IAS, Tuir e Dlgs Irap: ok al testo definitivo del decreto di coordinamento

Stemma Repubblica italiana - immagine di FlankerIl decreto del Ministero dell'Economia recante, in base delle indicazioni della legge di conversione del Milleproroghe, le disposizioni per coordinare e integrare fra loro i principi contabili internazionali IAS/IFRS, il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e il Decreto legislativo Irap n. 446/1997, è in Gazzetta Ufficiale. Le nuove norme si applicano ai soggetti IAS adopter nella redazione del bilancio d'esercizio, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Altre componenti di conto economico, regime fiscale degli immobili strumentali, valore di riclassificazione degli strumenti finanziari, beni gratuitamente devolvibili, attività immateriali a vita indefinita, sono le novità contenute nei 12 articoli del provvedimento MEF.

GURI n. 135 del 13 giugno 2011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 giugno 2011

Disposizioni   di   coordinamento   tra    i    principi    contabili
internazionali,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.   1606/2002   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,  adottati  con
regolamento UE entrato in vigore  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e  le  regole  di  determinazione
della base imponibile dell'IRES e del'IRAP, previste dall'articolo 4,
comma 7-quater, del decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38.
(11A07839) 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003),  ed  in  particolare
l'art. 25, recante delega al Governo per  l'esercizio  delle  opzioni
previste dall'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali; 
  Visto l'art. 1, commi da 58 a 61, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, recanti disposizioni per la razionalizzazione e  semplificazione
del processo  di  determinazione  del  reddito  dei  soggetti  tenuti
all'adozione  dei  principi  contabili  internazionali  di   cui   al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 luglio 2002; 
  Visto, in particolare, il comma 60 dell'art. 1 della medesima legge
n. 244 del  2007  che  demanda  l'emanazione  delle  disposizioni  di
attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59
ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 26 dell'art. 2 del decreto-legge 29  dicembre  2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,
n. 10, recante proroghe onerose di termini; 
  Visto, in particolare, il comma 28 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, che demanda l'emanazione delle disposizioni  di
coordinamento previste  dall'art.  4,  comma  7-quater,  del  decreto
legislativo 28  febbraio  2005,  n.  38,  per  i  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 adottati  con  regolamento
UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il
31 dicembre 2010 ad apposito decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto 1° aprile 2009, n. 48,  recante  «Disposizioni  di
attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59
dell'art. 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  in  materia  di
determinazione del reddito dei  soggetti  tenuti  alla  adozione  dei
principi contabili internazionali»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Considerato i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma  60  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Considerato che i regolamenti UE che hanno adottato taluni principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19  luglio  2002,  entrati  in
vigore nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il  31  dicembre
2010, sono i seguenti: 
  regolamento (CE) n. 53/2009 del 21 gennaio 2009 che ha recepito  le
modifiche apportate allo IAS 32 e allo IAS 1; 
  regolamento (CE) n. 69/2009 del 23 gennaio 2009 che ha recepito  le
modifiche apportate all'IFRS 1 e allo IAS 27; 
  regolamento (CE) n. 70/2009 del 23 gennaio 2009 che ha  adottato  i
«Miglioramenti agli IFRS», al  fine  di  semplificare  e  chiarire  i
principi  contabili  internazionali  e  ha  recepito   le   modifiche
apportate ad alcuni principi contabili internazionali; 
