Rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico: il Decreto 6 luglio 2012 in Gazzetta
In vigore da oggi, 11 luglio, il decreto che definice gli incentivi, e le relative modalità di accesso, a sostegno della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica (in attuazione dell’art. 24 del del d.lgs. 28/2011). Le norme, pubblicate sulla GURI n. 159 del 10 luglio 2012 - Supplemento Ordinario n. 143, si riferiscono ad impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 luglio 2012
Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. (12A07628)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas; VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007); VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato del 2007 (finanziaria 2008); VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa; VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', e relativi provvedimenti di attuazione; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e in particolare: - l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita' e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori; - l'articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea; - il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24;il comma 9 dello stesso articolo 24, che prevede specifici incentivi per la produzione di energia mediante impianti tecnologicamente avanzati e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 18 dicembre 2008 per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011; VISTO il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita' produttive e della salute, 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 83 de 22 giugno 2012, con il quale si provvede al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, e che pertanto viene sostanzialmente superata la richiesta sull'argomento emersa in sede di Conferenza unificata; VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e in particolare l'articolo 8, comma 7; CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto clima-energia "20-20-20", prefigura uno scenario energetico europeo piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior efficienza energetica e che, in particolare, l'obiettivo italiano sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e' pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020; VISTO il Piano d'Azione Nazionale sulle energie rinnovabili, PAN, adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo del 17% e' scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed energia elettrica, per il quale ultimo settore e' stabilito un obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno; CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del 17% al 2020 e' positivo, in quanto al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi e' stato coperto mediante fonti rinnovabili, contro l'8,86% del 2009; CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l'Italia e' in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiche' la capacita' installata a fine 2011 e' in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020; RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili si debba dare maggiore impulso ai settori calore e trasporti e all'efficienza energetica, che sono modalita', in media, economicamente piu' efficienti; CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una diminuzione del costo di investimento degli impianti, in particolare di quelli solari; RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditivita' degli investimenti; CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con un approccio alla crescita piu' virtuoso, basato sull'efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che: - in molti Paesi d'Europa, anche a causa della crisi finanziaria, e' in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti rinnovabili - in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto, l'Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma con un approccio piu' efficiente; - il mix di energie rinnovabili (elettriche, termiche e l'efficienza energetica) per il futuro dovra' favorire le tecnologie piu' vantaggiose in termini di: 1. minor costo unitario; 2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese; 3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche. - nell'ambito del settore elettrico, tenendo conto dei maggiori volumi gia' raggiunti (come pure del cambiamento dello scenario nel nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del mix di capacita' produttiva al 2020 di cui tener conto nella definizione della Strategia Energetica Nazionale (SEN); - le esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi di adeguamento della rete, porteranno ad una ridefinizione del nuovo target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 che potra' essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali; - per garantire una maggiore prevedibilita' e sostenibilita' degli oneri di incentivazione, e' necessario introdurre, accanto alla riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi di sviluppo sotto controllo, mediante: • aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, con l'eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, per i quali si ritiene opportuno elevare la soglia rispettivamente a 10 MW e a 20 MW, in considerazione del ridotto numero di impianti con potenza superiore a 5 MW annualmente realizzati, e quindi della difficolta' di attivare aste realmente competitive; • registri nazionali per gli impianti di potenza superiore a soglie minime differenziate per fonte e tecnologia, con volumi massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in base a criteri di priorita'; RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantita' di energia da fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa di tipo feed-in premium, che stimoli i produttori da fonti rinnovabili a valorizzare l'energia sul mercato dell'energia elettrica; RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell'energia immessa in rete, al fine di semplificarne l'esercizio; RITENUTO, per cio' che concerne il meccanismo delle aste al ribasso, di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti entrati in esercizio con l'attuale meccanismo di incentivazione, disponibili presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A, (GSE), valori della potenza di soglia per l'accesso al meccanismo delle aste tali da garantire una buona partecipazione a tali meccanismi di gara e conseguenti risultati in termini di recupero di efficienza sui livelli dell'incentivo, tenendo tuttavia conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie; RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacita' di realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata, sia per ragioni di natura ambientale, connesse anche alla criticita' del settore in talune regioni, sia per coerenza con i criteri di cui all'articolo 24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che privilegia, per quanto riguardo l'utilizzo per la produzione elettrica, la biomassa rifiuto; RITENUTO, sulla base delle specifiche previsioni del decreto legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano essere esclusi dal meccanismo delle aste; RITENUTO, per cio' che concerne la vita convenzionale utile, di dover differenziare tale valore in relazione alla tipologia di impianto e taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita reale degli impianti; RITENUTO, per cio' che concerne il passaggio da certificati verdi a tariffa dopo il 2015, di dover individuare lo stesso sistema di incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, individuando come livello di incentivo fisso, quello stabilito dal decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di riferimento dei certificati verdi, in modo da garantire la redditivita' degli investimenti effettuati, con specifica attenzione agli impianti alimentati da biomasse e per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero; RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di riassetto ed efficientamento del settore, sia necessario fornire una prospettiva di lungo termine al settore stesso, prevedendo che, in assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi di cui al presente decreto si continuino ad applicare fino al raggiungimento del tetto di spesa programmato al 2020, riservando, in caso contrario, ulteriori interventi di aggiornamento; RITENUTO, in analogia a quanto previsto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover dare evidenza