse  limitazioni,  in  qualsiasi  forma,   anche
attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a
esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente,
su tutto o parte del territorio dello Stato, salve  deroghe  espresse
fondate su ragioni di  pubblico  interesse,  quale  la  tutela  della
salute.   E'   fatta   salva   l'applicazione   delle    disposizioni
sull'esercizio delle funzioni notarili. 
  4. Sono in ogni caso  vietate  limitazioni  discriminatorie,  anche
indirette, all'accesso e  all'esercizio  della  professione,  fondate
sulla  nazionalita'  del   professionista   o   sulla   sede   legale
dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 3 
 
 
                        Albo unico nazionale 
 
  1.  Gli  albi  territoriali  relativi  alle   singole   professioni
regolamentate, tenuti  dai  rispettivi  consigli  dell'ordine  o  del
collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli
iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti  disciplinari  adottati
nei loro confronti. 
  2. L'insieme degli albi  territoriali  di  ogni  professione  forma
l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale
competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per  via
telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni  rilevanti  ai
fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 4 
 
 
            Libera concorrenza e pubblicita' informativa 
 
  1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa  avente  ad
oggetto   l'attivita'    delle    professioni    regolamentate,    le
specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla  professione,  la
struttura dello studio professionale e i compensi  richiesti  per  le
prestazioni. 
  2.  La  pubblicita'  informativa  di  cui  al  comma  1  dev'essere
funzionale  all'oggetto,  veritiera  e  corretta,  non  deve  violare
l'obbligo  del  segreto  professionale  e  non  dev'essere  equivoca,
ingannevole o denigratoria. 
  3. La violazione della disposizione di cui al comma  2  costituisce
illecito  disciplinare,  oltre  a  integrare  una  violazione   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.  206,
e 2 agosto 2007, n. 145. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 5 
 
 
                      Obbligo di assicurazione 
 
  1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni
derivanti al  cliente  dall'esercizio  dell'attivita'  professionale,
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti  dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al
momento dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 
  2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce
illecito disciplinare. 
  3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni
collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione  di  cui  al
presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 6 
 
 
                       Tirocinio per l'accesso 
 
  1. Il tirocinio professionale  e'  obbligatorio  ove  previsto  dai
singoli  ordinamenti  professionali,  e  ha  una  durata  massima  di
diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle  professioni  sanitarie
prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  Il  tirocinio
consiste nell'addestramento,  a  contenuto  teorico  e  pratico,  del
praticante, ed e' finalizzato a conseguire  le  capacita'  necessarie
per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. 
  2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio  territoriale  e'
tenuto  il  registro  dei  praticanti,  l'iscrizione  al   quale   e'
condizione per lo svolgimento del tirocinio  professionale.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  dei  praticanti  e'  necessario,  salva
l'ipotesi di cui al comma 4,  secondo  periodo,  aver  conseguito  la
laurea o il diverso titolo di istruzione  previsti  dalla  legge  per
l'accesso alla professione regolamentata,  ferme  restando  le  altre
disposizioni previste dall'ordinamento universitario. 
  3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque  anni  di
anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto  ad  assicurare  che  il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non  puo'
assumere la funzione per piu' di tre  praticanti  contemporaneamente,
salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente  consiglio
territoriale  sulla   base   di   criteri   concernenti   l'attivita'
professionale  del  richiedente  e  l'organizzazione  della   stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine  o  del
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 
  4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore  a  sei
mesi,  presso  enti  o  professionisti  di  altri  Paesi  con  titolo
equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio
puo' essere altresi' svolto per i primi  sei  mesi,  in  presenza  di
specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o
collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e  ricerca,  e  il
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno  del  corso  di
studio per il  conseguimento  della  laurea  necessaria.  I  consigli
territoriali e le universita' pubbliche e private  possono  stipulare
convenzioni, conformi a quella di  cui  al  periodo  precedente,  per
regolare i reciproci  rapporti.  Possono  essere  stipulate  analoghe
convenzioni tra i consigli nazionali degli  ordini  o  collegi  e  il
ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo
svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito
del corso di  laurea.  Resta  ferma  l'esclusione  delle  professioni
sanitarie prevista dall'articolo 9, comma  6,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  5. Il tirocinio puo' essere  svolto  in  costanza  di  rapporto  di
pubblico impiego ovvero di rapporto di  lavoro  subordinato  privato,
purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di  lavoro
idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul  rispetto  di  tale
disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio. 
  6. Il tirocinio  professionale  non  determina  l'instaurazione  di
rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  occasionale,  fermo  quanto
disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. 
  7.  L'interruzione  del  tirocinio  per  oltre  tre   mesi,   senza
giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di
quello previamente svolto. Quando  ricorre  un  giustificato  motivo,
l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata  massima  di  nove
mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. 
  8. I praticanti osservano gli stessi doveri e  norme  deontologiche
dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 
  9.  Il  tirocinio,  oltre  che  nella  pratica  svolta  presso   un
professionista,  puo'  consistere  altresi'   nella   frequenza   con
profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi
di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I  corsi
di formazione possono essere organizzati  anche  da  associazioni  di
iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di
autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 
  10. Il consiglio nazionale dell'ordine o  collegio  disciplina  con
regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le modalita' e le condizioni  per  l'istituzione  dei  corsi  di
formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta'  e  il
pluralismo   dell'offerta   formativa   e   della   relativa   scelta
individuale; 
  b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; 
  c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo  un  carico
didattico non inferiore a duecento ore; 
  d) le modalita' e le condizioni  per  la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante nonche' quelle  per  le  verifiche
intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta
da  professionisti  e  docenti  universitari,  in  pari   numero,   e
presieduta  da  un  docente  universitario,  in  modo  da   garantire
omogeneita'  di  giudizio  su  tutto  il  territorio  nazionale.   Ai
componenti  della  commissione  non   sono   riconosciuti   compensi,
indennita' o gettoni di presenza. 
  11. Il ministro vigilante,  previa  verifica,  su  indicazione  del
consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei  corsi
organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la
data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma
e' applicabile al tirocinio. 
  12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto
il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il  certificato  perde
efficacia  decorsi  cinque  anni  senza  che  segua  il   superamento
dell'esame di Stato quando  previsto.  Quando  il  certificato  perde
efficacia  il  competente  consiglio   territoriale   provvede   alla
cancellazione del soggetto dal registro  dei  praticanti  di  cui  al
comma 2. 
  13. Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite
dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare
l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed
eventi di tirocinio professionale. 
  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  tirocini
iniziati dal giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo  9,  comma
6,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 7 
 