  regolamento (CE) n. 254/2009 del 25  marzo  2009  che  ha  adottato
l'IFRIC 12 («Accordi per servizi in concessione») e  ha  recepito  le
modifiche apportate all'IFRS 1, all'IFRIC 4 e al SIC 29; 
  regolamento (CE) n. 460/2009 del 4  giugno  2009  che  ha  adottato
l'IFRIC 16 («Coperture di  un  investimento  netto  in  una  gestione
estera»); 
  regolamento (CE) n. 494/2009 del 3 giugno 2009 che ha  recepito  le
modifiche apportate allo IAS 27 e ha recepito le modifiche  apportate
ad alcuni principi contabili internazionali ed al SIC-7; 
  regolamento (CE) n. 495/2009 del 3  giugno  2009  che  ha  adottato
l'IFRS 3  («Aggregazioni  aziendali»)  e  ha  recepito  le  modifiche
apportate ad alcuni principi contabili internazionali e all'IFRIC 9; 
  regolamento (CE) n. 636/2009 del 22 luglio  2009  che  ha  adottato
l'IFRIC 15 («Accordi per la costruzione di immobili»); 
  regolamento (CE) n. 824/2009 del 9 settembre 2009 che  ha  recepito
le modifiche apportate allo IAS 39 e all'IFRS 7; 
  regolamento (CE) n. 839/2009 del 15 settembre 2009 che ha  recepito
le modifiche apportate allo IAS 39; 
  regolamento (CE) n. 1136/2009 del 25 novembre 2009 che ha  adottato
l'IFRS 1 ristrutturato; 
  regolamento (CE) n. 1142/2009 del 26 novembre 2009 che ha  adottato
l'IFRIC 17 («Distribuzione ai soci di attivita' non rappresentate  da
disponibilita'  liquide»)  e  ha  recepito  le  modifiche   apportate
all'IFRS 5 e allo IAS 10; 
  regolamento (CE) n. 1164/2009 del 27 novembre 2009 che ha  adottato
l'IFRIC 18 («Cessioni di attivita' da parte della  clientela»)  e  ha
recepito le modifiche apportate all'IFRIC 18 e all'IFRS 1; 
  regolamento (CE) n. 1165/2009 del 27 novembre 2009 che ha  recepito
le modifiche apportate all'IFRS 4 e all'IFRS 7; 
  regolamento (CE) n. 1171/2009 del 30 novembre 2009 che ha  recepito
le modifiche apportate all'IFRIC 9 e allo IAS 39; 
  regolamento (CE) n. 1293/2009 del 23 dicembre 2009 che ha  recepito
le modifiche apportate allo IAS 32; 
  regolamento (UE) n. 243/2010 del 23 marzo 2010 che  ha  adottato  i
«Miglioramenti agli IFRS», al  fine  di  semplificare  e  chiarire  i
principi  contabili  internazionali  e  ha  recepito   le   modifiche
apportate ad alcuni principi contabili internazionali; 
  regolamento (UE) n. 244/2010 del 23 marzo 2010 che ha  recepito  le
modifiche apportate all'IFRS 2; 
  regolamento (UE) n. 550/2010 del 23 giugno 2010 che ha recepito  le
modifiche apportate all'IFRS 1; 
  regolamento (UE) n. 574/2010 del 30 giugno 2010 che ha recepito  le
modifiche apportate all'IFRS 1 e all'IFRS 7; 
  regolamento (UE) n. 632/2010 del 19 luglio 2010 che ha adottato  lo
IAS 24 rivisto ed ha recepito le modifiche apportate all'IFRS 8; 
  regolamento (UE) n. 633/2010 del 19 luglio 2010 che ha recepito  le
modifiche apportate all'IFRIC 14; 
  regolamento (UE) n. 662/2010 del 23 luglio  2010  che  ha  adottato
l'IFRIC 19  («Estinzione  di  passivita'  finanziarie  con  strumenti
rappresentativi di capitale») ed ha recepito le  modifiche  apportate
all'IFRS 1; 
  Ritenuta l'opportunita' di  emanare  le  seguenti  disposizioni  di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e
dell'IRAP per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformita'
ai principi contabili internazionali di cui al  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si  applicano  ai
soggetti che redigono  il  bilancio  d'esercizio  in  conformita'  ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.  1606
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 38 del 2005. 
  2. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta  nel  comma
28  dell'art.  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
nel presente decreto, si intendono per: 
  a)  IAS/IFRS:  i  principi  contabili  internazionali  di  cui   al
regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
19 luglio 2002; 
  b) soggetti IAS: i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002; 
  c) testo unico: il testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni; 
  d) decreto IRAP: il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Prospetto delle altre componenti 
                      di conto economico - OCI 
 