dei costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in modo da incrementare la trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell'energia elettrica; VISTA la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale e' stato istituito il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unita' (GAUDI') e sono stati razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica; RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle procedure di accesso agli incentivi, anche alla luce del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' della citata deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10; RITENUTO, infine, di dover introdurre ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 precisazioni e correttivi sulle le modalita' di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE; VISTO il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 182/2012/I/efr reso l' 8 maggio 2012 reso; RITENUTO che, tra le proposte dell'Autorita', possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del presente decreto e dei limiti di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti: - una maggior semplificazione nelle procedure per l'iscrizione a registri e aste; - la necessita' che il GSE acquisisca direttamente i dati sull'impianto dal sistema GAUDI' senza richiederli al produttore; - una maggior attenzione ai sistemi di tracciabilita' degli incentivi; - la necessita' di fornire precisazioni sulla definizione di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi; - la necessita' di porre in essere rimedi per evitare che gli impianti entrino in esercizio prima delle procedure d'asta e offrano poi riduzioni percentuali maggiori, che pero' portino a valori assoluti dell'incentivo comunque piu' elevati; - la necessita' che le cauzioni escusse dal GSE siano versate alla Cassa Conguaglio del Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate; - la necessita' di introdurre modificazioni alle modalita' di ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni riferite all'anno 2011; - la necessita' di introdurre modificazioni al meccanismo di copertura degli oneri sostenuti dal GSE per garantire maggior efficacia ed efficienza all'operato della medesima Societa'; ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del 6 Giugno 2012; RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali, possano essere accolte, nel rispetto dell'impianto generale del decreto e dei limiti di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti: - una piu' attenta valutazione della fase transitoria, che consenta una gestione piu' graduale di questa fase, per quanto riguarda gli investimenti gia' realizzati, affinche' possano confermarsi le aspettative in base alle quali gli investimenti sono stati messi in atto; - una maggiore flessibilita' nella definizione delle soglie oltre le quali scatta il meccanismo dell'iscrizione al registro; - una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli adempimenti da parte degli investitori; - una maggior attenzione per gli impianti in cui il proponente e' un ente pubblico e per gli impianti previsti nelle iniziative di reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale disciplinate da appositi accordi di programma; - un incremento dei contingenti previsti per alcune tipologie di fonti rinnovabili, che consenta, nell'ambito dell'incremento limitato del budget che e' stato assentito, di gestire meglio alcuni interventi; - , l'impegno ad approvare, per gli impianti a biomasse e biogas, attraverso un decreto interministeriale, nuovi valori limite di emissione; - un contingente del solare termodinamico elevato di un milione di metri quadri, al fine di consentire lo sviluppo della filiera tecnologica; - un incremento degli incentivi sul geotermico, attraverso la previsione di premi che stimolino le iniziative alla riduzione delle emissioni; decreta Art. 1 (Finalita') 1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso semplici e stabili, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonche' i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili e' considerato un "nuovo impianto" quando e' realizzato in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; b) integrale ricostruzione: e' l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo' essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e puo' includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entita' e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento e' considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2; e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e' la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni; f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 201 1. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h); g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile e' superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili; i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: e' la somma delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina; l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: e' la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica; m) data di entrata in esercizio di un impianto: e' la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, cosi' come risultante dal sistema GAUDI'; n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: e' la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione; o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: e' il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale; p) potenza di un impianto: e' la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore e' determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza e' pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua; q) potenza di soglia o valore di soglia: e' il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante e' determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso; r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011; s) gas di discarica: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica; t) gas derivante dai processi di depurazione: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali; u) biogas: e' il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa; v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio e' misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi; z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B; aa) tariffa incentivante: e' il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo; ab) incentivo: e' l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete. ac) "costo indicativo cumulato annuo degli incentivi" o "costo indicativo cumulato degli incentivi": e' la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la produzione annua netta effettiva incentivabile, laddove disponibile, o la producibilita' annua netta incentivabile dell'impianto calcolata dal GSE per gli impianti non ancora in esercizio, ovvero entrati in esercizio in corso d'anno. Per il calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi si assume che: i) il costo indicativo cumulato degli incentivi include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, e' attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione; ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, e' calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso; iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi si assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato in riferimento alla produzione annua netta effettiva, laddove disponibile, o alla producibilita' annua netta dell'impianto calcolata dal GSE, moltiplicato per il prezzo di ritiro dell'ultimo anno disponibile. Art. 3 (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. 2. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non puo' superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili. 3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del medesimo comma 5. 4. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, possono essere aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Fermo restando il comma 2, in assenza dei predetti provvedimenti continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto con le decurtazioni programmate previste dall'articolo 7, comma 1. Art. 4 (Accesso ai meccanismi di incentivazione) 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza e' non superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva e' non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalita' stabiliti all'articolo 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza e' superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita dall'articolo 5; b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto: a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW; b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia e' elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche: i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale; c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81; f) gli impianti previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell' 11 febbraio 2010 e successive modificazioni; g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c); h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c). Art. 5 (Valori della potenza di soglia) 1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per: a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia e' fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione; b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia e' fissato a 20 MW. 2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1: a) la potenza di un impianto e' costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione; b) piu' impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilita' del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Art. 6 (Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori riportati in Allegato 1. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed e' pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', nonche', per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. A tal fine, al produttore e' concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Art. 7 (Modalita' di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell'anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti e' individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall'Allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell'Allegato 1 e' decurtato del 2% all'anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali, nell'anno precedente, la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro, resa nota dal GSE sul proprio sito internet, sia inferiore all'80% rispetto alle quantita' rese disponibili per l'anno. 2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, il livello di incentivazione spettante e' determinato applicando le condizioni e le modalita' indicate in Allegato 2 ai valori delle tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall'Allegato 1. 3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sottoposti a procedura competitiva d'asta al ribasso, si applica quanto previsto al titolo III del presente decreto. 4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorita' in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'Allegato 1 e delle altre pertinenti disposizioni del presente decreto. 5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo determinato con le modalita' di cui al presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilita' del produttore. 6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione definito al comma 5. 7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 e' alternativo all'accesso alle modalita' di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003. 8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 3, che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di registri o asta in cui risultino ammessi in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Art. 8 (Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili) 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Restano ferme la funzione di controllo dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.28 del 2011. 3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica e' tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati. 4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate e' alimentato l'impianto: a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A; c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui all'Allegato 2; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). 5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita' di seguito indicate: a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate; b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto; c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4. 6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati: a) l'esercizio degli impianti da' luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 €/MWh; b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh. 7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui all'Allegato 5. 8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio cosi' differenziato: a) 40 €/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili; b) 40 €/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per teleriscaldamento; c) 10 €/MWh per gli altri impianti. 9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, nonche' le modalita' con le quali e' verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori. 10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita' della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di cui al comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento all'anno solare, delle quantita' di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. 11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalita' indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12. 12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5, con uno dei decreti previsti dall'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita' con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio, nonche' il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4 dell'allegato 5. 13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla sola produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con periodicita' compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011. TITOLO II PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO Art. 9 (Iscrizione al registro) 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto. 2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo e' fissata in sessanta giorni. 3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, e' pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013. 4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza, espressi in MW: Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 5. In ogni procedura viene messo a registro l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono: a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura; b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure; c) a decorrere dal secondo registro, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per il secondo registro, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura; d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza non superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura. 6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi. Art. 10 (Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalita' di selezione) 1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche' del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. 2. La richiesta di iscrizione al registro e' formulata al GSE dal soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Non e' consentita l'integrazione dei documenti presentati successivamente alla chiusura del registro. 3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di priorita', da applicare in ordine gerarchico: a) impianti di proprieta' di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW; b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b); c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine: i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa; iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale; v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa. f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto; g) minor potenza degli impianti; h) anteriorita' del titolo autorizzativo; i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. 4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorita' di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi. 5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 6. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non e' soggetta a scorrimento, fatta eccezione per il solo registro aperto nel 2012, per il quale si da' luogo a scorrimento escludendo gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro i termini di cui all'articolo 30. 