 
                         Formazione continua 
 
  1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione
professionale,   nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della
collettivita',  e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo
professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale
secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   La   violazione
dell'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  costituisce  illecito
disciplinare. 
  2. I corsi di formazione possono essere organizzati,  ai  fini  del
comma 1, oltre che da ordini e  collegi,  anche  da  associazioni  di
iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di
autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine  o  collegio  disciplina  con
regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo  di
aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e
l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli  ordini
o  collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei
soggetti autorizzati; 
  b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio  nazionale,
dei corsi di aggiornamento; 
  c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita'  di
misura della formazione continua. 
  4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le
universita' possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento
reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con
appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole
dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare
crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro
valore. 
  5. L'attivita' di formazione,  quando  e'  svolta  dagli  ordini  e
collegi, puo' realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con
altri soggetti. 
  6.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite
dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare
l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed
eventi di formazione professionale. 
  7. Resta ferma la normativa  vigente  sull'educazione  continua  in
medicina (ECM). 

        
      
Capo I

Disposizioni generali
                               Art. 8 
 
 
Disposizioni  sul   procedimento   disciplinare   delle   professioni
              regolamentate diverse da quelle sanitarie 
 
  1. Presso i  consigli  dell'ordine  o  collegio  territoriali  sono
istituiti consigli di disciplina territoriali  cui  sono  affidati  i
compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari
riguardanti gli iscritti all'albo. 
  2. I consigli di disciplina territoriali di cui  al  comma  1  sono
composti da un numero di consiglieri pari a  quello  dei  consiglieri
che, secondo i vigenti ordinamenti professionali,  svolgono  funzioni
disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali  presso
cui  sono  istituiti.  I  collegi  di  disciplina,  nei  consigli  di
disciplina territoriali con piu' di  tre  componenti,  sono  comunque
composti da tre consiglieri e  sono  presieduti  dal  componente  con
maggiore  anzianita'  d'iscrizione  all'albo  o,  quando   vi   siano
componenti  non  iscritti  all'albo,  dal  componente  con   maggiore
anzianita' anagrafica. 
  3.  Ferma  l'incompatibilita'  tra   la   carica   di   consigliere
dell'ordine o collegio territoriale e la carica  di  consigliere  del
corrispondente consiglio di disciplina  territoriale,  i  consiglieri
componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati  dal
presidente del tribunale  nel  cui  circondario  hanno  sede,  tra  i
soggetti  indicati  in  un  elenco   di   nominativi   proposti   dai
corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco  di  cui  al
periodo che precede e' composto da un numero di  nominativi  pari  al
doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale  e'
chiamato a designare. I criteri in base ai  quali  e'  effettuata  la
proposta dei consigli dell'ordine o collegio  e  la  designazione  da
parte del presidente del tribunale, sono individuati con  regolamento
adottato, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere
vincolante del ministro vigilante. 
  4.  Le  funzioni  di  presidente  del   consiglio   di   disciplina
territoriale sono  svolte  dal  componente  con  maggiore  anzianita'
d'iscrizione all'albo o, quando  vi  siano  componenti  non  iscritti
all'albo, dal  componente  con  maggiore  anzianita'  anagrafica.  Le
funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  componente  con   minore
anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi  siano  componenti  non
iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica. 
  5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti  meno
a  causa  di  decesso,  dimissioni  o  altra  ragione,  si   provvede
applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 
  6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica  per  il
medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale. 
  7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che  decidono
in via amministrativa sulle questioni  disciplinari,  sono  istituiti
consigli di disciplina nazionali  cui  sono  affidati  i  compiti  di
istruzione e decisione delle questioni  disciplinari  assegnate  alla
competenza dei medesimi consigli nazionali  anche  secondo  le  norme
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 
  8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio  che
esercitano funzioni  disciplinari  non  possono  esercitare  funzioni
amministrative. Per la ripartizione delle  funzioni  disciplinari  ed
amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto  disposto
al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine  o  collegio
adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, previo parere  favorevole  del  ministro
vigilante. 
  9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina  nazionale
di cui ai commi 7  e  8  sono  svolte  dal  componente  con  maggiore
anzianita' d'iscrizione all'albo.  Le  funzioni  di  segretario  sono
svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo. 
  10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e
nazionali di  cui  ai  commi  precedenti,  le  funzioni  disciplinari
restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 
  11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento
disciplinare delle professioni  regolamentate,  e  i  riferimenti  ai
consigli dell'ordine o collegio  si  intendono  riferiti,  in  quanto
applicabili, ai consigli di disciplina. 
  12. Il ministro vigilante puo' procedere  al  commissariamento  dei
consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e  ripetuti
atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui  non  sono
in  grado  di  funzionare  regolarmente.  Il   commissario   nominato
provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario
ad assicurare lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo  fino  al
successivo mandato, con facolta'  di  nomina  di  componenti  che  lo
coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette. 
  13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina
vigente. 
  14. Restano altresi'  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia
disciplinare concernenti la professione di notaio. 