  1.  I  componenti  reddituali   fiscalmente   rilevanti,   imputati
direttamente al prospetto delle altre componenti di  conto  economico
complessivo (OCI), concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Tale disposizione non si applica nelle ipotesi in cui i componenti di
cui al periodo precedente assumono rilievo fiscale solo  per  effetto
dell'imputazione a conto economico. 
  2. I componenti fiscalmente rilevanti ai sensi  delle  disposizioni
del decreto IRAP, imputati  direttamente  a  patrimonio  netto  o  al
prospetto delle  altre  componenti  di  conto  economico  complessivo
(OCI), concorrono alla  formazione  della  base  imponibile  IRAP  al
momento dell'imputazione a conto economico. Se  per  tali  componenti
non e' mai prevista l'imputazione  a  conto  economico  la  rilevanza
fiscale e' stabilita secondo le disposizioni di cui al  decreto  IRAP
indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto o al  prospetto
delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                   Classificazione degli immobili 
 
  1. Gli immobili classificati ai sensi dello IAS 16, dello IAS 40  o
dell'IFRS 5 si considerano strumentali solo se presentano i requisiti
di cui all'art. 43 del testo unico. 
  2. E' esclusa la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori  da
valutazione degli immobili classificati ai sensi dello IAS 2, IAS 16,
IAS 40 o  dell'IFRS  5  in  base  alla  corretta  applicazione  degli
IAS/IFRS. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
            Riclassificazione delle attivita' finanziarie 
 
  1. Nella riclassificazione di  uno  strumento  finanziario  in  una
delle  altre  categorie  previste  dallo  IAS  39,  che  comporta  il
passaggio ad un diverso regime fiscale  dello  strumento  stesso,  il
valore dello strumento finanziario iscritto  nella  nuova  categoria,
quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal  bilancio
d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione,
assume rilievo fiscale. 
  2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed  il
valore fiscalmente riconosciuto prima della  riclassificazione  dello
strumento finanziario in un'altra categoria  tra  quelle  contemplate
dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina  fiscale  applicabile  allo
strumento finanziario prima della riclassificazione. 
  3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai
fini di cui alla lettera a) e b) dell'art. 87 del TUIR e si applicano
le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle  classificazioni  di  uno  strumento  finanziario  effettuate  a
seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuita' di
valori fiscali che comportano  il  passaggio  ad  un  diverso  regime
fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra
il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria,
individuato  alla  data  di   efficacia   giuridica   dell'operazione
straordinaria,    e    quello    fiscalmente    riconosciuto    prima
dell'operazione di riorganizzazione, rileva in capo al  soggetto  che
iscrive  lo  strumento  finanziario  in  una  delle  altre  categorie
previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile  allo
strumento finanziario prima della nuova classificazione,  incluse  le
disposizioni di cui all'art. 109, commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  del
testo unico. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                        Strumenti finanziari 
 
  1. Indipendentemente dalla qualificazione e  della  classificazione
adottata in bilancio, si considerano: 
  a) similari alle azioni gli strumenti finanziari che  presentano  i
requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 44  del  testo
unico; 
  b)  similari  alle  obbligazioni  gli  strumenti   finanziari   che
presentano i requisiti di cui alla lettera c) del comma  2  dell'art.
44 del testo unico. 
  2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma  9
dell'art. 109 del testo unico anche alle remunerazioni  dovute  sugli
strumenti finanziari di cui al comma precedente. 
  3. Alle  remunerazioni  degli  strumenti  finanziari  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 imputate a patrimonio netto  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo,  dell'art.  109  del
testo unico. 
  4.  Nell'ipotesi  di  mancato  esercizio  di  diritti  connessi   a
strumenti finanziari rappresentativi di capitale, le riserve iscritte
in bilancio a fronte  delle  relative  assegnazioni  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile nella misura  in  cui  le  predette
assegnazioni hanno generato componenti  negativi  che  hanno  assunto
rilievo fiscale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
              Operazione con pagamento basato su azioni 
                  per servizi forniti da dipendenti 
 
  1. I componenti negativi imputati a conto  economico  a  titolo  di
spese per servizi in conformita' alle disposizioni dell'IFRS  2  sono
rilevanti ai fini fiscali  sulla  base  delle  imputazioni  temporali
rilevate in bilancio ai sensi dell'art. 83 del testo unico. 
  2.  I  maggiori  valori  delle  partecipazioni  iscritti  ai  sensi
dell'IFRS 2 a  seguito  di  un'operazione  con  pagamento  basato  su
azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di  capitale  a
favore di altra entita' del gruppo che acquisisce i  servizi  forniti
dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia
ai fini IRES che IRAP. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Operazioni di copertura 
 
  1. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112
del testo unico, le operazioni designate di copertura in  conformita'
allo IAS 39 e le operazioni attuate mediante  il  ricorso  alla  fair
value option ai sensi dello IAS  39,  par.  9,  lettera  b  (i),  per
ridurre un'asimmetria contabile nella valutazione delle  attivita'  e
passivita' finanziarie. 
  2. Si considerano con finalita' di copertura, ai fini dell'art. 112
del testo unico, anche le operazioni in cui un'impresa  designa  come
relazione di copertura solo le variazioni dei flussi finanziari o del
fair value dell'elemento coperto al di sopra o  al  di  sotto  di  un
determinato prezzo o  in  base  ad  altra  variabile,  ai  sensi  dei
paragrafi da 72 a 80 dello IAS 39. 
  3. In ipotesi di  copertura  di  flussi  finanziari,  gli  utili  o
perdite  generati  dallo  strumento  con  finalita'   di   copertura,
concorrono alla  determinazione  della  base  imponibile  al  momento
dell'imputazione al conto economico, secondo le disposizioni  di  cui
al comma 5 dell'art. 112 del testo unico. 
  4. La relazione di copertura assume  rilievo  fiscale  se  e  nella
misura in cui risulti da atto di data certa anteriore  o  contestuale
alla negoziazione dello strumento di copertura. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                   Beni gratuitamente devolvibili 
 