7. L'iscrizione ai registri e' cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Art. 11 (Adempimenti per l' accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritto al registro) 1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, nonche', per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. Decorso il termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria. 3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di tempo indicato al comma 2, e che, secondo le modalita' di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. TITOLO III - PROCEDURE D'ASTA Art. 12 (Capacita' di produzione da mettere ad asta e periodicita' delle procedure) 1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d'asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacita' produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza e secondo modalita' non discriminatorie. 2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d'asta trenta giorni prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d'asta, fissato in sessanta giorni. 3. Il bando relativo alla prima procedura d'asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l'anno 2013, e' pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all'articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2013. Per il solo eolico onshore, qualora la potenza non assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente. 4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW, da mettere ad asta: Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 5. In ogni procedura viene messo ad asta l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono: a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura; b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure; c) a decorrere dalla seconda procedura, sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera g), di potenza superiore alla potenza di soglia, entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura; d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, di potenza superiore alla potenza di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino alla data di apertura della procedura. 6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi. Art. 13 (Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti) 1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche' del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del titolo concessorio e' sostituito dal giudizio di compatibilita' ambientale. 2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidita' finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle seguenti modalita': a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacita' finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entita' dell'intervento, tenuto conto della redditivita' attesa dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento; b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2. 3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita' del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalita' specificate nell'allegato 3. 4. Fermo restando l'articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticita' nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacita' produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico, che, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalita' compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 3. Art. 14 (Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto) 1. L'asta al ribasso e' realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, cosi' come individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore posto a base d'asta per impianti rientranti nei contingenti di cui all'articolo 12, comma 4, per i quali l'entrata in esercizio sia successiva al 31 dicembre 2015, e' determinato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. 2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta. 3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta e' quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo. Art. 15 (Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti) 1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta e' formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3. 2. La graduatoria e' formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. Non e' consentita l'integrazione dei documenti presentati, successivamente alla chiusura della procedura d'asta. 3. A parita' di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 14, comma 3, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorita': a) impianti gia' in esercizio; b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; c) per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano il requisito di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); d) anteriorita' del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, del giudizio di compatibilita' ambientale. 4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorita' di cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi. 5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza posto all'asta, comprensivo degli impianti che accedono alle tariffe di cui all'articolo 14, comma 3. 6. Nel caso in cui la disponibilita' del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto e' facolta' del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente. 7. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica. 8. La graduatoria di cui al comma 7 non e' soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi: a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 16, comma 1, nei termini ivi indicati; b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari. Art. 16 (Adempimenti per l' accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste) 1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. Entro il termine di novanta giorni dalla medesima data, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria. 2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione dell'incentivo sulla base della graduatoria della procedura d'asta: Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d'asta, del 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente. 4. La cauzione definitiva di cui in allegato 3, e' svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto entro il tempo massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere la medesima cauzione e ad escludere l'impianto dalla relativa graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. TITOLO IV - INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI Art. 17 (Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali) 1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza: Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche e modalita' previste per le procedure d'asta. Sono ammessi alla procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti: a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto; b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali. 3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualita', il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorita': a) anzianita' della prima data di entrata in esercizio dell'impianto; b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo; c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorita' competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti; d) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna; e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c); f) anteriorita' del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento. 4. Nel caso in cui l'applicazione di uno dei criteri di priorita' comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i criteri successivi. 5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini, da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente. Tabella Parte di provvedimento in formato grafico 6. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrino in esercizio entro il limite massimo di tempo indicato al comma 5, e che, secondo le modalita' di cui al presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio a seguito dell'intervento di rifacimento. 7. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8. 8. In ogni procedura viene messo a disposizione l'intero contingente disponibile nell'anno, a cui vengono: a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura; b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure; c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all'apertura della procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura; d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento prima della data di apertura della procedura. 