        
      
Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati
                               Art. 9 
 
 
                       Domicilio professionale 
 
  1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del
circondario di competenza  territoriale  dell'ordine  presso  cui  e'
iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di  attivita'  in
altri luoghi del territorio nazionale. 

        
      
Capo II

Disposizioni concernenti gli avvocati
                               Art. 10 
 
 
      Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso 
 
  1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3  e
4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato  o
presso l'ufficio legale  di  un  ente  pubblico  o  di  ente  privato
autorizzato  dal  ministro  della  giustizia  o  presso  un   ufficio
giudiziario, per non piu' di dodici mesi. 
  2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi
presso un avvocato iscritto all'ordine o  presso  l'Avvocatura  dello
Stato o presso l'ufficio legale di un ente  pubblico  o  di  un  ente
privato autorizzato dal ministro della giustizia. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito  presso
le scuole di  specializzazione  per  le  professioni  legali  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398,  e
successive modificazioni, e' valutato  ai  fini  del  compimento  del
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per  il  periodo
di un anno. 
  4. Il praticante  puo',  per  giustificato  motivo,  trasferire  la
propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove  intende  proseguire
il tirocinio. Il consiglio dell'ordine  autorizza  il  trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia  al  praticante  un
certificato  attestante  il  periodo   di   tirocinio   che   risulta
regolarmente compiuto. 
  5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di  praticantato
presso gli uffici giudiziari  e'  disciplinata  con  regolamento  del
ministro della giustizia da adottarsi entro un  anno  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sentiti  gli  organi  di
autogoverno delle magistrature e il consiglio  nazionale  forense.  I
praticanti presso gli uffici  giudiziari  assistono  e  coadiuvano  i
magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie
attivita', anche  con  compiti  di  studio,  e  ad  essi  si  applica
l'articolo 15 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3.  Al  termine  del
periodo di formazione il magistrato designato dal  capo  dell'ufficio
giudiziario redige una relazione sull'attivita'  e  sulla  formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine
competente. Ai soggetti  previsti  dal  presente  comma  non  compete
alcuna forma di compenso, di  indennita',  di  rimborso  spese  o  di
trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il
rapporto non costituisce  ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  Fino
all'emanazione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  continua  ad
applicarsi, al riguardo, la disciplina del  praticantato  vigente  al
momento di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame  di  Stato
nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior
periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per  uguali
periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine  aventi  sede
in distretti diversi, la sede di esame  e'  determinata  in  base  al
luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio. 

        
      
Capo III

Disposizioni concernenti i notai
                               Art. 11 
 
 
                  Accesso alla professione notarile 
 
  1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e
i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso  dei  requisiti
di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,  compreso
il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei  cittadini
dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,
abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto  accesso
a seguito  di  riconoscimento  del  titolo  professionale  di  notaio
conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea. 
  2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di
specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive
modificazioni, e' valutato ai fini  del  compimento  del  periodo  di
pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un
anno. 

        
      
Capo IV

Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 12 
 
 
                       Disposizione temporale 
 
  1. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  si  applicano  dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e  legislative
incompatibili con le previsioni di cui  al  presente  decreto,  fermo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  e  fatto  salvo
quanto previsto da disposizioni attuative  di  direttive  di  settore
emanate dall'Unione europea. 

        
      
Capo IV

Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 13 
 
 
                       Invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici
interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli  scopi
a legislazione vigente. 

        
      
Capo IV

Disposizioni transitorie e finali
                               Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri 
 
                                  Severino, Ministro della giustizia