  1. Le attivita' immateriali iscritte in bilancio ai sensi di quanto
disposto dall'IFRIC 12 rientrano tra i beni gratuitamente devolvibili
di cui agli articoli 104 e 107, comma 2, del testo unico. 
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie  che  adottano  gli
IAS  i  componenti  negativi  rilevati  ai  sensi  del  paragrafo  21
dell'IFRIC 12 si considerano accantonamenti ai fondi di ripristino  o
di sostituzione di cui al comma 2 dell'art. 107 del testo unico. 
  3. In deroga al primo comma, le  quote  di  ammortamento  dei  beni
immateriali, iscritti ai sensi  di  quanto  disposto  dall'IFRIC  12,
relativi ad accordi per i  servizi  in  concessione  che  abbiano  ad
oggetto l'esercizio di attivita' regolate si  considerano  deducibili
ai sensi dell'art. 102-bis del testo unico. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Accantonamenti 
 
  1. Si considerano accantonamenti i componenti  reddituali  iscritti
in contropartita di passivita' di scadenza o  ammontare  incerti  che
presentano i requisiti di cui allo IAS 37, ancorche' disciplinate  da
uno IAS/IFRS diverso rispetto allo stesso IAS 37. 
  2. Si considerano, altresi',  accantonamenti  gli  oneri  derivanti
dall'attualizzazione delle passivita' di cui al comma precedente. 
  3. Gli accantonamenti di cui ai commi precedenti sono deducibili se
rientranti tra quelli di cui all'art. 107, commi da 1 a 3, del  testo
unico. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
        Ammortamento beni immateriali a vita utile indefinita 
 
  1. A prescindere dall'imputazione al conto economico, la  deduzione
del costo dei beni immateriali a vita  utile  indefinita  e'  ammessa
alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i
marchi d'impresa e dell'avviamento, ai fini IRES, dai  commi  1  e  3
dell'art. 103 del testo unico  ed,  ai  fini  IRAP,  ai  sensi  degli
articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Regole di compatibilita' della disciplina del riallineamento 
            e rivalutazione volontari di valori contabili 
 
  1. In applicazione delle disposizioni di cui al comma  8  dell'art.
15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come attuate con il decreto del 30 luglio 2009, nelle ipotesi di  cui
alla lettera a) del medesimo comma  8,  le  divergenze  di  cui  alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008
sono riallineabili secondo le disposizioni del medesimo art. 15 e del
decreto del 30 luglio 2009, se la ricostruzione  retrospettiva  delle
stesse e' compatibile con la predetta disciplina del riallineamento. 
  2.  Fermo  restando  l'avvenuto  esercizio  dell'opzione   per   il
riallineamento di cui al comma 4 dell'art. 15  del  decreto-legge  n.
185 del 2008, al fine di garantire la compatibilita' di cui al  comma
precedente, e' consentito l'esercizio della medesima opzione, secondo
le disposizioni di attuazione del decreto  30  luglio  2009,  con  le
modalita' individuate nel successivo comma. 
  3. Il  saldo  negativo  di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma  4
dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del 2008  concorre,  per  quote
costanti, alla formazione dell'imponibile dell'esercizio  in  cui  e'
esercitata l'opzione per il riallineamento e nei successivi  fino  ad
un numero di periodi d'imposta  pari  alla  maggiore  durata  residua
delle operazioni oggetto di riallineamento. Resta fermo che  se  tale
numero e' inferiore a quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4
dell'art. 15 del decreto legge n. 185 del  2008,  il  saldo  negativo
concorre  alla  formazione  dell'imponibile  secondo   le   modalita'
indicate nel medesimo comma. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Decorrenza delle disposizioni del presente decreto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31
dicembre 2010. 
  2. Con riferimento alle dichiarazioni  dei  redditi  relative  agli
esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2010 sono  fatti
salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati
dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP,  coerenti
con le disposizioni di cui al presente decreto. 
  3. I valori fiscali delle attivita'  e  passivita'  determinati  in
base  alla  corretta  applicazione  della  disciplina   dell'IRES   e
dell'IRAP,  risultanti  dalla  dichiarazione  dei  redditi   relativa
all'esercizio precedente a quello  in  corso  al  31  dicembre  2010,
assumono rilievo ancorche' determinati  con  modalita'  non  coerenti
alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2011 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 

Decreto del 8 giugno 2011