9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma 8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell'anno con le quantita' di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, l'eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni successivi. Art. 18 (Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti) 1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalita' per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le modalita' di determinazione forfetaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, si applicano all'energia prodotta dal 1 gennaio 2013, anche agli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti gia' in esercizio. 3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalita' di cui al presente decreto, il medesimo biogas e i gas ottenuti dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani ricadono nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d). 4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni per cui e' dichiarata l'emergenza rifiuti alla data dell'intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il rispetto dell'articolo 17, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, la vita utile convenzionale e' posta pari a dodici anni. TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO Art. 19 (Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo) 1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all'articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, e' riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a: I = k x (180 - Re) x 0,78 ove: k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, e' pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell'articolo 2, comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e integrazioni; Re e' il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorita'. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo e' fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo e' fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009. 2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 ottobre 2005 entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, pari a: I = (D - Re) ove: D e' la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del prezzo di cessione dell'energia registrati nell'anno 2010; Re e' il prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorita'. 3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia, determinata con le medesime modalita' di cui al comma 2. 4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il ritiro onnicomprensivo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a calcolare il valore onnicomprensivo spettante con riferimento a quanto previsto al comma 1 e al prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello della richiesta. 5. Agli impianti di cui al presente articolo non si applica l'articolo 7, comma 7. Art. 20 (Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015) 1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, in attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera c), primo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un'apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Fermo restando il rispetto della quota d'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo modalita' definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet: a) i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro il 2012; il GSE assicura ai detentori che ne facciano richiesta il pagamento del 50 per cento degli importi spettanti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e del rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 2012; b) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre 2012 entro il 31 marzo 2013 e i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013; c) certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2013 entro il 31 dicembre 2013; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2013 entro il 31 marzo 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2013 entro il 30 giugno 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2013 entro il 30 settembre 2014; d) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2014 entro il 30 settembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2014 entro il 31 dicembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2014 entro il 31 marzo 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2014 entro il 30 giugno 2015; e) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre 2015 entro il 30 settembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del secondo trimestre 2015 entro il 31 dicembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2015 entro il 31 marzo 2016; i certificati verdi relativi alle produzioni del quarto trimestre 2015 entro il 30 giugno 2016. 4. I certificati verdi non ritirati in attuazione del comma 3 restano nella disponibilita' del produttore. 5. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici. TITOLO VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI Art. 21 (Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione) 1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI', il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta la stipula del contratto di cui all'articolo 21, comma 6 e l'erogazione dell'incentivo spettante, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI'. Nelle more della piena operativita' del sistema GAUDI' e delle relativa interoperabilita' con il portale per la gestione degli incentivi, fissata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per l'acquisizione dei dati gia' presenti su GAUDI' direttamente dai soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello sviluppo economico. 2. I soggetti che richiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo e' pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100 euro, piu' una quota variabile sulla base della potenza dell'impianto, come di seguito indicata: a) 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW; b) 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW; c) 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW; d) 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW. 3. Il contributo di cui al comma 2 e' dovuto: a) alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione alla procedura d'asta; b) all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti nei casi diversi dalla lettera a). 4. In caso di impianti iscritti nel registro o nella graduatoria della procedura d'asta in posizione non utile, il contributo di cui al comma 2 non e' dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri ovvero di partecipazione ad aste successive. 5. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche gia' in esercizio e con eccezione degli impianti ammessi al provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata. 6. Le modalita' di corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e 5 sono precisate dal GSE nell'ambito delle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1. 7. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti. 8. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a stipulare un contratto di diritto privato con il GSE. Il GSE fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte della stessa, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011. 9. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia. 10. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilita' degli impianti alla procedura di cui al medesimo articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, cosi' come stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 11. Il GSE potra' richiedere, anche ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni gia' in possesso dell'Agenzia delle Dogane e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attivita' di propria competenza. Art. 22 (Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto) 1. Fatto salvo l'articolo 20, successivamente alla data di prima erogazione di cui all'articolo 21, comma 1, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle procedure applicative di cui all'articolo 24, comma 1, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e in particolare: a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque: a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano l'acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario; a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di specifici dispositivi antifrode; b) prevede che la responsabilita' del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo dell'attivita' di installazione e manutenzione dei misuratori, sia posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le misure di cui alla lettera a1), nonche' quelle relative all'energia elettrica immessa in rete. 3. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. A tal fine: a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4, tabella 6; b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con proprio provvedimento. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalita' con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE. La medesima Autorita', inoltre: a) predetermina, secondo criteri di efficienza ed efficacia e facendo riferimento a costi tipici adottati anche a livello comunitario, i parametri, da correlare alla numerosita', alla natura e all'entita' delle attivita' svolte dal GSE, comprese quelle inerenti l'energia solare, sulla base dei quali sono calcolati, con cadenza annua, i costi da riconoscere al GSE per le attivita' svolte; b) stabilisce le modalita' con le quali l'eventuale differenza tra i ricavi complessivi ottenuti dal GSE per effetto di tutti i corrispettivi versati dai produttori da fonti rinnovabili, ivi inclusa quella solare, e i costi di cui alla lettera a), trova compensazione, positiva o negativa, con il pertinente conto alimentato dalla componente tariffaria A3. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il GSE, definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto e agli analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalita' applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di pubblica utilita' di competenza dell'Autorita' medesima, anche per consentire il pieno sviluppo e l'efficacia nel funzionamento del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di produzione (GAUDI) e il coordinamento con i sistemi informatici degli altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del GSE. Art. 23 (Meccanismo dello scambio sul posto) 1. L'accesso al meccanismo dello scambio sul posto e' alternativo all'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la disciplina delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine di semplificarne la fruizione anche per gli impianti gia' entrati in esercizio. 3. L'aggiornamento della disciplina di cui al comma 2 prevede che l'energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e, in aggiunta, stabilisce corrispettivi medi forfetari annualmente definiti e pubblicati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per l'utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla quantita' di energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori di rete. Art. 24 (Procedure applicative, controlli e monitoraggio) 1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica apposite procedure applicative delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentita AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di raccordo tra le verifiche di cui all'articolo 8 e le attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE. 3. Il GSE effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalita' di cui all'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Il GSE svolge altresi' controlli ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in caso di false attestazioni rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella documentazione da allegare ai sensi dell'allegato 3-B, ferme restando le sanzioni penali a questi applicabili previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, al soggetto responsabile dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. 4. Ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando il riconoscimento e l'erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi. 5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuita': a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto; b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE; c) una stima del valore dei costi degli incentivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac), fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 2. 6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registri ed aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. 7. Il GSE provvede altresi' a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia. 8. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonche' ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE provvede inoltre a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che deve illustrare tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche' una stima dei costi da sostenere negli anni futuri. 9. Anche per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione dell'articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la fine del 2011 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, con riguardo particolare alla disponibilita' di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili. Il consuntivo delle attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Al fine di consentire un costante monitoraggio delle iniziative in via di realizzazione, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali i Ministeri competenti, le Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura dei dati inseriti nel sistema GAUDI', nonche' le modalita' con le quali tale sistema e' aggiornato per fornire ai medesimi soggetti i dati sulla potenza cumulata, sulla numerosita' degli impianti, sullo stato di avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione per classi di potenza, per tipologia di impianto e categoria di intervento, aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e Provincie. Con il medesimo provvedimento l'Autorita' individua i dati aggregati maggiormente significativi generati dal sistema GAUDI' che possono essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati con continuita'. 11. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Art. 25 (Sicurezza e servizi per la rete elettrica) 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalita' con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell'accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalita' inerenti il fotovoltaico. A tali fini: a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i casi e le modalita' in cui: i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione della frequenza indicato dal gestore della rete; ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gli impianti fotovoltaici l'immissione e l'assorbimento della potenza reattiva in rete deve essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla. iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in emergenza. iv. devono mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; v. devono potersi connettere alla rete solo se il valore di frequenza e' stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete; la riconnessione deve avvenire con un aumento graduale della potenza immessa. b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono valutati i casi e le modalita' in cui gli impianti devono prestare i seguenti servizi e protezioni: i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione della frequenza indicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; ii. mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione; iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto; iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto per transitori di frequenza o tensione sul sistema elettrico nazionale e ne garantiscano la disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione; v. consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; vi. consentire la riduzione della potenza attiva in relazione all'aumento della frequenza di rete; vii. evitare la possibilita' che possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete; viii. essere dotati di un sistema che permetta la connessione graduale alla rete solo se il valore di frequenza e' stabile secondo le modalita' indicate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. c) sono valutati i casi e le modalita' con le quali, ai fini del miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE puo' richiedere l'installazione presso gli impianti di dispositivi di misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e di energia primaria. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo conto, ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano motivate misure di programmazione dell'ulteriore capacita' produttiva incentivabile ovvero l'adozione di specifici dispositivi di sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in acque nazionali, e' considerata infrastruttura appartenente alla rete nazionale. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi' le modalita' di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE. Art. 26 (Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate) 1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell'azoto dalle sostanze trattate con la finalita' di produrre fertilizzanti, il premio per l'assetto cogenerativo e' incrementato di 30 €/MWh. 2. Per l'accesso al premio di cui al comma 1 e' previsto che: a) il titolare dell'impianto presenti una comunicazione di spandimento ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 che preveda una rimozione di almeno il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto; b) sia verificata la conformita' dei fertilizzante prodotto secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.75 del 2010, nonche' sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello stesso siano iscritti ai rispettivi registri di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo; c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili; d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile. e) Il recupero dell'azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali. 3. Per impianti alimentati da biogas di potenza fino a 600 kW, in alternativa al premio di cui al comma 2, e' possibile accedere: a) a un premio di 20 €/MWh nel caso in cui l'impianto operi in assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2; b) a un premio di 15 €/MWh nel caso in cui sia realizzata una rimozione pari al 40% dell'azoto totale in ingresso all'impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2. 4. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 3 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura semplificata, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione, volta alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Analoga procedura e' predisposta per gli impianti di cui al comma 3. 5. Per gli impianti di cui al presente articolo, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al comma 4. Art. 27 (Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate) 1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate: a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle; b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici; c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione. 2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e' definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 ne' con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010: a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151 °C (considerato con la tolleranza di 1°C); b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo e' ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula: 200 € - (Tx - Tm) * 0,75 = Pi €/MWh Ove: - concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico > 1,5%; - 200 € e' l'incentivo massimo considerato; - Tm e' la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 C°; - Tx e' la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235C° e 151C°); - 0,75 €MWh e' il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151 °C; - Pi e' la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico. 3. La tariffa di cui al comma 2 e' omnicomprensiva, costante in moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. 4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c) e al comma 2, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalita' con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore della temperatura del fluido, nonche' il relativo costo, a carico dei produttori elettrici. 5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma. Art. 28 (Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici) 1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella 6 e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico b) le tariffe stabilite nella tabella dell'articolo 6 si applicano agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015; c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6; d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l'anno 2015 e di un ulteriore 5% per l'anno 2016; e) non si applica l'articolo 8, e trova applicazione l'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011; f) nell'articolo 4, comma 2: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacita' nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m2"; la lettera c) e' soppressa; g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, e' convenzionalmente considerato sempre pari a zero; h) nell'articolo 11, comma 1, il termine "2.000.000 m2" e' sostituito con "2.500.000 m2" e il termine "2016" e' sostituito con "2020"; i) nell'articolo 12, comma 1, il termine "1.000.000 m2" e' sostituito con "2.500.000 m2"; j) nell'articolo 12, comma 2, il secondo periodo e' soppresso e nel primo periodo il termine "quattordici" e' sostituito con "ventiquattro". 2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere adottati provvedimenti per l'incentivazione di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo industriale su tali applicazioni. Art. 29 (Cumulabilita' di incentivi) 1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1, ivi incluso il premio per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non e' cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009. Art. 30 (Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione) 1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, e' possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalita' e condizioni: a) le modalita' e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008; b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni cosi' come vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c); c) per gli impianti a certificati verdi si applichera', in ogni caso, l'articolo 19 con le modalita' e nei tempi ivi previsti. 2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'incentivo e' determinato con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle riduzioni di cui alla lettera b). A seguito del rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l'invio di una copia dei sopracitati titoli corredata dell'allegato progettuale. 4. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena l'inammissibilita' agli incentivi, sono tenuti a: a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l'articolo 21, comma 1; b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e non oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio. 5. Gli impianti gia' qualificati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, accedono, con le modalita' di cui all'articolo 4, ai pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto. 6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il GSE individua le modalita' attuative del presente articolo. Art. 31 (Disposizioni in materia di Garanzia di Origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita) 1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', la procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la Garanzia di Origine di cui al successivo comma 2. 2. Nell'ambito dell'aggiornamento della procedura di cui al precedente comma 1, il GSE definisce le modalita' di rilascio, riconoscimento e utilizzo della Garanzia di Origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonche' dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11. 3. Le Garanzie di Origine vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo nei seguenti casi: a) l'impianto si avvale del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003; b) l'impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto; c) l'impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedano anche il ritiro dell'energia. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna, qualora necessario, i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in conformita' di quanto previsto ai precedenti commi. 5. A partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l'anno 2012, sono abrogate le lettere b) e c) dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 e contestualmente, alla lettera e) del comma 2, sono soppresse le parole "effettivamente importata". Art. 32 (Disposizioni finali) 1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2012 Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania
Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5 Parte di provvedimento in formato grafico